Lesioni ciclista: ultime sentenze

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Scopri le più recenti pronunce giurisprudenziali su: incidente con lesioni di un ciclista in una strada di campagna; lesioni colpose gravi o gravissime stradali; guida in stato di ebbrezza alcolica e reato di danno omicidio colposo.

Annuncio pubblicitario

Caduta dovuta ad una buca

In tema di

Annuncio pubblicitario
danni da cose in custodia, va verificato se un comportamento colposo della vittima – come l’avere, in tesi, circolato in bicicletta su un’area interdetta al traffico dei velocipedi – valga ad escludere ogni responsabilità del Comune, consistente nell’avere lasciata aperta, incustodita e per giunta non segnalata e non intercettabile una buca (cassata la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto esclusiva la responsabilità di un ciclista che per evitare un pedone, era stato costretto a spostarsi in una zona verde subito adiacente alla pista ciclabile che stava percorrendo, imbattendosi in una profonda buca, cadendo a terra e riportando lesioni al volto).

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, n.2667

Condotta di guida imprudente

È responsabile del reato di omicidio colposo il conducente che abbia investito un ciclista nei pressi di un passaggio a livello non avendo tenuto la richiesta condotta di guida prudente ed avveduta, perdendo il controllo del mezzo e conseguentemente non riuscendo a porre in essere tutte le manovre necessarie per arrestare la marcia del mezzo e non investire il ciclista che, seppur a sua volta non abbia tenuto una condotta diligente, non ha agito in modo tale da escludere il nesso causale, posto che alla luce delle condizioni di ottima visibilità e viabilità del tratto il conducente dell’ autovettura se fosse stato diligente sarebbe stato in grado di evitare il sinistro.

Annuncio pubblicitario

Tribunale Taranto sez. II, 30/08/2021, n.1119

Il reato di fuga

In tema di circolazione stradale, il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l’incidente, che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (nella specie un ciclista aveva colpito una vettura, riportando lesioni non gravi, e l’automobilista, in seguito condannato per il reato di fuga, si era fermato solo per pochi minuti e poi se ne era andato senza fornire le proprie generalità né accompagnare la persona offesa a casa o al Pronto Soccorso).

Cassazione penale sez. IV, 21/10/2020, n.29837

Omicidio stradale colposo

In tema di reati colposi l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione di regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato (confermata la

Annuncio pubblicitario
responsabilità dell’imputato che, tenendo una guida imprudente e in violazione delle norme in tema di circolazione stradale, aveva investito un ciclista causandone la morte).

Cassazione penale sez. IV, 18/01/2018, n.10378

L’allontanamento per chiedere soccorso: integra il reato?

L’aver provocato un incidente con lesioni di un ciclista in una strada di campagna, legittima il conducente dell’auto che non abbia il telefono cellulare ad allontanarsi dal luogo del sinistro per chiamare i soccorsi senza incorrere nella responsabilità per omissione di soccorso.

(Nel caso di specie, la conducente aveva spostato l’autovettura con la quale si era recata a casa dal marito a chiedere aiuto che chiamava il soccorso e tornava indietro dopo 5 minuti).

Corte appello Torino sez. I, 13/02/2018, n.423

Ciclista investito da un’autovettura

L’introduzione della nuova norma di cui all’art. 590 bis di lesioni gravi e gravissime stradali e di omicidio stradale costituisce una circostanza aggravante rispetto alle lesioni previste dall’art. 590 c.p. ed è procedibile a querela non essendo la previsione di autonome cornici edittali di pena elemento sufficiente per ritenerla una fattispecie autonoma e procedibile d’ufficio in assenza di una esplicita previsione sulla procedibilità.

Annuncio pubblicitario

(Nel caso di specie, la persona offesa , ciclista investito da un’autovettura che aveva avuto come conseguenza una lesione con frattura piattotibiale guarita in giorni sessanta, non aveva depositato alcuna querela ed il Gip procedeva all’archiviazione per tale motivo).

Giudice di pace Milano, 04/05/2017

Reato di lesioni colpose

Gli appartenenti alla polizia municipale possono, in caso di necessità, fermare i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada allo scopo di procedere alla contestazione delle medesime.

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata riconosciuta la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere con riguardo al reato di lesioni colpose addebitato ad un vigile urbano la cui condotta era consistita nell’aver trattenuto per la parte posteriore la bicicletta con la quale un ciclista, per sfuggire alla contestazione dell’infrazione appena commessa, stava cercando di allontanarsi).

Cassazione penale sez. IV, 05/02/2013, n.20118

Annuncio pubblicitario

Guida in stato di ebbrezza

Una cosa è la ratio legis sottesa alla contravvenzione che sanziona la guida in stato di ebbrezza, ovvero il giudizio di astratta pericolosità di tale condotta per l’incolumità del conducente e degli altri utenti della strada; altra è l’oggetto della prova in relazione al delitto, per il quale occorre provare quale sia stato l’effettivo svolgersi dell’accadimento, ripudiando qualsiasi presunzione (nella specie, relativa ad un sinistro mortale nel quale era stato investito un ciclista ubriaco, la Corte ha ritenuta erronea la tesi difensiva dell’imputato che prospettava l’esistenza di una presunzione di condotta pericolosa in colui che si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica e da tale presunzione faceva derivare che l’accertamento giudiziario avente ad oggetto il reato di danno omicidio colposo dovesse assumere siffatta presunzione).

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2013, n.4214

Risarcimento del danno non patrimoniale

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, pur essendo intervenute le sentenze delle SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972-26975 che hanno effettuato una sintesi delle tipologie di danno risarcibile, per evitarne duplicazioni o addirittura proliferazioni, occorre tuttavia che la persona umana sia valutata nella sua specificità concreta e che, di conseguenza, si proceda ad una personalizzazione del risarcimento.

Annuncio pubblicitario

Il giudice deve quindi accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio sofferto individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate.

(Nella fattispecie un ciclista minorenne era caduto rovinosamente durante una gara riportando gravi lesioni. I rilevanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice “a quo” a determinare il risarcimento mediante la personalizzazione del danno biologico).

Tribunale Bologna sez. III, 30/11/2010, n.3367

Buca al centro della carreggiata percorsa dal ciclista

La penale responsabilità del soggetto preposto alla manutenzione di una via pubblica per eventi lesivi dei quali taluno sia rimasto vittima a causa di irregolarità riconducibili a difetto di detta manutenzione non può essere esclusa – ferma restando la possibilità del concorso di colpa da parte dell’interessato – per il solo fatto che trattisi di irregolarità non aventi il carattere di insidia o trabocchetto, ma solo quando l’evento, per le sue connotazioni di abnormità ed eccezionalità, sia riconducibile a caso fortuito, con esclusione, quindi, del nesso di causalità tra esso e la condotta omissiva posta in essere dall’imputato.

Annuncio pubblicitario

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto dal reato di lesioni colpose il responsabile del servizio di manutenzioni esterne e di polizia municipale di un Comune, cui detto reato era stato addebitato in relazione alle lesioni che un ciclista aveva riportato a seguito di una caduta a terra dovuta alla presenza di una buca al centro della carreggiata da lui percorsa).

Cassazione penale sez. IV, 01/04/2008, n.21040

Responsabilità da circolazione stradale

Ai sensi dell’art. 652 c.p.p., il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi – quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso – nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato.

Annuncio pubblicitario

(Nel fare applicazione del suindicato principio in materia di responsabilità da circolazione stradale, con riferimento a giudizio di risarcimento dei danni promosso – in conseguenza del decesso di un ciclista a seguito delle lesioni riportate nella caduta causata dall’apertura dello sportello di un’autovettura – dagli eredi del danneggiato nei confronti della società assicuratrice per la r.c.a., la S.C. ha escluso l’efficacia preclusiva, nel giudizio civile di danno, del giudicato di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” dell’automobilista dal reato di omicidio colposo).

Cassazione civile sez. III, 07/12/2007, n.25646

L’investimento di un ciclista

In tema di rapporto di causalità, nel caso di scontro tra veicoli, la malferma salute della parte lesa, così come l’eventuale errore dei sanitari nel curare il paziente, si pongono solo come concausa dell’evento letale, l’una preesistente, l’altra sopravvenuta, ma pur sempre coagenti con il fattore (causale) radicato nella condotta addebitata al prevenuto, trattandosi di circostanze di per sè inidonee ed insufficienti a produrre, da sole, il detto evento.

(Fattispecie di investimento di ciclista, il quale venne a morte a seguito delle lesioni in tale occasione subite coagenti con le malferme condizioni di salute e (assunti) errori dei sanitari).

Cassazione penale sez. IV, 01/03/1989

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui