Pignoramento conto corrente coniuge comunione beni

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Autore: Redazione

11 marzo 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quali poteri ha il creditore di pignorare i soldi in banca nel caso di conto intestato a un solo coniuge o di conto cointestato. Il caso della coppia in separazione e in comunione dei beni.

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Ipotizziamo una coppia sposata in comunione dei beni. Il marito ha contratto una serie di debiti per l’attività commerciale. La moglie invece svolge lavori saltuari, con contratti a termine. Entrambi sono cointestatari di un conto corrente che viene usato per la gestione delle spese familiari. Quali rischi si pongono per i coniugi nel caso in cui i creditori dovessero accorgersi dell’esistenza del denaro depositato in banca? È possibile il pignoramento del conto corrente del coniuge in comunione dei beni?

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La questione è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza la quale è arrivata alla seguente soluzione, ormai condivisa da tutte le aule di tribunale.

Il conto corrente in comunione a chi appartiene?

Non è vero, come comunemente si crede, che il conto corrente intestato a un coniuge è, in presenza di una comunione dei beni, di proprietà per un mezzo anche dell’altro coniuge.

Tanto il marito quanto la moglie, infatti, restano titolari dei proventi da questi guadagnati con il frutto del proprio lavoro, sia che il denaro venga custodito a casa, nel portafogli o in banca.

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La legge dispone però che, in caso di separazione, tutti i beni acquistati durante il matrimonio, ivi compresi quindi i risparmi in banca, anche se frutto dell’attività individuale di lavoro, vadano divisi tra i coniugi per quote uguali. Viceversa, finché la coppia è ancora unita in matrimonio, il conto corrente resta nella piena disponibilità dell’intestatario.

Potrebbe però succedere che una coppia decida di cointestare un conto corrente: in tale ipotesi, sia che i coniugi siano in comunione che in separazione dei beni, i soldi sono di entrambi, metà ciascuno (salvo diverso accordo). Il che significa che, già nella fase dell’amministrazione del denaro, ciascun intestatario potrà prelevare o spendere solo il 50% dei risparmi; se ne utilizza una parte superiore, deve restituire all’altro la rispettiva quota.

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Sono fatte salve le ipotesi di intestazione fittizia del conto. Succede spesso che il marito cointesti alla moglie il proprio conto solo per garantirle una più agevole gestione domestica del denaro. In questo caso, il denaro resta sempre di proprietà dell’uomo, nonostante la contitolarità formale. Egli però deve dimostrare la simulazione attraverso gli estratti conto, dai quali deve evincersi che il conto corrente è alimentato solo dai propri redditi. In tal modo, anche in caso di separazione, l’uomo non dovrà dividere i risparmi con la moglie.

Pignoramento del conto intestato a un solo coniuge in comunione

Veniamo ora alle possibilità riservate ai creditori di uno dei due coniugi di attuare il pignoramento del conto corrente dell’altro.

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Come detto sopra, nel caso di conto intestato a un solo coniuge, anche se sposato in regime di comunione dei beni, l’intestatario resta solo quest’ultimo. Egli, del resto, è l’unico soggetto legittimato a decidere cosa fare del denaro in banca, non potendo l’altro coniuge avere alcuna voce in capitolo. Se la coppia deciderà di separarsi, il giudice dividerà i risparmi a metà, anche se il conto è intestato a un solo coniuge (di qui il detto secondo cui, prima di sposarsi, è meglio spendere tutti i soldi del conto in beni personali non rientranti nella comunione).

Quanto sopra non avviene solo nel caso di coppia in regime di separazione dei beni ove, allo scioglimento del matrimonio, non ci sarà alcuna divisione del patrimonio (impregiudicata però la possibilità di disporre l’assegno di mantenimento).

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Pertanto, i creditori di un coniuge non possono pignorare il conto corrente intestato all’altro coniuge anche se i due sono in regime di comunione dei beni. Non possono farlo neanche per metà.

Pignoramento del conto cointestato a entrambi i coniugi

Diversa è l’ipotesi del conto corrente cointestato: sia che la coppia abbia optato per la comunione che per la divisione dei beni, infatti, i creditori possono rivalersi sul 50% del conto del coniuge non debitore, pignorando quindi la metà del rapporto bancario. E ciò proprio perché c’è una situazione di effettiva contitolari del rapporto bancario.

L’unico modo per opporsi a tale situazione è di dimostrare che il conto corrente, seppur cointestato, è in verità alimentato solo dai redditi dell’altro coniuge, quello cioè non debitore: è il caso della cointestazione fittizia di cui abbiamo parlato sopra. In tale situazione, quindi, nonostante l’apparente contitolarità del c/c, i creditori non possono pignorare neanche il 50% dei soldi in banca.

È anche possibile però il caso contrario, ossia quello di intestazione fittizia dell’intero conto a un coniuge – quello non debitore – in modo da sottrarre i soldi al pignoramento. In tal caso, entro cinque anni dalla cointestazione, i creditori possono esercitare l’azione revocatoria e recuperare il denaro su cui eseguire il pignoramento.

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