Distanza parcheggio dalle strisce
I casi di divieto di fermata e di sosta, le sanzioni previste per la sua violazione e le modalità di opposizione all’eventuale multa.
Non sempre è facile trovare parcheggio quando si è alla guida di un veicolo. Succede così che se hai fretta, se sei ritardo ad un appuntamento, se non hai voglia di continuare a girare inutilmente fino all’esaurimento, preso dalla disperazione, lasci l’auto o la moto dove capita, anche in divieto di sosta. Attenzione, però, perché i vigili spesso sono in agguato dietro l’angolo e al rientro, puoi trovare l’amara sorpresa della contravvenzione. È bene, pertanto, prestare attenzione ai segnali stradali che indicano le aree dove non è consentito parcheggiare in conformità a quanto stabilito dal codice della strada. Tuttavia, nel caso specifico degli attraversamenti pedonali, il nostro legislatore ha previsto il divieto di fermata e di sosta del veicolo
Il Codice della strada disciplina in maniera chiara e precisa il divieto di fermata e di sosta, indicando con la prima una temporanea sospensione della marcia che normalmente non implica l’allontanamento del conducente dal veicolo e con la seconda l’interruzione della marcia del mezzo prolungata per un apprezzabile lasso di tempo [1].
Entrambe sono vietate sui passaggi e sugli attraversamenti pedonali [2], mentre solo la sosta non è consentita sulla striscia gialla a zig zag, che può precedere gli attraversamenti pedonali.
Nulla è stabilito per quanto attiene alla prossimità o ad una precisa
Va comunque precisato che il comportamento del conducente deve essere conforme a quanto stabilito in via generale dal Codice della strada: devono essere adottate le opportune cautele per evitare incidenti o situazioni di pericolo all’incolumità degli utenti o di impedimento all’accesso e allo spostamento degli altri veicoli in sosta.
Il Codice prevede, invece, una distanza minima del parcheggio quando vieta la sosta:
- nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m. dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione [3];
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m. nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza [4];
- limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m. prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione [5].
Indice
In quali altri casi sono vietate la fermata e la sosta?
Fuori dai casi già sopra esaminati in cui la fermata e la sosta sono vietate sui passaggi e sugli attraversamenti pedonali, il Codice della strada prevede altre ipotesi nelle quali dispone un analogo divieto.
Ad esempio, la fermata e la sosta sono vietate:
- in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari delle linee ferroviarie o tranviarie;
- nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi;
- sui dossi e nelle curve;
- fuori dai centri abitati, sulla corrispondenza ed in prossimità delle aree di intersezione;
- sui marciapiedi.
In altri casi, è
- allo sbocco dei passi carrabili;
- in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide;
- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane;
- nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.
Qual è il comportamento del conducente durante la fermata e la sosta
Durante la fermata e la sosta il conducente deve comportarsi in maniera tale da evitare possibili incidenti e deve adottare le cautele opportune per impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso
Inoltre, salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, in modo parallelo e secondo il senso di marcia. Durante la sosta il motore del veicolo deve essere spento [7].
Fuori dai centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata [8].
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza [9].
Quali sono le sanzioni per la violazione del divieto di fermata e di sosta
La
Nel caso di violazione di uno qualsiasi dei divieti di fermata o di sosta o di violazione del divieto di sosta negli spazi e nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici ed ai mezzi trasporto delle persone invalide è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
- da 41 euro a 168 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote;
- da 87 euro a 345 euro per i restanti veicoli.
In tutte le altre ipotesi, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
- da 25 euro a 100 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote;
- da 42 euro a 173 euro per i restanti veicoli [10].
Tali sanzioni sono giornaliere nel senso che si applicano e si conteggiano in ragione dei giorni di calendario per i quali si protrae la violazione
Alcuni tipi di infrazioni del divieto di sosta comportano oltre alla sanzione pecuniaria anche la decurtazione di punti dalla patente di guida.
Ciò accade, più precisamente, quando il veicolo viene lasciato:
- negli spazi riservati allo stazionamento e fermata di autobus, filobus, veicoli circolanti su rotaia e veicoli di servizio di piazza;
- negli spazi riservati alla fermata e sosta di veicoli per persone invalide;
- nelle corsie riservate ai mezzi pubblici o per la fermata e la sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
Infine, la violazione del divieto di fermata o di sosta può comportare l’eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo.
Come pagare la sanzione per divieto di fermata e di sosta
La
- entro cinque giorni dalla contestazione immediata dell’infrazione, se l’agente accertatore consegna la multa al conducente nel momento in cui commette la violazione, o dalla notifica del verbale, se lo stesso gli viene recapitato a casa a mezzo posta. In tal caso si applica uno sconto del 30% dell’importo della sanzione;
- dopo i cinque giorni, e più precisamente nei successivi 55 giorni, cioè in tutto nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della multa. In questa ipotesi si paga una sanzione in misura ridotta;
- oltre i 60 giorni e, pertanto, si ha il raddoppio della sanzione inizialmente prevista dal verbale, maggiorata degli interessi dovuti per il ritardo [12].
Se l’avviso di accertamento della violazione viene lasciato sul
Peraltro, nel verbale di accertamento d’infrazione è contenuta un’informativa che indica la possibilità di usufruire dello sconto del 30%.
Come opporsi ad una multa per divieto di fermata e di sosta
Qualora si voglia contestare la contravvenzione ricevuta per violazione del divieto di fermata e di sosta, sono percorribili tre differenti strade:
- il ricorso in autotutela, da presentare all’organo amministrativo che ha emesso la contravvenzione;
- il ricorso al Prefetto, che va proposto nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale di contravvenzione;
- in alternativa, il ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, da proporre nel termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale.
Tra le motivazioni più frequenti per contestare la multa ricevuta per inosservanza del divieto di fermata e di sosta, ci sono:
- la mancanza o la non chiara leggibilità della segnaletica;
- i vizi formali del verbale (come, ad esempio, la mancata indicazione del giorno e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione, l’errata indicazione del tipo e della targa del veicolo o anche la mancata esposizione dei fatti, ecc.).