Emoticon: è diffamazione?
Le faccine, gli smile e gli emoji possono dare a una frase un significato diverso o più forte rispetto alle semplici parole: le offese online sono più gravi.
Le parole assumono un differente peso a seconda dell’enfasi con cui vengono pronunciate. Ma quando si tratta di parole scritte possono acquisire un significato diverso e trascendere dall’originale senso che voleva loro dare l’autore. Così sono stati creati gli emotincon o «emoji». C’è chi li chiama “faccine” anche se ormai sono ben più vari dei classici “smile”. Ebbene gli emoticons servono per dare un tono ironico o scherzoso a una frase seria, per rafforzare una sensazione di disgusto, per sottolineare la meraviglia o la paura, per condividere un sentimento d’affetto o d’amore. Insomma, le emoticons sono, per il linguaggio web, ciò che il tono della voce, l’espressione del volto o i gesti delle mani sono per il linguaggio parlato di tutti i giorni.
Di qui un dubbio: è possibile essere condannati per diffamazione per un emoticon?
Immaginiamo che una persona, in un post su Facebook, si rivolga a un altro utente e lo definisca con una emoji a forma di escremento. Non ha scritto nulla di offensivo in sé: non c’è alcun testo, ma il suo pensiero è stato perfettamente rappresentato con una semplice immagine. Un’immagine simpatica, si potrà dire, figlia dei nostri tempi, ma che ha una chiara valenza offensiva.
Cosa ne pensano i tribunali italiani degli emoticon? Possono costituire una diffamazione nel momento in cui, accompagnati a una frase di per sé neutra, le attribuiscono un significato oltraggioso e umiliante?
La questione è stata, proprio di recente, decisa dal tribunale di Verona [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici veneti a riguardo in un precedente che, c’è da scommetterlo, farà sicuramente storia.
Indice
Si può insultare con gli emoticons?
Sì, anche le
Non in ultimo ci sono le combinazioni di emoji che possono rappresentare altre frasi piuttosto inequivoche come quelle qui sotto.
Fonte immagini https://www.parolacce.org
Quando c’è diffamazione online
La diffamazione online scatta tutte le volte in cui una frase non rappresenta una normale critica a una persona (che, di per sé, è legittima) ma un insulto alla persona o alla sua moralità, tanto da apparire del tutto gratuita e rivolta a umiliare la vittima. Dire di un ristoratore che non sa cucinare la carbonara è lecito, ma dire che è un imbroglione non lo è.
Ricordiamo, infine, che la diffamazione online è un reato aggravato visto che il mezzo con cui viene diffusa la frase è tale da raggiungere, in poco tempo, un numero enorme di persone. Pertanto c’è l’aumento della pena che scatta per le diffamazioni compiute con la stampa o altri mezzi di pubblicità.
Emotincos: è diffamazione online?
Secondo il giudice del tribunale di Verona basta un semplice emoticon per cambiare completamente il senso di una frase o magari per rafforzarla e caratterizzarla da un disvalore sociale e giuridico. È, ad esempio, il caso dell’emoji che rappresenta “la cacca”. A questo proposito, difatti, non c’è più alcuna “continenza” della critica: essa trasborda cioè dai suoi normali confini.
Nel caso di specie, è stato condannato un consigliere comunale che, valendosi proprio dell’icona “marrone” aveva inteso diffamare un rivale politico. Il giudice lo ha condannato alla «immediata rimozione dell’emoticon» dal post, accompagnata dalla possibile aggiunta di una penale, cioè 150 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. A rendere significativo il provvedimento adottato a Verona è non solo il contesto virtuale del social network, ma anche, anzi soprattutto, il disvalore riconosciuto alla singola emoticon. E anche per questo sono rari precedenti simili.
Si può valutare quindi la decisione del giudice veronese come un fatto nuovo. Anche perché essa apre la strada alla possibilità che si possa concretizzare una diffamazione anche con una semplice emoticon, tale cioè da ledere la dignità della persona destinataria della piccola immaginetta.
Emotincons e sentenze
Nota di colore. In un precedente, la Cassazione [2] ha revocato gli arresti domiciliari a un uomo che, dalla propria abitazione, aveva postato sui social network delle emoticon dal messaggio assolutamente incerto e criptico e che, invece, potevano lasciare sottintendere qualcosa di decodificabile solo da una ristretta cerchia di soggetti. Secondo la Corte, «la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici».