In quali orari passa il medico fiscale
Orario visita fiscale: fasce di reperibilità, per quante ore al giorno ed in quali ipotesi il dipendente deve restare a casa ad aspettare il medico dell’Inps.
Il lavoratore assente per malattia, nella generalità dei casi, è obbligato alla reperibilità presso il proprio domicilio, per essere eventualmente sottoposto agli accertamenti sanitari del medico inviato dall’Inps, ossia alla cosiddetta visita fiscale.
Nel 2020, nonostante l’istituzione, già da diverso tempo, del polo unico per le visite fiscali, e la previsione di un’unificazione della disciplina in merito ai controlli per i dipendenti pubblici e privati, le fasce di reperibilità restano differenti.
Ma in quali orari passa il medico fiscale?
In ogni caso, il medico fiscale può passare 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi, non lavorativi e le domeniche. Per determinate categorie di lavoratori, è possibile essere sottoposti ai controlli più volte nell’arco della stessa assenza per malattia, addirittura più volte nell’arco della stessa giornata.
Facciamo il punto della situazione: chi è obbligato a restare a casa durante le fasce di reperibilità, per quanto tempo, quando è possibile assentarsi senza subire sanzioni e conseguenze disciplinari.
Indice
Chi è esonerato dalla visita fiscale?
Innanzitutto, è bene tener presente che, per la generalità dei dipendenti del settore privato, il medico certificatore può segnalare l’esistenza di un’ipotesi di
Nel dettaglio, le ipotesi di esonero dalla visita fiscale sono:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
- stati patologici collegati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Per i dipendenti pubblici, l’esonero dalla visita fiscale è previsto per [2]:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
- malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici); la patologia, nel dettaglio, deve essere ascritta alle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto di riordinamento delle pensioni di guerra [3], o rientrare nella tabella E dello stesso decreto;
- malattia collegata alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Tuttavia, le norme forniscono solo indicazioni astratte sulle situazioni di esonero, senza affrontare i casi specifici, che potrebbero essere trattati in modo diverso, in base alla valutazione del medico curante/ certificatore.
Il medico curante che emette il certificato può segnalare il diritto all’esonero dalla visita fiscale, spuntando l’apposito campo relativo alle terapie salvavita o all’invalidità [1]. Non sono previsti altri motivi di esonero dalla reperibilità per i controlli domiciliari.
Un noto messaggio Inps del 2015 [4] indica che, attraverso l’utilizzo del codice di esonero “E”, il medico dell’Inps abbia comunque l’opportunità di escludere uno specifico certificato dall’applicativo con cui si dispongono le visite fiscali d’ufficio, se la diagnosi del medico curante evidenzia una condizione di gravità tale da sconsigliare o addirittura controindicare il controllo domiciliare disposto d’ufficio.
In pratica, se la diagnosi del medico curante evidenzia una patologia talmente grave da rendere controindicato il controllo domiciliare dell’Inps, è lo stesso medico legale ad escludere il dipendente dalla visita fiscale.
Esonero per coronavirus
A causa della gravissima epidemia di Coronavirus, l’Inps [5] ha disposto che i certificati medici di malattia dei lavoratori del settore privato non diano luogo alla visita fiscale, né d’ufficio, né su richiesta del datore di lavoro, se la diagnosi riportata risulta riconducibile a una misura precauzionale nell’attuale fase di emergenza (ad esempio,
Per escludere l’interessato dalla visita fiscale, il medico dell’Inps deve procedere come di consueto, apponendo in procedura il codice di esonero “E”.
Fasce di reperibilità
Atteso che per il coronavirus non si è tenuti a rispettare le fasce di reperibilità (ma si è comunque tenuti a restare a casa per tutta la durata dell’isolamento disposto), vediamo in quali orari il lavoratore deve rimanere nel proprio domicilio, a disposizione per la visita fiscale.
Le fasce di reperibilità attualmente previste vanno:
- dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19 per i lavoratori del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici.
I controlli possono avvenire 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative e festive. Anche i lavoratori iscritti presso la gestione separata sono tenuti alla reperibilità, proprio come i dipendenti.
Assenza giustificata alla visita fiscale
In alcune ipotesi, al di fuori dei casi di esonero, l’
L’interessato è comunque tenuto a presentare la documentazione che prova che si tratti di un’assenza giustificata. Inoltre, è obbligato a preavvertire l’azienda dell’assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.
Qui la Guida alle assenze giustificate alla visita fiscale.
Assenza dal lavoro per malattia all’estero
In caso assenza dal lavoro per malattia durante un soggiorno all’estero, il lavoratore conserva il diritto alla tutela previdenziale e all’indennità per malattia.
Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica e, anche all’estero, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche.
Le indicazioni da rispettare sono diverse a seconda delle ipotesi:
- malattia insorta in uno Stato europeo;
- malattia insorta in un Paese al di fuori dell’UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
- malattia insorta in un Paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
Se il lavoratore già malato deve spostarsi all’estero, il riconoscimento dell’indennità è subordinato al possesso di un’
Per sapere che cosa fare se ci si ammala all’estero, l’Inps ha predisposto la Guida sulla certificazione di malattia all’estero
Pronto soccorso: certificati di malattia e ricovero
Se il lavoratore finisce al pronto soccorso, la struttura sanitaria deve trasmettere telematicamente il certificato di malattia o di ricovero. Per le situazioni che richiedono la permanenza notturna, il lavoratore malato deve farsi rilasciare il certificato di ricovero. Se non è previsto il ricovero notturno, invece, basta il certificato di malattia.