Raccomandata non firmata dal destinatario

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Come spedire una lettera urgente
Autore: Redazione

07 aprile 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Se è illeggibile la firma sull’avviso di ricevimento della raccomandata, la notifica è valida?

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Potrebbe succedere di contestare la notifica di una cartella esattoriale, di una multa o di qualsiasi atto giudiziario perché non si ha memoria di averlo mai ricevuto. Dinanzi a una eccezione di questo tipo, spetta alla controparte (ad esempio, al fisco o al Comune) dimostrare l’avvenuta consegna del plico. In che modo? Producendo l’originale dell’avviso di ricevimento (se si è trattato di una raccomandata spedita con il servizio postale) o della relazione di notifica (se si è trattato di un atto consegnato dall’ufficiale giudiziario).

Ma che succederebbe, in tali casi, se la firma apposta su tali documenti non dovesse risultare leggibile tanto da far sorgere il dubbio che sia stata apposta da una terza persona (magari un vicino di casa)? È valida la

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raccomandata non firmata dal destinatario?

La risposta è stata fornita da una recente ordinanza della Cassazione [1]. Il principio stabilito dalla Corte, se non correttamente spiegato, potrebbe far sorgere più di un equivoco. Ecco perché abbiamo deciso di trattare l’argomento in questo breve articolo, usando parole semplici e comprensibili anche da chi non ha studiato legge.

La regola fissata dalla Cassazione cerca di contemperare i diritti del destinatario con l’esigenza della pubblica amministrazione di non incentivare pratiche fraudolente (come quelle di chi volontariamente firma con la mano sbagliata o usa una grafia non propria solo al fine di contestare la notifica in un momento successivo).

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Ecco allora cosa prevede la legge in caso di apparente raccomandata non firmata dal destinatario.

Partiamo da un concetto: tanto il postino quanto l’ufficiale giudiziario sono pubblici ufficiali. Ciò che tali soggetti certificano – così come avviene dinanzi al notaio – si presume vero. Non è una presunzione assoluta, che non ammette prove contrarie, ma per contestare l’attendibilità di tali dichiarazioni bisognerebbe aprire una apposita causa civile, detta «querela di falso» (a dispetto del nome non ha nulla a che vedere con il penale). Quindi, in buona sostanza, le cose stanno così: se un pubblico ufficiale afferma un fatto, questo fatto fa piena prova e si considera, quindi, pienamente attendibile a meno che la parte interessata non promuova una querela di falso. Nel giudizio di querela di falso, l’istante dovrà, con ogni mezzo di prova, documentare la falsità delle dichiarazioni del pubblico ufficiale. Se non ci riesce e perde la causa, la dichiarazione del pubblico ufficiale diventa ormai intangibile.

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In termini pratici, questo significa che se il postino, nel consegnare la raccomandata, fa apporre la firma nello spazio contrassegnato dalla scritta «firma del destinatario o di persona delegata» vuol dire che la busta è stata consegnata a quest’ultimo e non ad altro soggetto. È il pubblico ufficiale che fa questo accertamento, accertamento che si presume corretto.

E che succede se il postino o l’ufficiale giudiziario dovesse dire una bugia, magari solo per sbrigarsi prima e liberarsi al più presto del compito della notifica, consegnando l’atto al primo arrivato? Come detto, c’è la querela di falso. In tale giudizio, l’effettivo destinatario che contesti la notifica dovrà, ad esempio, avvalersi di una

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perizia calligrafica per dimostrare che la sottoscrizione non è la sua.

Ricordiamo a tal riguardo che, in base alle regole del Codice di procedura civile, se il postino o l’ufficiale giudiziario non trova l’effettivo destinatario a casa, può consegnare la busta ad una delle seguenti persone, nell’ordine di seguito rappresentato:

In sintesi, nel caso in cui l’atto notificato a mezzo del servizio postale viene consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata“, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle qui sopra appena indicate (persona di famiglia, portiere, vicino), la consegna deve ritenersi valida ed effettuata a mani proprie del destinatario, fino almeno ad eventuale querela di falso.

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