Scioglimento comunione ereditaria: ultime sentenze
Uguaglianza di quote e criterio dell’estrazione a sorte; improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria; onere probatorio.
Indice
Divisone fatta dal testatore e presupposti per l’estensione anche alla parte non disponibile
In relazione alla c.d.
La stessa norma al secondo comma stabilisce, poi, che se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore (ipotesi di divisione oggettivamente parziale).
Tribunale Torre Annunziata sez. I, 09/08/2022, n.1943
Divisione ereditaria e addebito dell’eccedenza
In caso di divisione ereditaria, qualora l’immobile non sia facilmente divisibile, l’addebito dell’eccedenza a carico del condividente assegnatario del bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice: infatti, la sentenza di scioglimento della comunione persegue proprio l’effetto di perequare il valore delle rispettive quote.
Corte appello Napoli sez. IV, 25/07/2022, n.3455
Procedimento di scioglimento della comunione ereditaria
In tema di divisione ereditaria, si evidenzia come nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall’art. 789, 3° e 4° comma c.p.c., può procedere all’estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, l’ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà.
Corte appello Ancona, 20/07/2022, n.963
Quando la domanda di scioglimento della comunione è inammissibile?
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall’articolo 46 del Dpr 6 giugno 2001 – n. 380 e dall’articolo 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex articolo 713 del Cc, sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
(Nel caso di specie, rilevato che l’immobile oggetto di divisione non era conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie in vigore, così come evidenziate dal Ctu, e che le stesse parti non avevano allegato l’esistenza di titoli tali da legittimare le opere riscontrate come abusive o, quantomeno, dato avvio a delle pratiche di regolarizzazione e sanatoria, il giudice adito ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione proposta dall’attore, divenuto comproprietario dell’immobile, unitamente alla parte convenuta, per effetto di un decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva).
Tribunale Roma sez. VIII, 23/06/2022, n.10103
Il principio dell’universalità della divisione ereditaria
La peculiarità della comunione ereditaria deriva dal fatto che la stessa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del “de cuius” e si costituisce “ipso iure” tra gli eredi quando, a seguito dell’apertura di una successione “mortis causa”, vi siano una pluralità di chiamati all’eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite). Il principio cardine in materia di comunione ereditaria è quello della cd. “universalità” della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell’eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario; a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria, lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta, quindi, per sua natura universale, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell’asse ereditario.
Tuttavia, resta ammissibile la “divisione parziale” dei beni ereditari sia per via contrattuale che per via giudiziale in quanto il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, e, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 del Cc), può essere derogato dall’accordo dei condividenti. Lo stesso articolo 762 del Cc stabilendo che l’omissione di uno o più beni dell’eredità non determina la nullità della divisione, ma comporta solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della divisione parziale.
Tribunale Civitavecchia, 13/06/2022, n.710
Scioglimento della comunione ereditaria
il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria è volto all’accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell’asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e tale accertamento non può prescindere dall’indagine sulla consistenza dell’asse ereditario e quindi e sulla qualità e di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio, considerato che la sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Tribunale Lamezia Terme sez. I, 05/04/2022, n.192
Divisione ereditaria: l’indicazione dei beni
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le
Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1065
Giudizio di divisione ereditaria
Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per
Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1065
Pagamento dei debiti ereditari
Nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell’art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l’incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest’ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l’individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale.
Cassazione civile sez. II, 06/10/2021, n.27086
Scioglimento della comunione ereditaria: criterio dell’estrazione a sorte
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.
Tribunale Monza, 18/05/2021, n.1020
Scioglimento della comunione ereditaria: uguaglianza di quote
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione.
Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l’onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all’applicazione della volontà del legislatore.
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11857
Scioglimento della comunione ereditaria: onere probatorio
Nel giudizio di divisione ereditaria, l’onere probatorio gravante sull’attore è estremamente rigoroso, doovendo egli produrre il titolo di acquisto dei beni in favore del de cuius (i cd. atti di provenienza) nonchè la certificazione ipo -catastale relativa ai medesimi beni contro il de cuius e i suoi eredi al fine di dimostrare che i beni erano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della
Tribunale Bari sez. I, 19/04/2021, n.1528
Domanda di scioglimento della comunione ereditaria
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è improcedibile nel caso in cui le parti non abbiano provveduto a depositare, entro il secondo termine di cui all’articolo 183 comma 6 cod. proc. civ. la documentazione ipocatastale, costituita da iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione e dalle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione. E’ documentazione indispensabile per accertare la titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, non essendo a tal fine sufficiente depositare la sola dichiarazione di successione, che ha rilevanza solo fiscale, stante il frequente non aggiornamento.
Nel caso di specie, improcedibile la domanda, atteso che nessuna delle parti ha prodotto la documentazione comprovante la titolarità il diritto di comproprietà sui beni in successione.
Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 23/02/2021, n.400
Scioglimento parziale della comunione ereditaria
Perché si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione nei confronti di tutti i coeredi, essendo sufficiente che ciò avvenga rispetto ai coeredi partecipanti all’atto; in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se limitatamente ai soli partecipanti all’atto ed ancorché i coeredi che rimangono in comunione debbano, poi, mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo
Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3694
Lo scioglimento della comunione ereditaria e il perdurare della comunione ordinaria
L’atto di stralcio con cui si realizza la divisione ereditaria e cioè l’attribuzione della quota del comproprietario -coerede, pariteticamente, agli altri comproprietari, determina una duplice conseguenza: – da un lato, ove preesistente, determina lo scioglimento della comunione ereditaria; – dall’altro, senza soluzione di continuità, determina l’instaurarsi e il permanere di comunione (ordinaria) fra gli attori che hanno domandato l’assegnazione; con conseguente applicabilità, indistintamente a tutti i beni che ne fanno parte, della disciplina propria della comunione ordinaria.
Tribunale Asti sez. I, 08/02/2021, n.107
Scioglimento della comunione ereditaria: improcedibilità della domanda
È improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto beni immobili in caso di mancato deposito della documentazione ipocatastale relativa ai beni da dividere, in quanto tale carenza rende impossibile procedere all’accertamento dell’effettiva esistenza dei beni, nonché della legittimazione attiva e passiva delle parti nonché della corretta integrazione del contraddittorio.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 26/01/2021, n.200
Scioglimento della comunione ereditaria e collazione
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria costituisce presupposto indefettibile perché trovino applicazione le norme che disciplinano la collazione, (art. 737 cc.). Tale figura giuridica non gode di una propria autonomia funzionale atteso che i coeredi,
intanto potranno chiedere reciprocamente la collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuius, per ricostruire la massa ereditaria, in quanto abbiano intenzione di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria. In tale prospettiva qualora l’erede non deduca di aver subito una lesione della quota di riserva, assumendo che quanto donato dal defunto, direttamente o indirettamente, non abbia ecceduto la quota disponibile, come prevista dall’art. 536 c.c., egli potrà chiedere la mera divisione giudiziaria dei beni facenti parte della comunione ereditaria al fine di conseguire la quota (per legge o per testamento) a lui spettante (petitum), essendo sufficiente per agire la semplice qualità di erede legittimo o testamentario (causa petendi).
Per la ricostruzione della massa ereditaria, l’art. 746 del c.c. prevede lo strumento della collazione che può avvenire in natura, col conferimento alla comunione ereditaria dello stesso bene ricevuto in donazione, ovvero, ex art 747 c.c., per imputazione, ricomprendendo nel relictum l’equivalente in denaro del bene donato considerando il valore che esso aveva al momento dell’apertura della successione.
Corte appello Napoli sez. II, 19/10/2020, n.3556
Scioglimento di comunione
Quando è proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) il giudice non può disporre una divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dall’art. 40 comma 2 L. 28.2.1985, n. 47, costituendo la
Tribunale Catania sez. III, 04/11/2019, n.4325
Divisione ereditaria: la natura costitutiva
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (già art. 17 l. n. 47/1985) e dell’art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria
Cassazione civile sez. un., 07/10/2019, n.25021
Testamento ritrovato in corso di divisione ereditaria
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell’eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del “petitum”, relativo ai beni ereditari da dividere, e della “causa petendi”, fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione “mortis causa”.
Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell’eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.
Cassazione civile sez. II, 27/09/2019, n.24184
Pagamento delle somme in favore dei coeredi
La sentenza con la quale il Tribunale dispone il pagamento delle somme in favore dei coeredi a titolo di conguaglio, non costituendo un atto traslativo della proprietà è soggetta all’aliquota del 3% sulla base imponibile.
In tema di imposta di registro, la sentenza con la quale il
Comm. trib. reg. Latina, (Lazio) sez. XIX, 18/06/2019, n.3626
Lo scioglimento della comunione ereditaria
Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell’asse ereditario, indiviso al momento dell’
Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15182
Successione legittima
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del “de cuius” in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato “ex lege”, sicché la sua concreta attribuzione, nell’ambito di una
Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.
Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n.8400
Giudizio di divisione ereditaria
L’istituto dell’istanza c.d. di subcollocazione del creditore, disciplinata dall’art. 511 c.p.c., consente al creditore del creditore di ottenere la realizzazione coattiva immediata del proprio diritto di credito attraverso l’assegnazione diretta delle somme che, in difetto di domanda di sostituzione, sarebbero assegnate al creditore-debitore.
La domanda di sostituzione non è assimilabile all’intervento del creditore nel processo e costituisce, piuttosto, un fenomeno processuale che trova occasione nella pendenza di una procedura esecutiva e nella conseguente esistenza di una somma ricavata da distribuire, del tutto svincolata, quindi, dalla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione esecutiva.
Ciò detto, tale istituto non è ammissibile nell’ambito del giudizio avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria perché gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell’ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli art. 570 ss. c.p.c., espressamente richiamati dall’art. 788, comma 3, c.p.c., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione.
Tribunale Torino sez. II, 08/01/2019, n.41
Garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte nel caso di uguaglianza di quote stabilito dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità.
Tribunale Gorizia, 08/10/2018, n.431
La sentenza di scioglimento della comunione ereditaria
Le sentenze di accertamento (così come quelle di costitutive) non hanno l’idoneità, con riferimento all’art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna.
Di conseguenza la statuizione, resa nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria inter partes, in punto di non comoda divisibilità del bene e di vendita dello stesso, siccome oggetto di rituale impugnazione non può avere, stante la propria natura di accertamento e non di condanna, efficacia esecutiva anticipata.
Tribunale Lucca, 28/09/2018, n.1389
La domanda riconvenzionale
Qualora sia chiesta in giudizio la divisione ereditaria di un bene immobile e il convenuto abbia proposto una riconvenzionale devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria, la “vis attractiva” di tale competenza non opera con riferimento alla domanda principale di scioglimento della comunione ereditaria.
Cassazione civile sez. II, 22/01/2018, n.1527
Il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria
In considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal de cuius in favore dell’altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni; il semplice riferimento alla idoneità delle donazioni a determinare la riduzione della quota indisponibile, deve essere inteso, in assenza di un’esplicita domanda di riduzione delle donazioni stesse, come riferibile alla possibilità di un successivo esperimento dell’azione di riduzione, ove il risultato della divisione non avesse assicurato ai ricorrenti il conseguimento di quanto dalla legge riconosciutogli, sulla base delle norme in materia di successione necessaria.
Cassazione civile sez. VI, 11/01/2018, n.536
Domanda di riduzione
Qualora dal comportamento del legittimario sia possibile desumere, in maniera inequivoca, l’intenzione di rinunciare a far valere il proprio diritto potestativo di agire in riduzione per la reintegrazione della quota di riserva spettantegli sulla successione del coniuge, deve essere rigettata la domanda di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria proposta, nella qualità di erede, da uno dei figli del legittimario, per rinuncia tacita di quest’ultimo.
(Nel caso di specie, la legittimaria aveva assunto un contegno, successivo alla morte del marito, assolutamente incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione della quota di riserva spettantele per legge, avendo acconsentito o, comunque, non essendosi opposta agli atti di liberalità posti in essere dal marito a favore di uno solo dei figli).
Tribunale Palermo, 24/11/2017
Scioglimento della comunione e assegnazione del bene
Lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione e, quindi, non viola il relativo divieto imposto dal testatore, in quanto l’effetto “dichiarativo-retroattivo” della divisione rende ogni comproprietario titolare di quanto attribuitogli fin dall’epoca di apertura della successione.
Cassazione civile sez. II, 07/11/2017, n.26351