Pensione anticipata forze di Polizia
Requisiti pensionistici dei lavoratori del comparto Difesa, sicurezza e soccorso: età agevolata per la pensione di vecchiaia, trattamento di anzianità.
Gli appartenenti al comparto Difesa, sicurezza e soccorso (forze di polizia, vigili del fuoco, personale dell’Esercito…) versano i propri contributi alla gestione Inps dipendenti pubblici (regime ex Inpdap, Cassa Stato).
Rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici, però, godono di numerose agevolazioni pensionistiche, sia sotto forma di requisiti più leggeri per il pensionamento, che di maggiorazioni relative al servizio svolto.
Facciamo allora il punto sulla pensione anticipata forze di polizia: per la precisione, per gli appartenenti al comparto Difesa, sicurezza e soccorso non è prevista una pensione anticipata speciale, ma è previsto un anticipo del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (pari a 67 anni per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps), assieme a una particolare tipologia di pensione di anzianità agevolata ed a diverse categorie di maggiorazioni.
Ma procediamo con ordine.
Indice
Pensione di vecchiaia forze di polizia
Gli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso ottengono la pensione di vecchiaia con requisiti differenti rispetto a quelli previsti per la generalità degli iscritti presso le gestioni amministrate dall’Inps.
In particolare:
- colonnelli, ufficiali, marescialli e sergenti, truppa, primo dirigente, vicequestore aggiunto/commissario, ispettore/sovrintendente/ caporeparto, agenti/ vigili ottengono la pensione con un minimo di 61 anni di età, 20 anni di contributi, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi;
- gli appartenenti al Corpo Forestale ottengono la pensione con un minimo di 66 anni di età, 20 anni di contributi, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi; sono esclusi i lavoratori con le qualifiche di marescialli e sergenti, truppa, ispettore/sovrintendente/ caporeparto, agenti/ vigili;
- i Vigili del Fuoco ottengono la pensione con un minimo di 66 anni di età, 20 anni di contributi, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi; sono esclusi i lavoratori con le qualifiche di marescialli e sergenti, truppa, ispettore/sovrintendente/ caporeparto, agenti/ vigili;
- i lavoratori con la qualifica di generale di corpo d’armata, generale di divisione, dirigente generale, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato o della Polizia Penitenziaria ottengono la pensione con un minimo di 66 anni di età, 20 anni di contributi, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi;
- i lavoratori delle Forze Armate con qualifica di generale di brigata/ dirigente superiore ottengono la pensione con un minimo di 61 anni di età, 20 anni di contributi, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi;
- i lavoratori della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato o della Polizia Penitenziaria, con qualifica di generale di brigata/ dirigente superiore ottengono la pensione con un minimo di 64 anni di età, 20 anni di contributi, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi;
- i lavoratori delle Forze Armate con qualifica di generale di divisione ottengono la pensione con un minimo di 62 anni di età, 20 anni di contributi, previa attesa di una finestra pari a 12 mesi.
Pensione di vecchiaia con 35 anni di contributi
Gli appartenenti al
- 65 anni di età, con qualifica di dirigente generale o assimilabile;
- 63 anni di età, con qualifica di dirigente superiore o assimilabile;
- 60 anni di età, per le qualifiche inferiori.
Si applica una finestra mobile sino a 12 mesi.
La finestra mobile può essere inferiore o assente se nel periodo di slittamento si apre o si è già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianità.
Pensione forza di polizia: riepilogo requisiti
Di seguito, la tabella recante il riepilogo delle condizioni richieste per il pensionamento agevolato delle forze di polizia, e degli appartenenti al comparto Difesa, sicurezza e soccorso in genere.
| Pensione | Anni di contributi | Requisito di età | Ulteriori condizioni |
| Vecchiaia Colonnelli, Ufficiali, Marescialli e Sergenti, Truppa, Promo Dirigente, Vice Questore Aggiunto/Commissario, Ispettore/Sovrintendente/ Caporeparto, Agenti/ Vigili | 20 | 61 | Si applica una finestra mobile di 12 mesi |
| Vecchiaia Corpo Forestale | 20 | 66 | Si applica una finestra mobile di 12 mesi Esclusi Marescialli e Sergenti, Truppa, Ispettore/Sovrintendente/ Caporeparto, Agenti/ Vigili |
| Vecchiaia Vigili del Fuoco | 20 | 66 | Si applica una finestra mobile di 12 mesi Esclusi Marescialli e Sergenti, Truppa, Ispettore/Sovrintendente/ Caporeparto, Agenti/ Vigili |
| Vecchiaia Generale di corpo d’armata, Generale di divisione, Dirigente Generale Annuncio pubblicitario Guardia di Finanza/ Polizia di Stato/ Penitenziaria | 20 | 66 | Si applica una finestra mobile di 12 mesi |
| Vecchiaia Generale di brigata/ Dirigente superiore Forze Armate | 20 | 61 | Si applica una finestra mobile di 12 mesi |
| Vecchiaia Generale di brigata/ Dirigente superiore Guardia di Finanza/ Polizia di Stato/ Penitenziaria | 20 | 64 | Si applica una finestra mobile di 12 mesi |
| Vecchiaia Generale di divisione Forze Armate | 20 | 62 | Si applica una finestra mobile di 12 mesi |
| Vecchiaia Comparto Difesa Sicurezza e Soccorso Dirigente generale e assimilati | 35 | 65 | Si applica una finestra mobile sino a 12 mesi La finestra mobile può essere inferiore o assente se nel periodo di slittamento si apre o si è già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianità Annuncio pubblicitario |
| Vecchiaia Comparto Difesa Sicurezza e Soccorso Dirigente superiore e assimilati | 35 | 63 | Si applica una finestra mobile sino a 12 mesi La finestra mobile può essere inferiore o assente se nel periodo di slittamento si apre o si è già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianità |
| Vecchiaia Comparto Difesa Sicurezza e Soccorso Qualifiche inferiori | 35 | 60 | Si applica una finestra mobile sino a 12 mesi La finestra mobile può essere inferiore o assente se nel periodo di slittamento si apre o si è già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianità |
Maggiorazione della metà del periodo di servizio
Le maggiorazioni di ½ del periodo di servizio prestato danno diritto a
- servizio prestato o bordo di navi militari da militari dell’Esercito e dell’Aeronautica, per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
- servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per i primi 2 anni di servizio; la maggiorazione è pari a 1/3 per gli anni successivi; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
- esposizione ad amianto, sino al 1° ottobre 2004, e malattia professionale da amianto; questa maggiorazione può essere riconosciuta anche ai dipendenti non iscritti alla Cassa Stato;
- servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d’armistizio, per i primi 2 anni; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
- servizio all’estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate e particolarmente disagiate; per le zone fortemente disagiate la maggiorazione è pari a ¾ del periodo; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato.
Maggiorazione di 1/5 del periodo di servizio
Le
- servizio svolto a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
- servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
- percezione dell’indennità per servizio d’istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato e Prefetti; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
- impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione; questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato;
- impiego operativo per reparti di truppe alpine; anche questa maggiorazione è riconosciuta ai soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato.
Maggiorazione di 10 anni
La maggiorazione di 10 anni è riconosciuta alle vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, e ai loro familiari. La maggiorazione dei contributi è valida sia per i lavoratori autonomi che per i dipendenti, pubblici o del settore privato.
Per i pensionati per inabilità, è inoltre riconosciuta una maggiorazione pari al periodo mancante alla data di compimento dell’età pensionabile.