Scaldabagno: ultime sentenze

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Autore: Redazione

07 luglio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Riparazione dello scaldabagno; verifica dello stato di funzionamento dell’apparecchiatura; responsabilità per la morte dell’utente.

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Idraulico morto per folgorazione: responsabilità

In caso di morte per

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folgorazione dell’idraulico che sia stato chiamato dal conduttore di un immobile a riparare lo scaldabagno, dallo stesso conduttore fatto installare, di un immobile privo di impianto elettrico a norma, rispondono del danno patito dai congiunti del defunto sia il proprietario dell’immobile che il conduttore.

Cassazione civile sez. III, 16/04/2015, n.7699

L’esplosione dello scaldabagno

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo; rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.

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(Nella specie, rilevato che ai sensi dell’art. 1609 c.c. le riparazioni di piccola manutenzione – che a norma dell’art. 1576 c.c. devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese – sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito, il Trib. ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal locatore, in presenza del nesso di causalità tra l’esplosione dello scaldabagno – da ascriversi alla negligenza del conduttore che per otto anni non aveva verificato lo stato di funzionamento dell’apparecchiatura – ed i danni subiti dall’attore).

Tribunale Roma sez. XIII, 11/11/2013, n.24455

Scarico dei gas dello scaldabagno e morte condomini

L’uso anomalo o improprio della cosa esclude qualsiasi responsabilità del custode, a tal punto che ove sia evidente tale uso improprio non sussiste più nemmeno il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso a tale uso (esclusa, nella specie, la responsabilità del condominio per la morte di alcuni condomini a causa dell’occlusione della condotta fumaria e la conseguente

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dispersione di monossido di carbonio.

Vi era stato un uso anomalo da parte del proprietario dell’appartamento locato ai condomini deceduti, avendo lo stesso collegato lo scarico dei gas dello scaldabagno alla condotta di raccolta ed allontanamento dei vapori e dei gas, provenienti dagli apparecchi di cottura dei cibi).

Cassazione civile sez. III, 29/03/2012, n.5072

Installazione di scaldabagno alimentato a gas metano

L’installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano risponde per colpa della morte dell’utente conseguita al cattivo funzionamento della canna fumaria, ancorché preesistente, della quale al momento dell’installazione egli non abbia verificato appieno la funzionalità, se non nei limiti impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità del lavoro affidatogli e la pericolosità dell’opera oggetto del medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera indicazione normativa la condotta necessariamente prudenziale e diligente che egli deve osservare, essendogli invece imposto di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili.

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Cassazione penale sez. IV, 13/06/2007, n.34115

Installazione scaldabagno: cosa accertare?

In tema di delitto colposo l’indagine sulla sussistenza della causalità si restringe all’analisi del rapporto tra le varie cause al fine di stabilire se quelle prossime siano fatti eccezionali ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovvero si innestino in questa, costituendone la naturale via di sviluppo.

Ne consegue che colui che installa in una abitazione uno scaldabagno alimentato a gas metano ha il dovere di accertare – non solo in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente che, ancorché specifica, ben può essere insufficiente a garantire la

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piena sicurezza dell’opera installata, ma anche in osservanza delle regole di prudenza, perizia e diligenza – che la relativa canna fumaria non sia ostruita e consenta un buon tiraggio, senza rigurgiti dei prodotti di combustione tali da costituire un pericolo per l’incolumità personale degli utenti.

L’osservanza di tale dovere prescinde dall’ evenienza che l’impianto di smaltimento sia realizzato al momento dell’installazione ovvero preesista in quanto, prima di porre in attività l’apparecchiatura, deve essere accertata l’idoneità funzionale e l’assenza di condizioni foriere di danno per le persone.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’omissione del controllo

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della canna fumaria da parte dell’imputato abbia determinato l’antecedente causale dell’evento letale, ovverosia il decesso degli occupanti l’appartamento per asfissia da monossido di carbonio).

Cassazione penale sez. IV, 13/06/2007, n.34115

Esalazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno

Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione.

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Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere.

(L’affermazione è stata resa nell’ambito di un procedimento penale per il reato di omicidio colposo in cui si era addebitato al proprietario dell’immobile, in relazione al decesso dell’inquilino conseguente ad esalazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno, di non avere adeguato l’impianto alla normativa di sicurezza, mentre era stato condannato per avere dato l’immobile in locazione senza prima avere verificato la funzionalità dell’impianto a gas).

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Cassazione penale sez. IV, 04/05/2005, n.38818

Cessazione dell’utilizzo di uno scaldabagno a gas

Un’ordinanza contingibile e urgente a suo tempo emanata dal sindaco ai sensi dell’art. 38 l. n. 142 del 1990 non può più considerarsi operativa e dar luogo, quindi, in caso di perdurante inottemperanza, alla configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. quando, a cagione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua emanazione, la situazione di urgenza debba ritenersi necessariamente venuta meno, ferma restando la possibilità che la condotta anzidetta, in quanto comunque costituente violazione di specifici obblighi, risulti sanzionabile in via amministrativa ai sensi, attualmente, dell’art. 7 bis del t.u. sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lg. n. 267 del 2000 e, in precedenza, dell’art. 106 r.d. n. 383 del 1934.

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(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in un caso in cui, a distanza di circa sei anni, era stata accertata l’inottemperanza ad un’ordinanza con la quale il sindaco aveva ingiunto al destinatario la immediata cessazione dell’utilizzo di uno scaldabagno a gas considerato pericoloso per l’insufficiente tiraggio della canna fumaria e per la scarsa aerazione del locale in cui l’apparecchio era posto).

Cassazione penale sez. V, 30/07/2004, n.35576

Danni conseguenti alla rottura di uno scaldabagno

Deve essere esclusa la responsabilità amministrativa per i danni conseguenti alla rottura di uno scaldabagno, qualora l’evento risulti riconducibile a mero caso fortuito, derivante dal precario stato di usura dell’apparecchio, non rilevabile esteriormente in periodici sopralluoghi debitamente effettuati.

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Corte Conti, (Sardegna) sez. reg. giurisd., 11/04/1994, n.175

Scaldabagno: l’obbligo del gestore contitolare di un albergo

Il gestore contitolare di un albergo ha l’obbligo di verificare, prima di consentirne l’uso, che lo scaldabagno – fonte potenziale di pericolo per il quale vige una specifica normativa atta a limitarne l’insorgenza, prevista dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1083 – non costituisca insidia per i frequentatori del locale.

Nè tale obbligo viene meno per effetto dell’intervento, nelle operazioni di installazione, del contitolare dell’esercizio, a tanto delegato, in quanto tale contegno abdicativo, in relazione alla specifica normativa antinfortunistica, integra negligenza rilevante pur in ipotesi di

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cooperazione colposa. (Fattispecie in tema di omicidio colposo a carico di contitolari di albergo in cui un cliente, intento a fare la doccia, moriva per esalazione di ossido di carbonio).

Cassazione penale sez. IV, 21/09/1989

L’impianto di scaldabagno dell’appartamento soprastante

La responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell’edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione sia pure limitata dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione.

Va, pertanto, esclusa la responsabilità del proprietario dell’edificio, a norma dell’art. 2053 c.c., per infiltrazioni di acqua in un appartamento dell’edificio, ove derivanti da una avaria che non riguardi la conduttura idrica strutturalmente incorporata nell’edificio stesso bensì l’impianto di scaldabagno dell’appartamento soprastante e così una pertinenza organicamente distinta dallo stesso.

Cassazione civile sez. III, 14/01/1988, n.212

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