Invalidità: che fare se il medico non vuol dare il certificato?

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Autore: Redazione

26 febbraio 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Una domanda di invalidità corredata di certificato medico negativo non esime la Commissione Asl dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute del paziente.

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Come tutti sanno, per ottenere il certificato di invalidità – con tutti i benefici che ne conseguono (come l’assegno di invalidità dell’Inps e, nei casi più gravi, l’accompagnamento) – è necessario, innanzitutto, recarsi dal proprio medico curante. Questi dovrà compilare un certificato telematico in cui attesta la patologia invalidante; rilascia poi al paziente una ricevuta della richiesta per il certificato effettuata on line. Dopodiché, è necessario passare a visita medica presso la Commissione dell’Asl.

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Chiaramente, il medico di base effettua una visita secondo “scienza e coscienza”, ossia sulla base di quelle che sono le proprie convinzioni. Può, quindi, discostarsi dalle indicazioni del proprio paziente e, magari, dissentire rispetto a quanto riferitogli da quest’ultimo. Potrebbe allora succedere che decida di non riconoscere le condizioni per l’ottenimento dell’invalidità. Come comportarsi in ipotesi del genere? Che fare se il medico non vuol dare il certificato di invalidità o se non vuol riconoscere il diritto all’accompagnamento?

La questione è stata, di recente, sottoposta al vaglio della Cassazione [1]. Ecco qual è stata la risposta fornita dai giudici supremi.

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Come ottenere il certificato di invalidità?

Per ottenere il certificato di invalidità, come anticipato, bisogna recarsi dal medico di famiglia e farsi visitare. Questi redigerà un certificato che invierà, per via telematica, all’Inps fornendo al paziente una ricevuta. Con tale ricevuta, l’interessato deve, entro i 90 giorni successivi, presentare una domanda di visita medica all’Inps. La domanda va presentata in via telematica, ragion per cui ci si può rivolgere anche al proprio patronato affinché esegua tale adempimento.

La visita medica verrà fissata nei successivi 30 giorni e la data sarà comunicata al richiedente.

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La visita verrà eseguita presso l’Asl. Bisogna presentarsi muniti di documento di identità e documentazione medica rilevante (cartelle cliniche, referti, ecc.).

All’esito del controllo, la Commissione Asl redige un verbale che poi passa al Centro Medico Legale dell’Inps.

Che fare se il medico rifiuta il certificato?

Il medico di base non può rifiutarsi di rilasciare il certificato utile ai fini della richiesta della visita medica presso l’Asl, ma può ritenere che il proprio paziente non abbia diritto all’invalidità o solo all’accompagnamento. Il suo rifiuto, però, non è ostativo all’ottenimento dei benefici. Come, infatti, ha chiarito la Cassazione, la dichiarazione del medico

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serve solo ad attivare il procedimento per il controllo all’Asl ma il suo parere non è vincolante.

La condizione di proponibilità dell’iter per il riconoscimento dell’accompagnamento o del riconoscimento della percentuale di invalidità si esaurisce, quindi, nella sola presentazione di una domanda di invalidità civile, corredata di certificazione medica. L’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità non preclude il riconoscimento del beneficio preteso.

Chiaramente, è verosimile che, se il medico di base ha dato parere negativo, anche l’Asl si assesterà sullo stesso orientamento. Ciò non toglie che il cittadino non possa poi far

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ricorso al giudice e ottenere il riconoscimento dell’invalidità e/o dell’accompagnamento.

L’Inps ha sostenuto che il certificato medico negativo – con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – possa condizionare la stessa domanda amministrativa rendendola equiparabile alla mancata presentazione della domanda.

Secondo la Cassazione, però, tale interpretazione è sbagliata. La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di avviare la definizione in sede amministrativa prima di adire il giudice. Se questa prima fase manca, l’azione giudiziaria è improponibile. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa e l’istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione.

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La certificazione medica nella quale non sia barrata una delle ipotesi relative alla indennità di accompagnamento non determina l’improcedibilità della domanda: non occorre, infatti, la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che quest’ultima consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura – anche amministrativa – si svolga regolarmente.

Peraltro, una domanda di invalidità civile corredata di certificato medico negativo non esime la Commissione medica dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute dell’istante e dalla verifica, con esito favorevole o sfavorevole all’assicurato, in contrasto con quanto asseverato dal medico curante.

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