Fare una causa senza avvocato: quando e come è possibile

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Autore: Redazione

08 ottobre 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Nonostante la legge preveda che, nelle cause davanti al giudice di pace di valore fino a 1.100 euro, è possibile difendersi da soli (vedremo, nell’articolo come fare), il Ministero continua a offrire ai cittadini informazioni non esatte e alcuni giudici di pace respingono le richieste di difesa personale.

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Per fare una causa (sia in veste di attore che di convenuto) non sempre è necessario farsi assistere da un avvocato. Difatti, in alcuni casi, ci si può anche difendere da soli, ma a condizione che:

1 – si tratti di cause davanti al giudice di pace [1];

2 – il valore della controversia (ossia del bene oggetto di contesa tra le parti) non sia superiore a 1.100 euro

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o, negli altri casi, purché vi sia l’autorizzazione del giudice (anche tacita [2]), su richiesta dell’interessato, che la dà tenuto conto della natura e dell’entità della causa.

Fuori da questa ipotesi, invece, la presenza dell’avvocato è sempre necessaria.

A quale giudice rivolgersi?

Se la parte (attore) sceglie di rivolgersi al giudice di pace senza l’assistenza di un avvocato, il primo problema che si pone è a quale giudice di pace rivolgersi (inteso come ufficio territoriale).

In generale, è competente il giudice del luogo di residenza del convenuto (o il luogo di residenza dell’attore nel caso in cui il convenuto non ha in Italia nessun recapito: residenza, domicilio, dimora).

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In via facoltativa, ci si può rivolgere al giudice di pace competente nel luogo in cui deve essere adempiuta un’obbligazione o essere fatto un pagamento o consegnata una cosa o dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.

Nel caso di ricorso avverso multa per infrazione al codice della strada, il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la multa.

Come si inizia la causa?

Il cittadino deve innanzitutto esporre i fatti e le proprie richieste. Lo può fare:

1 – depositando un proprio atto scritto (che si chiama “citazione” se si agisce per primi; si chiama “costituzione” se, invece, ci si difende);

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2 – oppure esponendo oralmente tutte le proprie difese al giudice, il quale le raccoglie in un verbale.

Una terza via, oltre a quella di incaricare un avvocato o di difendersi personalmente, è quella di farsi rappresentare da un terzo, purché gli si conferisca un mandato scritto in calce alla citazione o in un atto separato.

Precauzioni

La possibilità di difendersi personalmente è una scelta da valutare con molta attenzione posto che:

– così come nelle cause in Tribunale, anche davanti al giudice di pace il giudizio si svolge in maniera formale e, pertanto, è necessario rispettare determinate regole e tempi. Il che vuol dire che, se anche si ha ragione nella sostanza, eventuali

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vizi di forma possono portare al rigetto della domanda;

– il rigetto della domanda, anche per cause di modesto valore, potrebbe avere ripercussioni economiche rilevanti: infatti si potrebbe essere condannati a rimborsare, alla controparte, le spese processuali (che il giudice pone a carico di chi perde il giudizio).

Storture

L’idea di scrivere questo breve vademecum ci è venuta dopo aver notato due “mancanze” non certo encomiabili per il Ministero della Giustizia.

La prima è la pagina del sito dello stesso Ministero. Ad oggi, quest’ultima (raggiungibile a “questo indirizzo”) non è ancora aggiornata: infatti precisa che il cittadino, davanti al giudice di pace, può difendersi da solo nelle cause di valore non superiore a

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516,46 euro. Si tratta di un importo non corretto, poiché quello attuale è di 1.100 euro, così modificato da una legge del 2011 [3]. Nonostante ciò, alla fine dell’errata comunicazione, il ministero precisa che l’ultimo aggiornamento della pagina web è al 18 giugno 2013, ossia quando già la riforma era stata approvata.

Si dice che la legge non ammette ignoranza. Ma evidentemente le istituzioni sono escluse…

La seconda stortura è un comunicato diramato stamane dall’Aduc, l’associazione di tutela dei consumatori. Sono giunte, negli ultimi mesi, numerose segnalazioni di cittadini che, presentatisi davanti ai giudici di pace per difendersi da soli, sono stati invece respinti dai giudici stessi con le più svariate motivazioni. In alcuni casi è stato detto che la carenza di personale impedisce di accogliere le domande senza avvocati. In altri casi è stato detto che il patrocinio senza avvocato è un istituto di fatto abrogato (invece, un’abrogazione senza una legge è assolutamente impossibile). In altri casi, ancora, l’utente è stato scoraggiato, facendogli capire che senza avvocato perderebbe sicuramente la causa.

È del tutto evidente che, se per riavere 200 euro da un negozio online che non ha mai spedito il bene acquistato, se ne devono spendere 500 di avvocato, i cittadini finiranno per rinunciare ai propri diritti.

In questo, di certo, viene incontro il nuovo istituto della mediazione, di cui abbiamo già ampiamente parlato nelle pagine di questo portale.

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