Lesioni motociclista: ultime sentenze
Incidente causato dalla perdita improvvisa di equilibrio del motociclista; caduta di massi su percorso stradale; lesioni e morte.
Indice
Caduta di un motociclista: responsabilità esclusiva per il conducente di un veicolo
L’apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza; ne deriva – nella fattispecie – un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell’incidente all’esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell’odierna ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità (confermata la responsabilità a titolo di omicidio colposo per la conducente di un veicolo che aveva aperto lo sportello della vettura senza accertarsi della presenza di altri soggetti, così provocando la
Cassazione penale sez. IV, 09/03/2022, n.34925
Aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale
In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.
(Fattispecie in cui è stata configurata l’indicata aggravante nei confronti di imputati che, nella rispettiva qualità di responsabile dell’ufficio tecnico comunale e di esecutore materiale, avevano realizzato un dissuasore di velocità non conforme alle previsioni dell’art. 179, comma 9, regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in quanto non adeguatamente segnalato e di profilo errato, cagionando la caduta in terra di un motociclista che, non avvedutosi di tale dosso, aveva violentemente urtato contro un muretto in cemento, riportando lesioni che ne avevano immediatamente causato il decesso).
Cassazione penale sez. IV, 28/10/2021, n.45576
Responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale
In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.
(Fattispecie in cui è stata configurata l’indicata aggravante nei confronti di imputati che, nella rispettiva qualità di responsabile dell’ufficio tecnico comunale e di esecutore materiale, avevano realizzato un dissuasore di velocità non conforme alle previsioni dell’art. 179, comma 9, regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in quanto non adeguatamente segnalato e di profilo errato, cagionando la caduta in terra di un motociclista che, non avvedutosi di tale dosso, aveva violentemente urtato contro un muretto in cemento, riportando lesioni che ne avevano immediatamente causato il decesso).
Cassazione penale sez. IV, 28/10/2021, n.45576
Reato di lesioni colpose
Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità: la manovra di svolta a sinistra — uscendo da una strada privata con immissione in una strada statale — determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele; a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l’obbligo di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza di accertare mediante ispezione diretta o in qualsiasi altro modo che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza.
Cassazione penale sez. IV, 10/11/2020, n.32879
Danno biologico terminale
Nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento in favore del danneggiato (e quindi degli eredi) del c.d. danno biologico terminale (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento avanzata dai congiunti di un motociclista deceduto due giorni dopo l’incidente con una autovettura).
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, n.21508
Danno da perdita della vita
Il danno da perdita della vita, per rappresentare danno risarcibile, è necessario che sia rapportato a un soggetto idoneo a far valere il relativo credito risarcitorio. Nel caso di morte verificatasi dopo pochissimo tempo dalle avvenute lesioni personali, l’irrisarcibilità e la conseguente ereditabilità del diritto di credito deriva dalla assenza stessa di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita, e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo diritto.
Ribadendo tali principi la Cassazione ha negato la risarcibilità del cosiddetto “danno tanatologico”, rigettando il ricorso degli eredi di un motociclista tragicamente deceduto a seguito d’incidente stradale, considerata la brevità del lasso temporale intercorso tra le gravissime lesioni e il decesso e tenuto conto inoltre della condizione di totale incoscienza in cui il motociclista ha trascorso il suddetto spazio temporale.
Cassazione civile sez. III, 13/02/2019, n.4146
Lesioni riportate da un motociclista
In tema di reati colposi omissivi impropri, costituisce causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento e ad interrompere il nesso causale, la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della vittima, pienamente capace di intendere e di volere, allorquando l’agente non possa influire su tale scelta.
(Nella fattispecie la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna del proprietario e dell’istruttore tecnico di un impianto sportivo, per le lesioni riportate da un motociclista che, uscito dal circuito destinato all’esercitazione, in corrispondenza di un tratto privo di adeguata delimitazione, era entrato nell’area riservata al “free style” ed era salito su un terrapieno alto tre metri dal quale era caduto, nonostante i partecipanti all’esercitazione avessero ricevuto precise istruzioni sul percorso da effettuare).
Cassazione penale sez. IV, 17/01/2019, n.5898
Velocità eccessiva: può escludere la responsabilità dell’Ente?
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (esclusa nella specie la responsabilità dell’Ente per la morte di un motociclista, che aveva perso il controllo del veicolo a causa di una buca del manto stradale, atteso che nel corso di causa era risultata decisiva la valutazione della condotta imprudente alla guida, testimoniata anche dalla velocità eccessiva).
Cassazione civile sez. VI, 09/05/2018, n.11023
Porto del casco da motociclista
Risulta pienamente configurata la condotta punita dall’art. 582 c.p. avendo l’imputato cagionato una lesione personale alla testa della parte offesa, colpendola ripetutamente con un casco in suo possesso. Infatti, in tema di lesioni personali volontarie, il porto del casco da motociclista, per le sue caratteristiche di massa e durezza, può diventare un’arma impropria se utilizzato per offendere, così come il porto di ogni altro oggetto non destinato per sua natura ad offendere, cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione e viene utilizzato in guisa di arma impropria.
Tribunale Napoli sez. I, 12/07/2017, n.6949
Perdita improvvisa di equilibrio del motociclista
In tema di omicidio colposo, l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato.
(In applicazione del suddetto principio la S.C ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva condannato il conducente per l’investimento di un motociclista che aveva improvvisamente perso l’equilibrio, escludendo la possibilità per l’imputato di evitare l’investimento della vittima se avesse rispettato il limite di velocità).
Cassazione penale sez. IV, 30/05/2017, n.34375
Responsabilità di un pedone del sinistro mortale
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che hanno riconosciuto la responsabilità di un pedone nel sinistro mortale che aveva coinvolto un motociclista, atteso che dalle risultanze istruttorie era emerso che il pedone, sceso dall’autobus, sbucando dalla sagoma del mezzo, aveva inaspettatamente iniziato l’attraversamento pedonale posto all’incrocio suddetto nonostante il semaforo proiettasse ancora la luce rossa, scontrandosi con il motociclista, che, sbalzato a terra, aveva riportato lesioni mortali.
Cassazione penale sez. IV, 28/04/2016, n.32095
Violazione della normativa sulla circolazione stradale
In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l’aggravante nei confronti del caposquadra incaricato di dirigere i lavori di manutenzione della strada, il quale, omettendo di apporre idonea segnaletica temporanea, determinava l’insorgenza di una situazione di pericolo, costituita dalla presenza di un dosso non visibile, a causa del quale si verificava il sinistro stradale in cui perdeva la vita un motociclista).
Cassazione penale sez. IV, 03/10/2014, n.44811
Caduta di massi sul percorso stradale
La discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la p.a. realizzi e mantenga un’opera pubblica trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall’inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa p.a. per i danni arrecati a terzi.
(Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano affermato la corresponsabilità dell’Anas in relazione alle lesioni occorse ad un motociclista per effetto di caduta di massi su percorso stradale per non aver detto ente provveduto alla realizzazione di opere protettive di contenimento ed alla segnalazione del pericolo mediante apposizione di idonei cartelli).
Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, n.23562
Responsabilità per le lesioni personali
Ancorché non vi sia stata collisione, al conducente dell’autoveicolo non fermatosi al segnale di stop va ascritta in via esclusiva la responsabilità per le lesioni personali subite da un motociclista che, per evitare il primo mezzo, aveva frenato, perdendo così il controllo del veicolo e cadendo a terra.
Giudice di pace Nardo’, 15/03/2011
Manovra pericolosa
È colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p. colui che, immettendosi da un viale privato, senza dare la precedenza a coloro che percorrano la strada principale, cagioni la morte di un motociclista proveniente da detta strada, quand’anche stia per terminare la manovra di svolta, a nulla rilevando che ai bordi della strada sia presente una fitta vegetazione che ostruisca la visibilità e che la suddetta strada compia una curva, in quanto chi intraprende tale manovra pericolosa, deve, in ossequio delle regole prudenziali, avere la certezza che non sopraggiunga alcun veicolo, e cercare in avanti un punto di maggiore visibilità prima di attraversare l’incrocio.
Corte appello Roma sez. II, 16/12/2010, n.8019
La morte di un motociclista
Il conducente di un veicolo che, in violazione delle norme di comportamento di cui agli art. 157 e 158 c.strad., lasci il proprio mezzo in sosta in seconda fila e con lo sportello parzialmente aperto, risponde del reato di omicidio colposo per la morte di un motociclista andato a sbattere contro il predetto veicolo lasciato in sosta vietata.
Cassazione penale sez. III, 11/11/2010, n.42498
L’invasione della corsia opposta
Deve essere ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo l’automobilista che per il mancato rispetto di una precisa regola del codice della strada, consistente nell’obbligo di arrestare la marcia prima di invadere la corsia opposta, e quindi di dare la precedenza ai mezzi provenienti in senso contrario (colpa specifica) ovvero abbia per imprudenza, intesa quale erronea previsione della possibilità di superare la corsia opposta senza arrecare intralcio alla circolazione dei mezzi circolanti in senso contrario (colpa generica), cagionato la
Tribunale Lucera, 26/11/2008
Impatto contro un guard-rail montato al contrario
In tema di causalità omissiva, allorché la parte danneggiata assume che, contrariamente a quanto in realtà in concreto verificatosi, la realizzazione da parte del preteso responsabile di una condotta positiva, in concreto mancata, avrebbe scongiurato l’evento dannoso (o ne avrebbe attenuato la gravità), l’onere della prova di dimostrare che la realizzazione della condotta avrebbe mutato il corso degli eventi, compete, quale fattore costitutivo della responsabilità, alla parte attrice danneggiata; invece in tema di causalità commissiva, allorché la parte autrice del fatto dannoso assume, contrariamente a quanto in concreto verificatosi, che la realizzazione da parte sua di una diversa e corretta condotta non avrebbe, comunque, scongiurato l’evento dannoso (o non ne avrebbe attenuato la gravità) è l’autore della condotta dannosa che ha l’onere di dimostrare il fatto impeditivo, ossia di dimostrare che il suo diverso comportamento non avrebbe mutato il corso degli eventi (fattispecie in tema di gravi lesioni riportate da un motociclista in seguito all’impatto contro un guard-rail montato al contrario con la parte concava rivolta verso la carreggiata).
Corte appello Torino sez. III, 18/10/2005