Testamento segreto: ultime sentenze

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Revoca tacita, distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento; incapacità del testatore all’atto della presentazione della scheda.

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Ritiro testamento segreto

La revoca di un testamento olografo, laddove non venga effettuata in modo espresso ovvero attraverso apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi attraverso uno degli atti regolamentati dal codice civile negli artt. 682 e seguenti in quanto, in linea generale, la revoca tacita non è ammessa ma deve ricalcare una delle forme che implichino la inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie attraverso la

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redazione di un testamento posteriore, la distruzione di tutte le copie del testamento olografo, il ritiro del testamento segreto olografico, il ritiro del testamento segreto, l’alienazione o la trasformazione della cosa legata.

Ne consegue che, nel caso in cui il testamento olografo sia stato redatto in più copie, la revoca tacita ex art. 684 del codice civile può realizzarsi soltanto mediante la distruzione di tutti gli esemplari.

Tribunale Bari, Sezione 1, Civile, Sentenza, 24/09/2014, n. 4239

Indagini ematologiche e genetiche

Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità.

(Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione dell’art. 127 del codice civile spagnolo, che ammette nei giudizi di filiazione “l’investigazione di paternità e di maternità mediante tutti i tipi di prova, inclusa la biologica”, analogamente all’art. 269, comma 2, c.c.).

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Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, n.15568

Testamento segreto dattiloscritto

Poiché la dichiarazione, con la quale il testatore dichiara al notaio – in sede di ricezione di un testamento segreto – che nel piego al medesimo consegnato è contenuto il suo testamento genera una vera e propria presunzione di autenticità, che assiste la scheda testamentaria, costituisce onere esclusivo di colui che assume la falsità della sottoscrizione apposta in calce a una scheda testamentaria dattiloscritta la dimostrazione della sua non conformità a quella effettiva del testatore.

Tribunale Milano, Sezione 4, Civile, Sentenza, 18/01/2002, n. 220

Imparzialità del notaio

La disposizione di cui al comma 1, n. 3, dell’art. 28 della legge notarile è osta a presidio dell’imparzialità del notaio e, conseguentemente, la valutazione della sussistenza o no dell’interesse dell’atto, in essa contemplato, va effettuato ex ante e non ex post, e perciò in termini di mera potenzialità che l’atto possa essere rogato al fine di soddisfare un interesse del notario o di uno dei soggetti indicati nella norma. Ne consegue che si rende del tutto irrilevante il fatto che le parti dell’atto, in concreto, non abbiamo eventualmente ricevuto danno alcuno dall’atto rogato.

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Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 23/05/2001, n. 7028

L’apposizione di una postilla dattiloscritta al verbale

Il testamento olografo o segreto, che è atto del testatore, è cosa distinta dalla pubblicazione dello stesso, che è atto del notaio, consistente non in una semplice attività materiale ma in un vero e proprio atto pubblico.

Pertanto, l’apposizione da parte del notaio di una postilla dattiloscritta al verbale già redatto per pubblicare un testamento olografo e successivamente utilizzato per pubblicarne un secondo dà luogo ad un’ipotesi di falso verbale e di atto espressamente vietato dalla legge con conseguente applicazione dell’art. 28 della l. n. 89 del 1913.

Cassazione civile sez. III, 25/02/2000, n.2138

Pubblicazione del testamento segreto

La pubblicazione del testamento olografo (o di quello segreto) non costituisce elemento di validità né di efficacia del testamento stesso, ma è necessaria al solo scopo di ottenere, da chi non voglia espressamente consentirvi, l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute.

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Corte appello Torino, 26/05/1983

Revoca delle disposizioni testamentarie

La revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c.c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c.c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), nel ritiro del testamento segreto olografico (art. 684 c.c.), nel ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.) e nell’alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.). Quest’ultima forma di revoca tacita del testamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e non a quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con tale mezzo.

Cassazione civile sez. II, 26/11/1987, n.8780

Ricevimento del testamento segreto

L’attestazione del notaio, contenuta nell’atto di ricevimento del testamento segreto, circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, pur non impedendo ai soggetti interessati di provare il contrario rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore all’atto della presentazione della scheda.

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Cassazione civile sez. II, 04/05/1982, n.2741

Pubblicazione di un testamento olografo o segreto

L’espressione “ricevere un atto”, usata dalla legge notarile, va intesa non nel senso di accettare materialmente un documento, bensì in quello di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle parti stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo o segreto l’atto “ricevuto” dal notaio è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità o eventuale invalidità del testamento, in ordine alla quale pertanto non è impegnata la responsabilità del notaio.

Corte appello Palermo, 15/12/1978

Presunzione di autenticità della scheda testamentaria consegnata al notaio

Pur dovendosi ammettere, nel testamento segreto, la netta distinzione tra scritto privato (la scheda testamentaria vera e propria) ed atto pubblico (verbale di consegna al notaio), non può, tuttavia, non riconoscersi che la dichiarazione resa dal testatore al notaio, che nel piego e contenuto il suo testamento, genera quanto meno una

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presunzione di conformità di quanto contenuto nella scheda alla reale volontà testamentaria del disponente, integrando quella dichiarazione, da parte dell’autore, un atto di riconoscimento della propria scrittura, come documento designato a tramandare le Disposizioni di ultima volontà.

Sulla base di detta presunzione di autenticità deve affermarsi che incombe a colui che disconosce il testamento segreto l’Onere di avanzare, dopo aver creato con l’impugnativa uno stato di dubbiezza sul valore della scheda testamentaria conservata dal notaio, la richiesta di verificazione della scrittura, onde generare una definitiva situazione di certezza probatoria in ordine alla genuinità o meno delle Disposizioni di ultima volontà, e ciò al preciso fine di vincere la presunzione di autenticità che sussiste la scheda ed il conseguente stato di poziorita che presidia colui che intende avvalersene.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 20/01/1962, n. 83

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