Pensione anticipata calcolo
Sistema di calcolo della pensione anticipata contributivo, misto e retributivo: come determinare l’importo del trattamento.
La pensione anticipata, presso la generalità delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, è un trattamento che può essere ottenuto senza attendere il compimento dell’età pensionabile, cioè dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni; il requisito resterà inalterato sino al 31 dicembre 2022).
Presso le gestioni Inps è possibile ottenere, in particolare:
- la pensione anticipata ordinaria [1], con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, più l’attesa di una finestra di 3 mesi;
- la pensione anticipata contributiva, con un minimo di 20 anni di contributi, 64 anni di età ed un trattamento almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale;
- la pensione anticipata con opzione quota 100 [2], con un minimo di 38 anni di contributi e 62 anni dii età, più l’attesa di una finestra di 3 o 6 mesi.
Ma come si determina l’importo della pensione?
Facciamo il punto sulla pensione anticipata: calcolo retributivo, misto o contributivo. I sistemi di calcolo da utilizzare variano in base ai requisiti di anzianità contributiva posseduti dall’interessato.
La pensione anticipata contributiva è calcolata col metodo esclusivamente contributivo, in quanto può essere richiesta soltanto dai lavoratori assoggettati a questo sistema di calcolo, privi di anzianità contributiva al 3 dicembre 1995 oppure optanti per il computo presso la gestione Separata Inps [3].
Indice
Calcolo retributivo
Il
Il calcolo retributivo è suddiviso in due quote:
- quota A, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992;
- quota B, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993.
Calcolo della quota A sistema retributivo
Per il calcolo della quota A sono utilizzate regole restano molto diverse in base alla gestione di previdenza considerata, sia per quanto riguarda il rendimento applicabile a ciascun anno di contribuzione, sia per quanto riguarda la determinazione della retribuzione pensionabile, ossia della retribuzione di riferimento quale base di calcolo.
Nel regime generale (Assicurazione generale obbligatoria), sino a un determinato “tetto pensionabile” il rendimento di ogni anno contribuito è pari al 2”; il rendimento può variare presso altri fondi, ad esempio è pari al 2,5% per gli iscritti al fondo telefonici, per gli autoferrotranvieri e per l’ex Inpdai, e ammonta al 2,514% per gli iscritti al fondo elettrici. Per i dipendenti pubblici vanno applicate specifiche tabelle previste dalle rispettive normative.
La retribuzione pensionabile deve essere invece ricercata in periodi di tempo che possono variare in base alla gestione previdenziale. Si considerano:
- gli ultimi 5 anni (rivalutati in base agli indici Istat) nel regime generale e nella gestione dei dirigenti;
- gli ultimi 10 anni (rivalutati in base agli indici Istat) per i lavoratori autonomi;
- gli ultimi 12 mesi per telefonici e autoferrotranvieri;
- il doppio degli ultimi 6 mesi per gli elettrici;
- l’ultima retribuzione costituita dagli elementi fissi e continuativi per i dipendenti pubblici.
Calcolo della quota B sistema retributivo
Per il
Per quanto concerne il periodo di ricerca della retribuzione pensionabile:
- per chi è in possesso al 31 dicembre 1992 di un’anzianità contributiva di almeno 15 anni nella gestione considerata, si devono considerare gli ultimi 10 anni (15 per gli autonomi) di retribuzione o reddito, opportunamente rivalutati Istat;
- per chi è in possesso al 31 dicembre 1992 di un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni il nuovo periodo di ricerca è rappresentato dalla sommatoria del precedente periodo di quota A e di tutta l’anzianità contributiva successiva, opportunamente rivalutata Istat, fino al momento del pensionamento; sussiste però la possibilità di neutralizzare le retribuzioni meno elevate, sino a un massimo del 25% del totale [5].
Calcolo misto
Il
- quota A per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992;
- quota B per l’anzianità contributiva maturata dall’1.1.93 al 31 dicembre 1995;
- quota C per l’anzianità contributiva maturata dall’1.1.96.
Le quote A e B sono assoggettate al calcolo retributivo, mentre la quota C è assoggettata al calcolo contributivo.
Calcolo contributivo
Il calcolo integralmente contributivo riguarda coloro che possiedono esclusivamente contribuzione successiva al 31 dicembre 1995, nonché coloro che optano per il calcolo contributivo, per il computo presso la gestione separata Inps, o che scelgono di avvalersi della pensione agevolata con opzione donna o della totalizzazione per la riunione gratuita dei contributi (attenzione: non sempre la totalizzazione determina il ricalcolo contributivo della pensione).
Il calcolo contributivo si basa:
- sul montante contributivo, cioè sulla somma dei contributi accreditati nella gestione considerata, rivalutati in base al tasso di capitalizzazione;
- sull’età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione, che è indispensabile per individuare il coefficiente di trasformazione, che “converte” il montante contributivo in assegno di pensione; così come i requisiti di accesso alla pensione sono diventati dinamici, subendo gli adeguamenti periodici alla speranza di vita, anche i coefficienti di calcolo seguono lo stesso principio, per cui in futuro ad ogni biennio la tabella dei coefficienti verrà adeguata. Il prossimo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2023, in quanto non saranno applicati incrementi dei requisiti pensionistici nel biennio 2021-2022.
Il montante contributivo, per i lavoratori dipendenti, viene costituito sommando tutti i contributi versati annualmente, pari al 33% (aliquota di computo: si tratta della percentuale da applicare all’imponibile previdenziale per determinare i contributi utili alla pensione) della retribuzione imponibile o accreditabile, opportunamente
Per i lavoratori autonomi l‘aliquota di computo era originariamente fissata al 20% del reddito imponibile, attualmente è pari al 24%.
Per la gestione separata Inps l’aliquota di computo era originariamente fissata per tutti al 10%, salvo poi differenziarsi in relazione alle varie categorie di iscritti; gli ultimi valori oggi utilizzati sono pari al:
- 33% per i soggetti ad aliquota piena in quanto assicurati esclusivamente alla gestione;
- 25% per i professionisti titolari di partita IVA assicurati esclusivamente alla gestione;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione previdenziale o già altrimenti pensionati.
L’
Per le età inferiori o superiori a questi limiti, si prendono rispettivamente a riferimento i coefficienti previsti per i limiti di 57 o 71 anni.
Per chi è assoggettato al calcolo integralmente contributivo, la contribuzione non può essere versata su retribuzioni eccedenti il massimale annualmente previsto (per il 2019 pari a 102.543 euro, per il 2020 pari a 103.055).
Il calcolo misto Fornero
Ai lavoratori ai quali, prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero [6], si applicava il calcolo integralmente retributivo, si applica il calcolo contributivo solo a partire dal 1° gennaio 2012.
In base alle disposizioni della finanziaria 2015 [7], a questi lavoratori si deve anche applicare una clausola di salvaguardia, in funzione della quale l’importo in pagamento deve essere individuato in quello inferiore risultante dal confronto fra:
- la pensione mista Fornero;
- la preesistente pensione ottenuta valutando tutta la contribuzione esistente col sistema integralmente retributivo.