Si può rifiutare la mediazione?
Cos’è la mediazione civile? Si può rifiutare la mediazione obbligatoria? Come respingere l’invito del mediatore? Come far fallire la conciliazione?
Al fine di favorire la conciliazione bonaria tra le parti, la legge italiana consente ai litiganti di rivolgersi presso un organismo terzo e imparziale affinché si possa raggiungere un accordo amichevole. In pratica, anziché andare in tribunale e spendere tanti soldi per una causa lunga e costosa, l’ordinamento giuridico permette la risoluzione delle controversie al di fuori delle aule giudiziarie. Mettiamo il caso che il tuo vicino, in lite con te per una questione di confini, ti inviti davanti a un mediatore per cercare una soluzione pacifica. Cosa puoi fare? Puoi rifiutare la mediazione se desideri che sia un giudice a risolvere la questione?
Con questo articolo vedremo se si può rifiutare una mediazione, cioè se le parti sono libere di rinunciare all’incontro davanti al mediatore oppure se sono costrette a farvi ricorso. Vedremo inoltre in quali casi la mediazione è obbligatoria e quando, invece, non lo è. Prosegui nella lettura se vuoi sapere se si può rifiutare la mediazione.
Indice
Mediazione: cos’è?
Una legge del 2010 [1] ha introdotto in Italia l’istituto della mediazione civile. Di cosa si tratta?
La mediazione civile è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie: in parole povere, significa che la mediazione serve a mettere d’accordo i contendenti, al fine di evitare che gli stessi ricorrano al tribunale.
La mediazione, quindi, permette alle persone di incontrarsi davanti ad un soggetto terzo (che non è un giudice) per risolvere la loro problematica. In pratica, se hai una controversia in atto per determinate questioni, potrai rivolgerti ad un organismo terzo (il mediatore, appunto) per cercare di giungere ad un accordo bonario.
Mediazione: come funziona?
Come funziona la mediazione? È molto semplice: se c’è una contesa in atto con un’altra persona (o con più persone diverse), con l’assistenza di un avvocato puoi rivolgerti a un organismo di mediazione formalmente accreditato nella tua provincia ed esporre il problema. Il mediatore provvederà a convocare le altre parti, fissando una data che possa andar bene a tutti.
Il giorno prefissato, se tutti sono presenti il mediatore comincerà ad esporre il problema e a chiedere alla parte invitata al tavolo di mediazione se è disposta a collaborare per trovare una soluzione amichevole alla questione; è qui che si aprono due scenari:
- se la persona invitata alla mediazione presta il consenso, allora il mediatore può fissare ulteriori incontri per tentare di chiudere bonariamente la controversia;
- se, al contrario, la persona invitata alla mediazione rifiuta di voler prendere parte alla mediazione, allora il mediatore dovrà redigere un verbale di esito negativo.
Mediazione: si può rifiutare?
Alla luce di quanto detto nel precedente paragrafo avrai già compreso che
La mediazione si può rifiutare perfino non presentandosi affatto, cioè declinando l’invito del mediatore a presenziare di persona. In questa ipotesi, alla data fissata dall’organismo di mediazione comparirà solamente la parte che per prima si è rivolta al mediatore nella speranza di addivenire a una conclusione bonaria della vicenda.
Dunque, la mediazione si può rifiutare in due modi:
- non presentandosi affatto all’incontro del mediatore, respingendo così l’invito;
- presenziando innanzi al mediatore, ma rifiutando la conciliazione, cioè negando qualsiasi tipo di collaborazione.
La legge prevede dei casi in cui la mediazione civile è obbligatoria: in altre parole, quando sorgono questioni inerenti a certi diritti, prima di andare in tribunale bisogna per forza ricorrere al mediatore. Come si fa in questi casi? La mediazione obbligatoria si può rifiutare?
Mediazione: quando è obbligatoria?
Prima di vedere se la mediazione obbligatoria si può rifiutare, è bene che ti spieghi in quali casi c’è l’obbligo di rivolgersi al mediatore.
La mediazione civile è obbligatoria in materia di:
- diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
- divisione e successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione e comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- condominio.
Dunque, se è insorta una controversia in una di queste materie, non potrai promuovere direttamente l’azione giudiziaria, ma dovrai necessariamente “passare” per la mediazione civile.
Fanno eccezione a quanto appena detto e, quindi, pur vertendo nelle suddette materie, non dovrai esperire il tentativo di mediazione, i seguenti procedimenti:
- i procedimenti per ingiunzione (tipo quelli per decreto ingiuntivo), inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito;
- i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di manutenzione e reintegrazione nel possesso;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l’azione civile esercitata nel processo penale.
Mediazione obbligatoria: si può rifiutare?
La mediazione obbligatoria si può rifiutare, ma solamente se sei il convenuto, cioè se sei la parte invitata a sedersi al tavolo del mediatore. Al contrario, se vuoi rivolgerti al giudice per far valere un diritto per cui è prevista la mediazione obbligatoria (pensa a un problema di determinazione dei confini tra proprietà limitrofe), allora dovrai per forza rivolgerti per prima al mediatore.
In altre parole, se la mediazione è obbligatoria, colui che intende adire la giustizia deve per forza tentare la strada della conciliazione; solamente nel caso di insuccesso del mediatore si potrà poi andare in tribunale.
Dunque, chi fa la prima mossa deve per forza andare dal mediatore e chiedere la convocazione del proprio rivale; quest’ultimo potrà tranquillamente rifiutare la mediazione, anche se obbligatoria, comportandosi esattamente come visto sopra, e cioè:
- evitando di presenziare davanti al mediatore;
- rispondendo alla convocazione, ma rifiutando qualsiasi tipo di conciliazione.