Pensione anticipata calcolo

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Autore: Noemi Secci

12 marzo 2020

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Sistema di calcolo della pensione anticipata contributivo, misto e retributivo: come determinare l’importo del trattamento.

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La pensione anticipata, presso la generalità delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, è un trattamento che può essere ottenuto senza attendere il compimento dell’età pensionabile, cioè dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni; il requisito resterà inalterato sino al 31 dicembre 2022).

Presso le gestioni Inps è possibile ottenere, in particolare:

Ma come si determina l’importo della pensione?

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Facciamo il punto sulla pensione anticipata: calcolo retributivo, misto o contributivo. I sistemi di calcolo da utilizzare variano in base ai requisiti di anzianità contributiva posseduti dall’interessato.

La pensione anticipata contributiva è calcolata col metodo esclusivamente contributivo, in quanto può essere richiesta soltanto dai lavoratori assoggettati a questo sistema di calcolo, privi di anzianità contributiva al 3 dicembre 1995 oppure optanti per il computo presso la gestione Separata Inps [3].

Calcolo retributivo

Il

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calcolo interamente retributivo della pensione anticipata può essere utilizzato per i periodi fino al 31 dicembre 2011. È un sistema di determinazione del trattamento pensionistico destinato ad esaurirsi nel tempo, poiché riguarda coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere almeno 18 anni di contribuzione.

Il calcolo retributivo è suddiviso in due quote:

Calcolo della quota A sistema retributivo

Per il calcolo della quota A sono utilizzate regole restano molto diverse in base alla gestione di previdenza considerata, sia per quanto riguarda il rendimento applicabile a ciascun anno di contribuzione, sia per quanto riguarda la determinazione della retribuzione pensionabile, ossia della retribuzione di riferimento quale base di calcolo.

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Nel regime generale (Assicurazione generale obbligatoria), sino a un determinato “tetto pensionabile” il rendimento di ogni anno contribuito è pari al 2”; il rendimento può variare presso altri fondi, ad esempio è pari al 2,5% per gli iscritti al fondo telefonici, per gli autoferrotranvieri e per l’ex Inpdai, e ammonta al 2,514% per gli iscritti al fondo elettrici. Per i dipendenti pubblici vanno applicate specifiche tabelle previste dalle rispettive normative.

La retribuzione pensionabile deve essere invece ricercata in periodi di tempo che possono variare in base alla gestione previdenziale. Si considerano:

Calcolo della quota B sistema retributivo

Per il

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calcolo della quota B i criteri fra le diverse gestioni risultano armonizzati, inizialmente solo in relazione al periodo di ricerca della retribuzione pensionabile, ed in seguito anche in relazione al rendimento annuo, fino al 31 dicembre 1994 identico a quello della quota A, e per le contribuzioni versate dal 1995 in pari al 2% annuo in tutte le gestioni [4].

Per quanto concerne il periodo di ricerca della retribuzione pensionabile:

Calcolo misto

Il

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calcolo misto, cioè retributivo fino al 31 dicembre 2015 e successivamente contributivo, riguarda coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contribuzione ed è suddiviso in 3 quote:

Le quote A e B sono assoggettate al calcolo retributivo, mentre la quota C è assoggettata al calcolo contributivo.

Calcolo contributivo

Il calcolo integralmente contributivo riguarda coloro che possiedono esclusivamente contribuzione successiva al 31 dicembre 1995, nonché coloro che optano per il calcolo contributivo, per il computo presso la gestione separata Inps, o che scelgono di avvalersi della pensione agevolata con opzione donna o della totalizzazione per la riunione gratuita dei contributi (attenzione: non sempre la totalizzazione determina il ricalcolo contributivo della pensione).

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Il calcolo contributivo si basa:

Il montante contributivo, per i lavoratori dipendenti, viene costituito sommando tutti i contributi versati annualmente, pari al 33% (aliquota di computo: si tratta della percentuale da applicare all’imponibile previdenziale per determinare i contributi utili alla pensione) della retribuzione imponibile o accreditabile, opportunamente

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rivalutati con l’utilizzo dei coefficienti di incremento del Pil nominale rilevati dall’Istat.

Per i lavoratori autonomi l‘aliquota di computo era originariamente fissata al 20% del reddito imponibile, attualmente è pari al 24%.

Per la gestione separata Inps l’aliquota di computo era originariamente fissata per tutti al 10%, salvo poi differenziarsi in relazione alle varie categorie di iscritti; gli ultimi valori oggi utilizzati sono pari al:

L’

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età, espressa in anni e mesi interamente compiuti, viene invece utilizzata per ricercare il coefficiente di conversione, o coefficiente di trasformazione del montante, ed è attualmente compresa in una fascia che ha come limite inferiore quello dei 57 anni e come limite superiore quello dei 71 anni.

Per le età inferiori o superiori a questi limiti, si prendono rispettivamente a riferimento i coefficienti previsti per i limiti di 57 o 71 anni.

Per chi è assoggettato al calcolo integralmente contributivo, la contribuzione non può essere versata su retribuzioni eccedenti il massimale annualmente previsto (per il 2019 pari a 102.543 euro, per il 2020 pari a 103.055).

Il calcolo misto Fornero

Ai lavoratori ai quali, prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero [6], si applicava il calcolo integralmente retributivo, si applica il calcolo contributivo solo a partire dal 1° gennaio 2012.

In base alle disposizioni della finanziaria 2015 [7], a questi lavoratori si deve anche applicare una clausola di salvaguardia, in funzione della quale l’importo in pagamento deve essere individuato in quello inferiore risultante dal confronto fra:

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