Cassazione: danno morale ed esistenziale: indennizzi autonomi. La nuova sentenza

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Autore: Redazione

04 ottobre 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La sentenza depositata ieri dai giudici della Cassazione ribalta le precedenti decisioni del 2008 sull’unicità del danno non patrimoniale: la sofferenza va risarcita indipendentemente dalla lesione fisica.

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La sofferenza ha un suo peso specifico rispetto al danno fisico e va risarcita autonomamente.

Con una importantissima sentenza di ieri [1], la Corte di cassazione, nel decidere sulla liquidazione del danno in favore dei genitori di un ragazzo rimasto gravemente invalido in seguito a un’incidente, ha mutato idea rispetto alle storiche pronunce delle Sezioni unite del 2008 [2].

Tali decisioni affermarono l’unicità del danno non patrimoniale e, soprattutto, esclusero che il così detto “

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danno morale” (o sofferenza transitoria) e il danno esistenziale (o lesione del semplice diritto di attendere alle occupazioni quotidiane) avessero una propria autonomia.

Al contrario, con la sentenza di ieri, la Cassazione ha affermato, che nel comporre la sfera del danno risarcibile, il giudice deve tenere conto “tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)”.

La sentenza in commento privilegia la tutela della complessità soggettiva del valore uomo, riaffermando l’esigenza di compensare non solo la lesione biologica in quanto tale, ma anche i riflessi che tale lesione abbia sulla sfera soggettiva più interiore, il valore morale della sofferenza e quello esistenziale della alterazione della vita quotidiana.

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