Danno da demansionamento: ultime sentenze

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Autore: Redazione

28 dicembre 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Inadempimento del datore di lavoro; natura e caratteristiche del pregiudizio subito; onere probatorio gravante sul lavoratore.

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Indice

Risarcimento del danno da dequalificazione

In tema di

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demansionamento, il risarcimento del danno da dequalificazione professionale è dovuto se le allegazioni, anche se meramente fattuali e non dettagliate, sono comunque desumibili dall’impostazione del ricorso e dalla ricostruzione dei fatti. Infatti, l’accertamento del danno e il suo ristoro impongono la valutazione di precisi elementi che devono essere, inderogabilmente, dedotti dal lavoratore, visto che non è configurabile un danno risarcibile in re ipsa, poiché quest’ultimo rappresenta una conseguenza possibile, ma non necessaria, della violazione delle norme in tema di divieto di mobilità professionale verso il basso.

Tribunale Milano sez. lav., 17/08/2022, n.1842

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Danno al lavoratore tra mobbing e demansionamento

Nella liquidazione del danno da demansionamento o dequalificazione, deve tenersi conto delle circostanze del caso concreto, pur valorizzando o ritenendo preminenti alcune di esse in base a requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Cassazione civile sez. lav., 03/05/2022, n.13928

Durata e la gravità del demansionamento

Secondo un orientamento recentemente consolidatosi, è onere del lavoratore, che faccia domanda per ottenere il risarcimento del danno causato da un inesatto adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell’art. 2103 c.c. (cd. demansionamento), dar conto in giudizio delle circostanze di fatto per la

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prova dell’illegittimità del comportamento del datore di lavoro, senza che sia necessario provare i presupposti di fondatezza della propria pretesa, nonché dell’esistenza di un danno. Il datore di lavoro sarà, pertanto, onerato di prendere posizione specificatamente sui fatti allegati dal lavoratore e, eventualmente, allegarne di ulteriori per dimostrare la legittimità delle scelte di organizzazione e direzione.

Per quanto riguarda, poi, il quantum del risarcimento, il giudice potrà tenere conto delle allegazioni delle parti, ma desumerlo anche in via presuntiva e fianco in base alle regole desumibili secondo la comune esperienza ex art. 115 c.p.c., per una determinazione in via equitativa, che tenga conto della qualità e quantità del lavoro pregresso, le caratteristiche, la

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durata e la gravità del demansionamento e la frustrazione di ragionevoli prospettive di progressione professionale.

Tribunale Avellino sez. lav., 08/04/2022, n.298

Straining e demansionamento

Un impiegato di banca conveniva in giudizio la propria azienda lamentando di aver subito, per oltre dieci anni, un continuativo ed intenzionale demansionamento inscrivibile nella fattispecie dello straining. Più precisamente, dopo aver svolto per alcuni anni le mansioni di addetto al Centro Estero della società datrice essendo inquadrato nel 4° livello retributivo dell’Area 3a del CCNL Abi, a causa della chiusura della struttura veniva relegato nell’ambito dell’area antiriciclaggio prima a mansioni meramente esecutive e segretariali alternate a periodi di inattività lavorativa totale e successivamente, dopo alcuni mesi, veniva definitivamente preposto alle mansioni di cassiere di filiale. Chiedeva pertanto, oltre alla cessazione delle condotte strainizzanti e all’adibizione a mansioni conformi al proprio inquadramento, anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti nel corso degli anni.

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All’esito della costituzione della Banca e dello svolgimento dell’istruttoria, il Tribunale di Bergamo pronunciava la sentenza in commento, con cui accertava e dichiarava l’illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente per oltre dieci anni, conseguentemente condannando la banca al risarcimento del danno subito nella misura di 50.000,00 euro.

La pronuncia in esame si distingue per un’ampia ed articolata motivazione, in cui viene fatto il punto su diversi argomenti relativi alle condotte persecutorie sul posto di lavoro, adottando al contempo alcune originali soluzioni. Analizziamole nel dettaglio.

Tribunale Bergamo sez. lav., 24/02/2022, n.49

Danni da demansionamento: la prova

I danni derivanti dal demansionamento possono avere natura patrimoniale (ossia consistere in un impoverimento della capacità professionale o nella mancata acquisizione di una maggiore capacità, oppure in una perdita di chance del dipendente), natura di danno biologico o ancora danno non patrimoniale.

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Di conseguenza il lavoratore demansionato che intenda ottenere il ristoro dei danni deve dimostrare di aver subìto un pregiudizio specificandone la natura e la tipologia. Inoltre il lavoratore deve provare la durata, la gravità, la conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della dequalificazione operata, la frustrazione delle aspettative di progressione professionale, gli effetti negativi spiegati nella abitudini di vita del lavoratore.

Corte appello Roma sez. lav., 21/02/2022, n.517

Declaratoria di illegittimità del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro

Il demansionamento del lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio a seguito di

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pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, costituisce fatto illecito suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata in sede di gravame, atteso che la “fictio iuris”, per la quale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in prime cure determina l’effetto della risoluzione “ex tunc” del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell’arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro era stato riattivato.

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, n.4410

Demansionamento: danno non patrimoniale

In tema di lavoro subordinato, nell’ipotesi di demansionamento, il

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danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore.

Tribunale Reggio Emilia sez. lav., 20/01/2022, n.8

Danno da demansionamento nel rapporto di lavoro subordinato

Nel rapporto di lavoro subordinato, il danno da ‘demansionamento’ trova appropriata definizione nel vulnus alla professionalità, ossia nella lesione della dignità professionale del lavoratore, quest’ultima intesa come espressione delle utilità e delle capacità del prestatore nel contesto lavorativo, per l’appunto attraverso lo sfruttamento del patrimonio di cognizioni teorico pratiche in precedenza acquisite, così che l’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, entro i limiti consentiti dall’art. 2103 c.c., impone a costui di salvaguardare, in concreto, il livello professionale raggiunto dal dipendente e di garantirgli in modo effettivo la conservazione e l’accrescimento delle sue conoscenze e capacità professionali, pur nell’adibizione dello stesso a mansioni diverse dalle ultime svolte.

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Pertanto, l’art. 2103 c.c., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81/2015, non sancisce un principio di immodificabilità assoluta delle mansioni, ma circoscrive entro precisi confini l’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il quale, attraverso l’assegnazione a nuove mansioni, non può comunque pregiudicare il patrimonio professionale già acquisito dal lavoratore, né inibirgli le possibilità di crescita professionale nello specifico settore.

Corte appello Ancona sez. lav., 17/11/2021, n.284

Demansionamento e dequalificazione professionale: presunzioni

Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale

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, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, e peraltro senza procedere in alcun modo a quella verifica delle circostanze di fatto allegate dal ricorrente, e più in generale degli elementi acquisiti al giudizio, che la stessa giurisprudenza richiede di considerare. Quindi, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (se il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre in modo automatico in ogni caso di inadempimento datoriale), esso può essere provato dal lavoratore, attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
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Cassazione civile sez. lav., 12/11/2021, n.34073

Demansionamento illegittimo protratto nel tempo

Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell’evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento “contra jus” non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata.

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(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte d’appello che aveva fatto decorrere il diritto al risarcimento, anziché dall’inizio della condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro, dalla data in cui era stato esperito il tentativo di conciliazione).

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2021, n.31558

Domanda di ripristino delle mansioni non accompagnata da domanda di risarcimento del danno

In tema di dequalificazione professionale, proposta domanda di reintegrazione nelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento posseduto non accompagnata da una domanda (di condanna o di accertamento del diritto) al risarcimento del danno, la cessazione del rapporto di lavoro in corso di causa determina il sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire per impossibilità di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile, in quanto il mero accertamento dell’inadempimento datoriale non importa automaticamente l’insorgenza di una pretesa risarcitoria in favore del lavoratore demansionato.

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Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n.30584

Quantificazione del danno da demansionamento

Il danno da demansionamento può essere dimostrato tramite presunzioni, facendo leva sul fatto notorio che della inattività del dipendente derivi senza dubbio la prova dell’impoverimento dello stesso e del mancato accrescimento del suo bagaglio professionale. In particolare, per quanto concerne la quantificazione, appare ragionevole calcolare il danno in misura percentuale rispetto alla retribuzione percepita, tenendo conto dell’età del lavoratore e dell’approssimarsi al pensionamento.

Tribunale Roma sez. lav., 21/09/2021, n.7400

Criteri di quantificazione del danno non patrimoniale

La

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liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può essere operata in base al criterio consistente nel determinare il danno da demansionamento in una percentuale della retribuzione. Un tale criterio presenta il duplice inconveniente di determinare una ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che porta a un risarcimento differenziato in base alla retribuzione, e di parametrare il danno alla retribuzione o a una sua aliquota in maniera del tutto arbitraria. Appare preferibile rifarsi al criterio che assume come parametro di riferimento l’importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dell’art. 139, c. 1, d.lgs. n. 209 del 2005.
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Corte appello Catanzaro sez. lav., 16/09/2021

Danno da demansionamento: qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa

In caso di demansionamento professionale del lavoratore, il giudice può desumere l’esistenza del relativo danno patrimoniale – il cui onere probatorio incombe sul lavoratore, anche in via presuntiva – e determinarne l’entità anche in via equitativa, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Corte appello Milano sez. lav., 30/08/2021, n.720

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Demansionamento: elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. A tal fine possono essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Corte appello Palermo sez. lav., 24/05/2021, n.334

Rito del lavoro: divieto di nuove eccezioni

Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un’eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d’indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.

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(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di appello avesse ritualmente statuito rigettando, oltre alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, anche quella di pagamento della quota di TFR, relativa all’indennizzo da anticipata cessazione del rapporto, riconosciuto in primo grado ad un dirigente per la liquidazione di un danno per giusta causa di recesso di cui la società datrice di lavoro aveva da subito contestato l’esistenza).

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2021, n.2271

Valutazione e liquidazione del danno da demansionamento

In tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

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Corte appello Roma sez. V, 14/10/2020, n.1963

Illegittima sospensione in Cassa Integrazione Guadagni e demansionamento

Il danno da illegittima sospensione in cassa integrazione guadagni ed il danno da demansionamento subìti dal lavoratore nel periodo di sospensione sono concettualmente distinti poiché i piani risarcitori sono riconducibili alla violazione di precetti normativi differenti (e, cioè, quelli attinenti all’osservanza dei criteri di rotazione e quelli posti a tutela della professionalità e della personalità del lavoratore consacrati dall’art. 2103 c.c.), oltre che risarcibili alla stregua di diversi parametri.

Dunque, non è corretto concludere che l’accertamento del diritto risarcitorio scaturito dalla violazione delle norme in tema di rotazione, cui consegue il diritto a percepire le differenze tra la retribuzione mensile dovuta e l’indennità di cassa integrazione percepita, possa assorbire anche il diritto derivante dalla violazione dell’art. 2103 c.c., da cui consegue, invece, il diritto al risarcimento di danni non patrimoniali cagionati dall’illegittima lesione della professionalità del lavoratore

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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2020, n.20466

Le varie facce del danno da demansionamento

In tema di demansionamento, occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno, da quello non patrimoniale, comprendente sia l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, sia infine la lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.

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Tribunale Chieti sez. lav., 22/09/2020, n.205

Danno da demansionamento: la prova del lavoratore

Il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma deve essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che diano conto della qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, del tipo e della natura della professionalità coinvolta, della durata del demansionamento, della diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Tribunale Palermo sez. lav., 25/06/2020, n.1779

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Criteri di censura in Cassazione della liquidazione equitativa del danno

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicchè, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

Nell’ambito del danno da demansionamento è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, quando la valutazione del giudice di merito non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum”.

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Ove tuttavia, la Corte territoriale dimostri, dandone specificatamente atto, di aver tenuto conto di una serie ben individuata di criteri parametrici che ne hanno guidato l’individuazione della misura del danno (nello specifico la durata del demansionamento, il tempo necessario ad acquisire nuove professionalità, le prospettive di carriera e di elevazione professionale, i disagi connessi alla mancata considerazione delle condizioni fisiche del lavoratore) deve escludersi che sia incorsa nella denunciata violazione dell’art. 1226 c.c. o in un vizio motivazionale ammissibile alla luce del tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo novellato dalla L. n. 134 del 2012.

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Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9778

Danno da demansionamento e dequalificazione professionale

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Corte appello Roma sez. lav., 09/01/2020, n.4097

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Danno subito a causa di demansionamento

La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere offerta dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c. con l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. L’onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti è alleggerito però in caso di inadempimento del datore di lavoro con conseguente totale inattività del lavoratore.

Cassazione civile sez. lav., 13/12/2019, n.32982

Danno da demansionamento: liquidazione

In tema di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell’art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, la valutazione del giudice di merito che non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum”.

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(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ridotto in modo non trascurabile l’ammontare del danno professionale liquidato in primo grado semplicemente richiamando la prassi invalsa presso il distretto territoriale, senza procedere ad una enunciazione più specifica dei criteri applicati né all’adeguamento della liquidazione alle particolarità del caso concreto).

Cassazione civile sez. lav., 20/06/2019, n.16595

Liquidazione in via equitativa

Il danno da demansionamento può essere liquidato in via equitativa.

Corte appello Milano sez. lav., 10/05/2019, n.920

La responsabilità del datore di lavoro

La responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa di demansionamento o dequalificazione, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

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Cassazione civile sez. lav., 06/05/2019, n.11777

Danno da demansionamento: la prova

La sola violazione dell’art. 2103 c.c. non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno in quanto il prestatore di lavoro deve fornire specificamente la prova del danno derivante dal demansionamento, la quale costituisce presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa.

Tale danno non si porrebbe infatti quale conseguenza indefettibile di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, sicché non sarebbe sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, facendo carico al lavoratore che denunzi il danno subito di fornirne la prova in base alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ..

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Infatti se è vero che il demansionamento costituisce l’inadempimento del datore di lavoro, è altrettanto vero che da esso non deriva immancabilmente il danno, sicché spetta al lavoratore innanzi tutto allegare specificamente circostanze di fatto idonee a dimostrare che tale danno si è verificato e di quale natura esso sia (professionale, biologico ed esistenziale).

Tribunale Roma sez. lav., 24/04/2019, n.4020

Il danno per prolungata inattività lavorativa

Il danno da demansionamento e da dequalificazione professionale a causa di prolungata e forzata inattività non è “in re ipsa”, ma deve essere dimostrato, anche mediante l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che consentano di valutare la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la prospettata dequalificazione.

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Cassazione civile sez. lav., 25/02/2019, n.5431

Elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, al diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

(Nella specie il tribunale ha accolto la

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domanda del lavoratore che ha dimostrato la sua dequalificazione attraverso molteplici indici, quali la lunga durata del demansionamento – 3 anni -, l’essere stato assegnato ad un settore che l’ha completamente scollegato dalla realtà lavorativa precedente, l’essere stato adibito a mansioni di 5 livelli inferiori rispetto a quelli di appartenenza e non facenti parte del suo bagaglio professionale).

Tribunale Roma sez. lav., 23/01/2019, n.639

Il risarcimento del danno da demansionamento

Il risarcimento del danno da demansionamento – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, ovvero sulle circostanze che puntualmente e nella fattispecie concreta descrivano durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di aspettative di progressione professionale, nonché gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto.

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Tribunale Roma sez. lav., 10/01/2019, n.158

Risarcimento del danno non patrimoniale

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento o dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione riguardante l’esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile.

Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

Deve peraltro aggiungersi che il danno alla professionalità può essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno.

Tribunale Roma sez. lav., 10/12/2018, n.9700

Danno da demansionamento: dati oggettivi

Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi.

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2017, n.27209

Risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale

Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell’esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2017, n.15376

Quando è escluso il demansionamento?

Laddove vi sia una riorganizzazione che comporta la riduzione quantitativa delle attività assegnate ad un lavoratore, mantenendo inalterato il livello qualitativo, è esclusa la possibilità di chiedere un risarcimento del danno da demansionamento.

Cassazione civile sez. un., 16/05/2017, n.12052

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