Mantenimento figlio prima della sentenza del giudice

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Quando i genitori si separano ed è in discussione il mantenimento per i figli, non bisogna attendere la decisione del giudice per iniziare a pagare.

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Quando i coniugi o i conviventi decidono di lasciarsi e tra le questioni irrisolte c’è l’assegno di mantenimento per i figli, sorge spesso la necessità di comprendere come comportarsi finché il giudice non si pronuncia. Difatti, se anche la definizione dell’ammontare degli alimenti per i bambini è, in caso di contrasto tra i genitori, rimessa al tribunale, la giustizia ha comunque i suoi tempi. Bene: in questi casi, come orientarsi per il mantenimento del figlio prima della sentenza del giudice? Bisogna iniziare a pagare solo dopo la decisione del tribunale o lo si deve fare subito? Ed in quest’ultimo caso, quale somma versare se non c’è ancora una determinazione specifica dell’autorità?

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Un chiarimento è stato fornito dalla Cassazione [1]: la violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato che scatta a prescindere dall’esistenza o dalla validità di una formale sentenza.

L’omessa assicurazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori – scrive la Suprema Corte – è configurabile persino in assenza di un provvedimento giudiziale: l’obbligo morale e giuridico di contribuire ai bisogni dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto perché connesso alla procreazione e derivante direttamente dalla legge.

È l’articolo 570, secondo comma, del Codice penale a sanzionare con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro il genitore che, a fronte dello stato di bisogno dei figli (sempre presunto con la minore età, non rilevando che alle loro esigenze provveda l’altro genitore [2]), non assicuri loro i mezzi per vivere nonostante ne abbia la capacità economica [3]. Solo l’assoluta e comprovata indigenza, difatti, potrà sfociare in assoluzione [4]

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Anche se di solito la responsabilità penale è legata all’aver «saltato» il pagamento dell’assegno stabilito dal giudice, ci si può aspettare una condanna anche quando il dovere di sostenere materialmente la prole non sia stato versato prima ancora della sentenza.

Per evitare la condanna, meglio farà il genitore tenuto al versamento a trovare un’intesa con l’ex e a formalizzarla per iscritto.

Obbligo di mantenimento: quando scatta?

L’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli sorge già a partire dalla nascita di questi ultimi e perdura fino alla loro indipendenza economica. Si tratta di un dovere che prescinde dalle sorti dell’unione della coppia: padre e madre, sia che vivano ancora assieme sia che abbiano deciso di separarsi, devono badare a tutte le esigenze dei bambini finché questi ultimi non diventano capaci di badare a sé stessi; il che non coincide necessariamente con la loro maggiore età ma con il raggiungimento di un reddito stabile.

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Le regole non cambiano, quindi, se i genitori conviventi si lasciano o se i coniugi iniziano la procedura di separazione: i figli vanno mantenuti comunque. Padre e madre sono tenuti a contribuire a tale delicato compito ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche.

Obbligo di mantenimento per i figli prima della separazione

Si suole dire che il mantenimento dei genitori verso i figli è un «obbligo naturale», che deriva già dal semplice fatto di aver dato alla luce un bambino e prescinde quindi dalla decisione di un giudice che, tutt’al più, può definire l’ammontare qualora i genitori non abbiano trovato un’intesa.

Dunque, non appena la coppia si separa e prima ancora che venga rimessa la questione al tribunale, il genitore che va a vivere altrove deve versare all’altro con cui restano i bambini un assegno di mantenimento, proporzionato al proprio reddito, tale da garantire ai figli lo stesso tenore di vita che avevano quando ancora la famiglia era unita. In buona sostanza, non deve mancare loro nulla di ciò che già avevano prima. Ciò, chiaramente, in linea tendenziale: si sa infatti che, con la separazione, aumentando le spese individuali, la coppia si impoverisce.

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Come detto, la violazione di tale obbligo comporta il reato di violazione degli obblighi familiari. Il genitore lasciato senza risorse per mantenere la prole può, quindi, denunciare l’ex se lo ritiene colpevole di indifferenza. Questo perché non è possibile far mancare nulla ai figli, né per quanto riguarda il vitto, l’alloggio, il vestiario, l’istruzione e la salute, né per quanto attiene alle normali esigenze della vita di relazione: gioco, sport, computer, mezzi di trasporto, ecc.

Quindi, in attesa che il giudice si pronunci sull’ammontare del mantenimento, bisogna ugualmente iniziare a versare una somma congrua rispetto alle proprie possibilità.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui, a causa di un vizio processuale, è da ritenersi nullo il provvedimento con cui il giudice ha fissato l’assegno di mantenimento per il figlio.

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