Aggressione cane responsabilità: ultime sentenze

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Autore: Redazione

21 giugno 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Responsabilità del proprietario del cane; prevenzione delle possibili aggressioni a terzi; lesioni; domanda di risarcimento del danno.

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Il proprietario del cane è responsabile delle lesioni arrecate dall’animale, a meno che non ricorra l’imprevedibilità della condotta del danneggiato. Per saperne di più, sulla responsabilità in caso di aggressione del cane, leggi le ultime sentenze.

Aggressione bambino

Il

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proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia (nella specie, l’imputata aveva aggredito un bambino era stato fatto uscire di casa dalla figlia dell’imputata, che non era stata in grado di condurre l’animale e non era intervenuta durante l’aggressione).

Cassazione penale sez. IV, 03/03/2022, n.9024

Aggressione da cani randagi

In base alla legislazione regionale della Regione Puglia l’attività di ricovero, implicante la cattura, dei cani randagi, è estranea ai compiti dei Comuni, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza dei cani, mentre al ricovero provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i servizi veterinari delle Asl. Il Comune, di conseguenza, è privo di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di danni proposta dall’attore per i danni subiti a seguito della aggressione di alcuni cani randagi di grossa taglia.

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Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671

Responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani randagi.

Nel caso di specie, avente ad oggetto l’aggressione da parte di un cane randagio di grossa taglia nei confronti di una donna intenta a praticare attività sportiva all’aperto, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della Asl locale, individuata dalla legge regionale quale ente cui compete il controllo sul fenomeno del randagismo.

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Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 25/02/2020, n.188

Il risarcimento del danno

L’art. 2052 c.c. – per il quale il proprietario dell’animale, chi lo detiene o ha in custodia, risponde unicamente per i danni cagionati a soggetti terzi – esclude il risarcimento dei danni subiti da chi deteneva al guinzaglio l’animale (cane) al momento dell’aggressione, seppure temporaneamente, non risultando essere soggetto terzo alla vicenda.

Tribunale Milano sez. X, 10/01/2020, n.144

Responsabilità del proprietario del cane

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi.

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(Fattispecie relativa ad aggressione da parte di un cane ai danni di un minore, all’interno di un’area per cani in un parco pubblico, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario del cane per non aver mantenuto un costante controllo visivo dell’animale tenendo a portata di mano la museruola, in violazione di quanto disposto dal “Decalogo aree cani” adottato dalla regione Lombardia).

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2019, n.31874

Esclusione di ogni responsabilità del proprietario del cane

Il proprietario dell’animale che non può immaginare che persona da lui non conosciuta, si introduca repentinamente nella propria auto, lo esonera da ogni eventuale responsabilità, circa l’aggressione dell’animale allo sconosciuto stesso.

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Questo è il caso in cui il comportamento del danneggiato ha il carattere dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità e vale quindi ad escludere ogni responsabilità del proprietario del cane.

Tribunale Siena, 24/10/2018, n.1218

Aggressione cane: domanda di risarcimento del danno

Va accolta la domanda di risarcimento del danno a seguito dell’aggressione di un cane di razza pitbull essendo la stessa stata accertata in sede penale come risulta dalla sentenza penale confermata in appello prodotta in giudizio, nonché dalla documentazione medica (nella specie un pitbull, lasciato incustodito e privo di museruola, ha morso una persona cagionandogli profonde ferite al braccio destro e alla mano).

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Tribunale Savona, 09/12/2017

Danni provocati da animali randagi: chi ne risponde?

In caso di aggressione da parte di un cane randagio, la responsabilità è esclusivamente del Comune; nessuna responsabilità per l’Azienda sanitaria, cui sono affidati semplici compiti di generale controllo della popolazione canina.

Cassazione civile sez. III, 18/05/2017, n.12495

Responsabilità per lesioni provocate da un animale

Ai fini della responsabilità per lesioni provocate da un animale, la pericolosità di questo non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante.

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Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione.

Né in proposito il proprietario può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale per il solo fatto di avere apposto un cartello con la scritta “attenti al cane”, perché un tal genere di cartello costituisce mero avviso della presenza del cane, che non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone (obblighi da adempiere assicurando il cane a un guinzaglio o a una catena ovvero custodendolo in una zona dell’abitazione o del giardino che non gli consenta di avvicinarsi agli estranei o di scappare) (fattispecie in tema di aggressione con lesioni a opera di un cane in danno di un “postino”, avvenuta del resto quando l’aggredito si trovava fuori dal cancello dell’abitazione, dopo che l’animale era scappato alla presa del padrone).

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Cassazione penale sez. IV, 13/01/2017, n.17133

Responsabilità colposa del proprietario di un cane

Sussiste la responsabilità colposa del proprietario di un cane (nella specie pastore tedesco) per le lesioni provocate ad una persona dai morsi dell’animale, qualora non abbia adottato alcuna misura di protezione e controllo dello stesso, nonostante fosse proprietario di una pluralità di altri cani di grosse dimensioni e avesse avuto contezza dell’aggressività del pastore tedesco in virtù di una di poco antecedente aggressione del cane a terzi.

Tribunale Pisa, 22/01/2015, n.16

Aggressione del cane: da cosa dipende la responsabilità del proprietario?

Sussiste la responsabilità del proprietario, ove non risulti dimostrato alcun evento riconducibile al caso fortuito – idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’animale in proprietà ed il fatto pregiudizievole – né alcun comportamento imprevedibile del danneggiato (Nella specie, un lavoratore che, durante la sistemazione del cancello, veniva azzannato improvvisamente dal cane di proprietà nel cortile), tale da assumere significato assorbente nella manifestazione eteroaggressiva dell’animale.

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Tribunale Reggio Emilia sez. II, 12/11/2014, n.1506

Condotta del proprietario di un cane

Va riconosciuta la responsabilità del proprietario di un cane che, accidentalmente colpito ad una zampa da un’altra persona, azzannava altro soggetto, risultando imprudente la condotta del proprietario dell’animale. A nulla rileva la circostanza che l’animale sia stato pestato accidentalmente, evenienza questa del tutto probabile, come era probabile che l’animale rispondesse in simili casi con un’aggressione, avendo, invece, significativa rilevanza penale il fatto che l’animale non fosse stato custodito in un luogo non accessibile agli ospiti o, quanto, meno non fosse stato munito di museruola, risultando libero di muoversi tra le persone.

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Cassazione penale sez. IV, 19/03/2013, n.23352

Lesioni provocate dall’aggressione di un pitbull

Ai fini della responsabilità per lesioni provocate dall’aggressione di un pitbull, l’abrogazione dell’elenco di razze canine ritenute pericolose di cui all’ordinanza del ministero della salute 12 dicembre 2006 – che prevedeva per i predetti cani l’obbligo di guinzaglio e museruola – intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun rilievo in ordine all’applicazione del principio di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la modifica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice – neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa – rispetto alla quale non può, pertanto, assumere alcuna efficacia abrogante.

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Inoltre, la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2012, n.6393

Diritto al risarcimento del danno

Mentre la responsabilità ex art. 2054 c.c. può sussistere esclusivamente quando l’evento dannoso si verifichi in una zona aperta al pubblico transito e ordinariamente adibita al traffico veicolare (a prescindere dal carattere pubblico o privato della zona stessa), in quanto la pericolosità del fenomeno circolatorio è legata alla pluralità dei soggetti coinvolti, la speciale responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. per i

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danni cagionati da animali trova applicazione sia con riguardo ad eventi dannosi verificatisi in aree aperte al pubblico che in relazione ad eventi dannosi occorsi in zone non aperte al pubblico.

Siffatta applicazione dell’art. 2052 c.c. è conforme a Costituzione, poiché la pericolosità dell’animale permane anche in luoghi chiusi al pubblico. Pertanto, il postino che, mentre si trovava a bordo della propria “Vespa”, sia stato aggredito dal cane sul vialetto privato di accesso all’abitazione del destinatario della corrispondenza, ha diritto al risarcimento del danno da parte del proprietario dell’animale.

Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, n.26205

Aggressione di un cane in un giardino

La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il

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comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

(Nella specie, la S.C. ha giudicato erroneo il ragionamento del giudice di merito il quale aveva ritenuto che integrasse l’ipotesi di caso fortuito la condotta della danneggiata, minorenne di anni tre, rimasta ferita per l’aggressione da parte di un cane che si trovava all’interno di un giardino il cui ingresso era costituito da un cancello non assicurato da idonea chiusura, tanto da potere essere facilmente aperto dalla bambina stessa).

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Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, n.15895

Lesioni causate dall’aggressione di un cane incustodito

L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, in caso di danno da lesioni causate dall’aggressione di un cane incustodito nei locali e pertinenze scolastiche, l’attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l’amministrazione ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa ad essa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad evitare l’accesso di terzi.

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Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, n.3680

L’aggressione di un cane randagio lungo una via comunale

Va cassata la pronuncia di merito con cui è stata negata la responsabilità del Comune per i danni subiti da una persona anziana a seguito dell’aggressione di un cane randagio lungo una via comunale, violando le norme che impongono ai comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone e ritenendo erroneamente che la tarda età della vittima e la piccola taglia del cane valessero a porre a carico della danneggiata l’intera responsabilità dell ‘incidente.

Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, n.10190

Comportamento dell’animale ed evento lesivo

La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella

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causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

(Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che integrasse l’ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato, vittima di lesioni per l’

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aggressione da parte di un cane pit bull che si trovava all’interno di uno stabile, al quale il danneggiato stesso aveva avuto accesso tramite il cancello di ingresso aperto, assumendo che i proprietari e custodi del cane avevano adottato tutte le misure idonee ad evitare, in regime di normalità, l’aggressione – apposizione sul cancello di un cartello con la scritta « attenti al cane », sebbene non visibile proprio per essere il cancello aperto; catena lunga tre metri alla quale il cane era legato; posizionamento del cane in luogo distante dal cancello di ingresso – mentre era da reputarsi imprevedibile la circostanza della visita per affari da parte della vittima la mattina del 26 dicembre, allorché i
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proprietari del cane erano assenti dall’abitazione, e rilevando altresì la sua età – ottanta anni – tale da non consentirgli di ritirarsi con prontezza dall’attacco di un cane legato ad una catena. La S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato la sentenza impugnata, reputando inconferente l’argomentazione relativa all’età del danneggiato ed osservando che, in un contesto in cui il cartello di pericolo non era visibile, non poteva assumersi come atto determinante l’aggressione del cane il solo fatto di varcare un cancello aperto con accesso ad uno stabile).

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9037

Aggressione di un cane di grossa taglia

In caso di lesioni cagionate dall’aggressione di un

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cane di grossa taglia affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l’animale e quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata alla “ratio” di essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllarne le reazioni. (Fattispecie relativa all’aggressione ad un bambino da parte di un pitbull privo di museruola e non adeguatamente custodito).

Cassazione penale sez. IV, 03/04/2008, n.34765

Randagismo: l’aggressione di un cane

Il Comune, cui la l. 14 agosto 1991 n. 281 attribuisce specifici compiti di vigilanza e controllo del fenomeno del randagismo, è responsabile dei danni alla persona subiti da un minore a causa dell’aggressione di un cane randagio.

Giudice di pace Ruvo di Puglia, 12/01/2004

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