Mediazione: attenti alla competenza per territorio dell’organismo

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Autore: Redazione

26 settembre 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La presentazione della domanda di mediazione è soggetta al vincolo territoriale: l‘organismo va individuato in base alle regole sulla competenza del giudice.

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L’avvio del procedimento di mediazione ha inizio con il deposito di una domanda di mediazione.

Cosa contiene la domanda di mediazione?

Si tratta di una istanza che deve contenere

– l’organismo di mediazione

– le parti

– l’oggetto

– le ragioni della pretesa

L’istanza va presentata presso un organismo di mediazione iscritto nel registro ministeriale del Ministero della giustizia.

Come viene determinata la competenza territoriale dell’organismo?

Ogni organismo di mediazione è competente solo per un determinato territorio individuato secondo le regole della

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competenza territoriale del codice di procedura civile.

In parole molto semplici, bisognerà rivolgersi all’organismo situato nel luogo ove è presente il giudice competente a decidere della relativa causa.

La nuova norma, infatti, dispone che l’organismo chiamato a dirimere la lite tra le parti, sia uno tra quelli del luogo del giudice territorialmente competente a conoscere la controversia.

Quando vengono presentate più domande per la stessa lite a diversi organismi

In caso vi siano domande sulla medesima controversia, sarà competente l’organismo di mediazione presso cui è stata presentata la prima domanda.

Per determinare quale sia la domanda presentata per prima, si deve verificare la data del deposito dell’istanza

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