Invalidità dipendenti pubblici: ultime sentenze
Scopri le ultime sentenze su: dipendenti pubblici; invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto; infermità per causa di servizio ed equo indennizzo; assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità.
Indice
Vittime del dovere: l’invalidità permanente
Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di
Corte appello Milano, 03/06/2019, n.549
Le controversie inerenti all’impugnativa del provvedimento di decadenza
Il provvedimento di decadenza è espressione della potestà pubblicistica
Consiglio di Stato sez. III, 20/04/2018, n.2399
Dipendenti pubblici: invalidità permanente in attività di servizio
Ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564, l. finanziaria anno 2006 (l. n. 66 del 2005), per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3,l. 13 agosto 1980, n. 466 – magistrati ordinari, militari dell’Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di
Consiglio di Stato sez. IV, 18/01/2018, n.303
Infermità permanentemente invalidanti
Ai sensi dell’art. 1 commi 562-565, l. 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici previsti in favore delle
T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 10/02/2017, n.51
Definizione di vittime del dovere dei pubblici dipendenti
Ai sensi dell’art. 1 comma 563, l. 22 dicembre 2005, n. 266 per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3, l. 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 20/07/2016, n.1160
Grado d’invalidità
La domanda attinente al riconoscimento della L. n. 388 del 1990, ex art. 80, comma 3, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e, quindi, relativa all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante).
La giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l’accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e di conseguenza può e deve accertare, ai sensi della L. n. 118 del 1971, il grado d’invalidità con la stessa pienezza del giudice ordinario, analogamente alle controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto.
Cassazione civile sez. un., 19/12/2014, n.26935
Collocamento a riposo
Il beneficio dell’attribuzione del livello superiore all’atto del collocamento a riposo, riconosciuto dalla l. 24 maggio 1970 n. 336 ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi di guerra, non è estensibile agli invalidi per servizio a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità.
Consiglio di Stato sez. V, 04/11/2014, n.5432
Svolgimento di servizi di ordine pubblico
Ai sensi dell’art. 1 comma 563, l. 23 dicembre 2005 n. 266, per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3 l. 13 agosto 1980 n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 26/05/2014, n.1296
Mutilati e invalidi civili
L’art. 1 comma 1, l. n. 539 del 1950 stabilisce che “i
Diverso discorso deve essere fatto, invece, con riguardo alle ipotesi in cui taluni benefici non siano stati attribuiti, per espressa previsione normativa, a tutti coloro che rientrassero nelle anzidette categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, ma soltanto agli appartenenti ad un determinato ambito, più ristretto e qualificato, di soggetti indicati dalla legge.
Questo è proprio il caso dei benefici previsti dagli art. 43 e 44 del r.d. n. 1290 del 1922 (in specie, il beneficio dello scatto di anzianità di 1 anno), riservati soltanto ai dipendenti pubblici “i quali, durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti in qualità di militari, o assimilati”.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 26/10/2011, n.760
Pensioni di invalidità e vecchiaia: decorrenza
In tema di computo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la disciplina prevista dall’art. 21, comma 6, della l. 11 marzo 1988 n. 67, come interpretato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella l. 20 maggio 1988 n. 160 (che ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo a decorrere dall’1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il massimale) si applica anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, tenendo conto che occorre far riferimento alla retribuzione media settimanale di ciascun anno e non alla retribuzione media settimanale calcolata con riferimento agli ultimi cinque anni.
Consiglio di Stato sez. III, 09/07/2010, n.2613
L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità
È condizione necessaria del diritto ai contributi figurativi per maternità l’iscrizione al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle altre forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; e pertanto, indipendentemente se durante il periodo della maternità esisteva un rapporto di lavoro, il beneficio non spetta se la richiedente, al momento dell’istanza, è già pensionata
Corte Conti sez. I, 04/05/2010, n.307
Impiegati dello Stato: invalidità civile
Il rapporto di lavoro con i dipendenti affetti da invalidità è regolato dal principio di relatività, ai sensi del quale la valutazione della persona handicappata deve tener conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. Tale principio, ancorché dettato espressamente (art. 19, l. n. 104 del 1992) per i soggetti aventi diritto al collocamento al lavoro, deve ritenersi espressivo di un principio generale relativo a ogni ambito lavorativo in quanto posto a tutela dell’inserimento sociale della persona portatrice di handicap.
Consiglio di Stato sez. VI, 20/01/2009, n.248