Fisioterapisti stranieri: riconoscimento del titolo e obbligo di iscrizione albo
Lavoro dal 1993 presso una casa di cura come fisioterapista, con contratto indeterminato, e diploma conseguito in Olanda. Nel 2018, ho fatto la domanda di inscrizione nell’Albo TSRM, obbligatoria da quell’anno per poter esercitare la professione. Dopo più di un anno non risulto ancora iscritta.
Posso lavorare senza essere inscritta all’Albo? Inoltre non so se il mio titolo conseguito all’estero è stato riconosciuto dal ministero della Salute. Come posso fare?
Per poter svolgere la professione di fisioterapista è oggi necessario essere iscritti in apposito Albo o elenco speciale ad esaurimento. Diversamente, l’esercizio della professione si configurerebbe come abusivo e perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018.
In questo caso, in particolare, è necessaria non solo l’iscrizione all’Albo, ma avendo conseguito il titolo abilitante all’esercizio della professione di fisioterapista all’estero, è indispensabile che questo sia stato innanzitutto riconosciuto dallo Stato italiano e, in particolare, dal Ministero della Salute.
Indice
Come ottenere il riconoscimento del titolo conseguito all’estero
La procedura necessaria per ottenere il riconoscimento del titolo, è la seguente.
Innanzittutto, è necessario presentare domanda in bollo al ministero della Salute, corredata dai seguenti documenti:
- copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell’interessato;
- copia autenticata del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento;
- copia autenticata del certificato nominativo (diploma supplement o transcript), rilasciato dall’Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l’elenco degli esami/discipline sostenuti/e con l’indicazione per ciascun esame/disciplina: a) dei crediti ECTS; b) nel caso in cui i crediti formativi riportati non siano ECTS, deve essere precisato il valore di 1 credito formativo in termini di ore didattiche teorico – pratiche; c) nel caso in cui l’impegno formativo non sia espresso in crediti formativi, deve essere indicato per ciascuna disciplina il numero di ore effettuate (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico).
Al termine dell’
- un decreto di riconoscimento;
- un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
- un provvedimento di diniego.
Copia autentica del decreto di riconoscimento deve dunque essere allegata alla domanda di iscrizione all’albo professionale.
Qualora manchi tale documento, la domanda non potrà essere accolta.
Se, dunque, nel caso di specie, il titolo non è stato previamente riconosciuto dal ministero della Salute, perché non è stata seguita la procedura di riconoscimento sopra illustrata, oppure perché la relativa domanda non è stata accolta, non potrà vedersi riconosciuta l’iscrizione all’albo professionale o all’elenco ad esaurimento.
I tempi per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante presso il ministero della Salute è di circa 4 mesi.
Cosa fare se il titolo non è stato riconosciuto dal Ministero della Salute?
Qualora non sia stato fatto, consiglio dunque di richiedere quanto prima il riconoscimento del titolo abilitante presso il ministero della Salute e, successivamente, l’iscrizione all’albo professionale.
Quanto al rapporto di lavoro in essere con la casa di cura, si potrebbe valutare, assieme al datore, la possibilità di richiedere un congedo per motivi personali (se il rapporto di lavoro rientra nel settore “privato”), oppure un periodo di aspettativa per motivi di studio, qualora il CCNL di riferimento facesse parte del settore “pubblico impiego”.
Il congedo per motivi personali e l’aspettativa per motivi di studio
Il congedo per motivi personali e quello per motivi di studio sono un tipo di aspettativa, prevista dai contratti collettivi, non retribuita, di durata al massimo di 12 mesi nell’arco della vita lavorativa.
Durante il congedo, il rapporto di lavoro resterebbe sospeso in attesa dell’espletamento della procedura necessaria per ottenere il riconoscimento del titolo da parte del ministero della Salute e, successivamente, l’iscrizione all’Albo professionale, senza perdere il proprio posto di lavoro.
Articolo tratto da una consulenza resa dall’avv. Valentina Azzini