Parcheggio pubblico: ultime sentenze
Scopri le ultime sentenze su destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico.
Indice
Il vincolo conformativo previsto dal PUG
Il vincolo conformativo previsto dal PUG che costituisce un mero recepimento del preesistente asservimento delle aree a standard e alla concreta destinazione a parcheggio dei suoli privati a parcheggio pubblico, è pienamente legittimo perché conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza.
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 11/02/2021, n.269
La destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico
La destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico – impressa in base a previsioni di tipo urbanistico – non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce vincolo conformativo, e non anche espropriativo, della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 11/02/2021, n.269
Eccesso di potere per contraddizione con atto presupposto
L’accordo procedimentale che prevedeva l’approvazione di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di parcheggio privato è vincolante per il Comune: sebbene anche nell’ambito di rapporti inquadrabili tra gli accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 siano presenti interessi di matrice pubblicistica, questo non esclude che l’esecuzione di detti accordi sia sottoposta alle comuni regole civilistiche in tema di adempimento, nonché di obblighi di buona fede delle parti del contratto (art. 1375 c.c.); vale sul punto la regola esistente in tema di
Pertanto, qualora la variante urbanistica approvata preveda un parcheggio pubblico (anziché il parcheggio privato pattuito nell’accordo procedimentale), la stessa è viziata da eccesso di potere per contraddizione con atto presupposto.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 26/02/2020, n.257
Zona destinata ad area di parcheggio pubblico
Nessun dubbio può sussistere sulla natura del vincolo in zona destinata a “sede viaria di previsione”, la cui destinazione è incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata, poiché, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione; parimenti, non può dubitarsi della natura espropriativa del vincolo apposto per la zona destinata ad area di “parcheggio pubblico”, con conseguente esclusione della possibilità di realizzazione di tali opere da parte di soggetti privati.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 11/11/2019, n.2597
Realizzazione di un parcheggio pubblico
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, l’
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 11/04/2018, n.388
Destinazione dell’area a parcheggio pubblico
E’ legittimo il provvedimento con cui il Comune ha ordinato di ripristinare la legittima destinazione dell’area quale parcheggio ad uso pubblico, illegittimamente utilizzato per fini privati e a pagamento, ancorché intervenuto a distanza di molto tempo da quando è cominciato lo sfruttamento commerciale dei parcheggi, dal momento che il Comune non ha esercitato i propri poteri di autotutela, rispetto ai quali potrebbe configurarsi una problematica di
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 22/11/2018, n.1072
La previsione della destinazione d’uso a parcheggio pubblico
La destinazione a parcheggio impressa dallo strumento urbanistico a determinate aree, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli e anzi ammettendo la realizzazione anche da parte di privati, in regime di economia di mercato, delle relative
Pertanto, la previsione della destinazione d’uso a parcheggio pubblico e, in parte, privato (la quale non costituisce vincolo preordinato all’esproprio) è suscettibile di riproposizione nell’ambito degli strumenti urbanistici e delle loro successive varianti, senza che sussista la necessità di una motivazione appositamente finalizzata a giustificarne la rinnovazione.
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 09/10/2018, n.311
Parcheggio pubblico: la natura espropriativa
Il parcheggio pubblico è certamente strumentale al soddisfacimento di un’esigenza che mette capo all’intera collettività cittadina (o quantomeno di una sua parte significativa), trattandosi di opera integrante un intervento di urbanizzazione primaria; pertanto, non è dubitabile la natura espropriativa del vincolo preordinato alla sua concreta realizzazione, quale che ne sia il soggetto attuatore o che se ne faccia promotore.
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 01/03/2018, n.121
La destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico
La destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico – impressa in base a previsioni di tipo urbanistico – non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce vincolo conformativo, e non anche espropriativo, della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa; va in effetti attribuita
Consiglio di Stato sez. IV, 13/10/2017, n.4748
Vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore
Va escluso il carattere espropriativo dei vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche a iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento, con la conseguenza che le destinazioni a parcheggio pubblico, a parco urbano, a verde pubblico attrezzato e simili si pongono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo e costituiscono espressione di potestà conformativa.
T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 14/08/2017, n.278
Parcheggio pubblico residenziale per autovetture
E’ legittimo il parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale alla realizzazione di un parcheggio pubblico residenziale per autovettura in struttura su un unico livello in località Molara, essendo la zona del progetto perimetrata come “asta montana incisa con tratti di possibili crisi per piene repentine / colate detritiche/ alluvioni di conoidi” nella Carta della Pericolosità Idraulica e in quello del Rischio Idraulico del PSAI vigente dal 2010 al 2015.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 06/06/2017, n.2999
Area vincolata ad un uso meramente pubblicistico
In materia di I.C.I. e I.M.U., il presupposto d’imposta per le aree urbane è limitato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992 ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati all’edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero, quale criterio meramente suppletivo, in base alle effettive possibilità di edificazione.
Nel caso in cui la zona o l’area sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, parcheggio pubblico, ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione
Comm. trib. prov.le Bergamo sez. I, 14/04/2017, n.252
Sosta in un parcheggio pubblico
L’art. 1, par. 1, regolamento (Ue) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, non avendo carattere punitivo ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
Corte giustizia UE sez. II, 09/03/2017, n.551
La limitata differenziazione delle modalità attuative del pubblico interesse
E’ da escludere la sussistenza dei presupposti ex art. 46 T.U. espropri, che prevede che l’opera pubblica non sia stata assolutamente realizzata o risulti l’impossibilità della sua esecuzione, mentre in realtà la destinazione a parcheggio pubblico è stata comunque rispettata.
L’irreversibile trasformazione del fondo con modalità parzialmente diverse da quelle previste con la dichiarazione di pubblica utilità avrebbe potuto eventualmente configurare – ove dimostrato – un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. a danno del privato, ma una domanda in tal senso non risulta nella fattispecie proposta.
Corte appello Milano sez. I, 19/01/2017, n.200
Gestione del parcheggio pubblico
E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante revoca la concessione di progettazione, costruzione e gestione di parcheggio pubblico ad impresa dichiarata fallita dal Tribunale civile e, quindi, non più in possesso delle necessarie garanzie.
Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2016, n.123
Manufatto che impedisce l’uso di parcheggio pubblico
A fronte di un abuso edilizio costituito da una piattaforma in calcestruzzo più elevata di 10 cm. rispetto alla sede stradale, tale da impedire la fruizione di un parcheggio pubblico, è legittima l’adozione di ordinanza di demolizione, a prescindere dalla qualificazione dell’opera come pertinenziale (sottoponibile unicamente alla sanzione pecuniaria), in quanto ciò che conta è assicurare il ripristino dell’uso legittimo del territorio. L’applicazione della sola sanzione pecuniaria, infatti, lascerebbe permanere l’inutilizzabilità del parcheggio, con conseguente elusione della normativa sugli standard minimi.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 24/08/2015, n.1167