Sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore: ultime sentenze
Infermità parziale permanente; ricollocazione del lavoratore in ambito aziendale; obbligo di repêchage; assegnazione del dipendente a mansioni diverse e di pari livello; impossibilità di reimpiego e onere della prova del datore di lavoro.
Indice
Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore: illegittimità
Nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all’avveramento dell’accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica di un lavoratore addetto a un servizio di autolinee, per essersi il datore di lavoro limitato ad affermare l’impossibilità del “repêchage”, adducendo l’assenza di posti disponibili nell’organigramma della biglietteria e del lavaggio autobus).
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, n.6497
Obblighi a carico del datore di lavoro
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso.
Inoltre, in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, l’onere di provare l’indisponibilità di altre posizioni lavorative compatibili con le condizioni di salute del lavoratore è a carico del datore di lavoro e non è condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, non essendo egli tenuto a conoscerle e potendo, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto illegittimo, in quanto discriminatorio, il licenziamento intimato a un magazziniere per la sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di addetto alle operazioni di magazzino diurno e notturno, non potendo il dipendente, a causa di una patologia, sollevare carichi superiori agli 8 kg.
Tribunale Rieti sez. lav., 02/03/2021, n.50
Quando la sopraggiunta infermità al lavoro giustifica il licenziamento?
Pur essendo legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica del prestatore a norma dell’art. 1464 cod. civ.(ove il datore non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale), il recesso datoriale, concretandosi nell’esercizio del potere di licenziamento, deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 604 del 1966, con particolare riferimento agli art. 1 e 3. Ne consegue, quindi, che può ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro solo quando sia provata l’impossibilità di adibire il lavoratore, la cui prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell’assetto aziendale. Il datore di lavoro potrà, pertanto, rifiutare legittimamente l’assegnazione del lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all’attuale mansione, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra mansione equivalente, o anche a mansioni inferiori, solo se fornisca la prova ex art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604 delle ragioni impedenti tali alternative.
Tribunale Teramo sez. lav., 07/10/2020, n.318
Condizione di handicap
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il punto di equilibrio tra il diritto del disabile di non essere discriminato, quello dell’imprenditore di organizzare l’azienda secondo le proprie insindacabili scelte e quello degli altri lavoratori comporta l’impossibilità di modificare l’organizzazione aziendale per mano giudiziaria.
Cassazione civile sez. lav., 19/12/2019, n.34132
Ricollocazione del lavoratore in ambito aziendale
In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tema della ricollocazione del prestatore in ambito aziendale rientra nel cd. obbligo di “repêchage”, la cui verifica incide sul requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, previsto dall’art. 18, comma 7, st.lav. novellato, da intendere come una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti legittimanti il recesso, che ne consenta di apprezzare la chiara pretestuosità, con accertamento di merito incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale di riconoscere la tutela reintegratoria attenuata in un caso in cui il lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo, aveva accettato di svolgere le mansioni inferiori assegnategli, sia pure contestando l’inquadramento applicato).
Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, n.29893
Nozione di disabilità
La nozione di disabilità, anche ai fini della tutela in materia di licenziamento, deve essere ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che, nell’ambito di una procedura ex l. n. 223 del 1991, aveva dichiarato illegittimo perché discriminatorio il licenziamento del lavoratore cui, per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni svolte, non era stato attribuito alcun punteggio aggiuntivo rispetto agli altri dipendenti non affetti da disabilità).
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29289
Verifica della possibilità di adattamenti organizzativi
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di “handicap”, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte “ratione temporis” alla applicazione dell’art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5, considerato l’obbligo del giudice nazionale di offrire una interpretazione del diritto interno conforme agli obiettivi di una direttiva anche prima del suo concreto recepimento e della sua attuazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente – dichiarato inidoneo alle mansioni di autista ed adibito, inizialmente, a compiti di aiuto meccanico e, successivamente, a mansioni di addetto alle pulizie, per essersi il medesimo rifiutato di svolgere tali ultime mansioni – sul rilevo che la stessa società datrice aveva dimostrato di poter adibire il lavoratore ai predetti compiti, compatibili con le menomazioni fisiche ed in adempimento dell’obbligo di adozione di accorgimenti ragionevoli esigibili).
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2019, n.13649
Licenziamento individuale e motivazione
In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell’art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell’art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento.
(Nella specie, relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2013, la S.C. ha escluso la necessità che il datore di lavoro, avendo chiaramente indicato come motivo di recesso la sopravvenuta parziale inidoneità fisica del lavoratore, fosse anche tenuto a esporre le ragioni che rendevano impossibile rinvenire in azienda posti disponibili, compatibili con l’idoneità fisica residua).
Cassazione civile sez. lav., 07/03/2019, n.6678
Come salvaguardare il posto di lavoro del disabile
Ad evitare il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, può dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un’attività che sia utile per l’azienda e che imponga all’imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo la comune valutazione sociale.
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, n.6497
Quando il recesso del datore di lavoro è legittimo?
Pur essendo legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica del prestatore a norma dell’art. 1464 cod. civ.(ove il datore non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale), il recesso datoriale, concretandosi nell’esercizio del potere di licenziamento, deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 604 del 1966, con particolare riferimento agli art. 1 e 3.
Ne consegue, quindi, che può ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro solo quando sia provata l’impossibilità di adibire il lavoratore, la cui prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell’assetto aziendale. Il datore di lavoro potrà, pertanto, rifiutare legittimamente l’assegnazione del lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all’attuale mansione, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra mansione equivalente, o anche a mansioni inferiori, solo se fornisca la prova ex art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604 delle ragioni impedenti tali alternative.
Tribunale Teramo sez. lav., 07/10/2020, n.318
Recesso per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore
Il recesso datoriale per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore può ritenersi legittimo solo quando sia provata la impossibilità di adibire quest’ultimo a mansioni equivalenti, rispetto a quelle già svolte, e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell’assetto aziendale.
In ogni caso, l’individuazione della concreta prestazione dovuta in caso di infermità parziale permanente del prestatore di lavoro, dovrà essere il risultato di una interpretazione secondo buona fede del contratto, dell’evoluzione del rapporto e del contesto aziendale in cui si inserisce, dovendo valutarsi, da un lato, l’opportunità che il lavoratore sia adibito nell’ambito dell’azienda ad altre mansioni e, dall’altro, la sussistenza del dovere di collaborazione a tutela dell’interesse all’adempimento del debitore in capo al datore di lavoro.
Tribunale Teramo sez. lav., 08/01/2019, n.417
Obbligo di repêchage
In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tema della ricollocazione del prestatore in ambito aziendale rientra nel cd. obbligo di “repêchage”, la cui verifica incide sul requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, previsto dall’art. 18, comma 7, st.lav. novellato, da intendere come una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti legittimanti il recesso, che ne consenta di apprezzare la chiara pretestuosità, con accertamento di merito incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale di riconoscere la tutela reintegratoria attenuata in un caso in cui il lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo, aveva accettato di svolgere le mansioni inferiori assegnategli, sia pure contestando l’inquadramento applicato).
Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, n.29893
Licenziamento collettivo
In tema di licenziamento collettivo, posto che la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore integra la nozione di disabilità, qualora lo renda durevolmente inidoneo allo svolgimento delle attività alle quali era adibito, è discriminatoria la scelta di un tale lavoratore, perché non comparabile con gli altri non affetti da quella disabilità.
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29289
Sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore: impossibilità di reimpiego
In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, se l’impossibilità del reimpiego, anche in mansioni inferiori, è condizione necessaria per legittimare l’esercizio del potere di recesso, è onere del soggetto che quel potere si appresta ad esercitare provare che ne sussistano i presupposti e, quindi, prospettare al lavoratore la scelta fra l’accettazione del demansionamento e la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che, ove siano disponibili posizioni lavorative dequalificanti, il licenziamento è reso illegittimo dalla mancanza del consenso del lavoratore all’offerta del datore, il quale non è esonerato dall’obbligo di ricercare soluzioni alternative, eventualmente comportanti il demansionamento, per il solo fatto che il lavoratore non gli abbia, di sua iniziativa, manifestato la disponibilità ad andare a ricoprire mansioni inferiori compatibili con il suo stato di salute.
Cassazione civile sez. lav., 16/05/2016, n.10018
Disponibilità a ricoprire le mansioni di livello inferiore
In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, questi è tenuto ad allegare l’esistenza di altri posti di lavoro presso cui poter essere ricollocato, inclusi quelli determinanti una dequalificazione, e a manifestare la disponibilità a ricoprire le mansioni di livello inferiore, anche in altre unità produttive, mentre sul datore grava l’onere di provare, solo nei limiti delle allegazioni della controparte, l’impossibilità di assegnarlo a mansioni diverse.
Cassazione civile sez. lav., 16/05/2016, n.10018
Rispetto dei diritti al lavoro e alla salute
L’esercizio dell’attività economica privata, garantito dall’art. 41 Cost., non é sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall’autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. Ne consegue che non viola la norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell’organigramma aziendale.
(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore assegnato a mansioni nocive per la sua salute che avrebbe potuto tuttavia essere addetto a mansioni diverse e di pari livello senza pregiudizio per gli altri lavoratori e senza modifiche dell’organico aziendale).
Cassazione civile sez. lav., 13/10/2009, n.21710
Accettazione della prestazione lavorativa
In tema di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni, quand’anche il ricorso ai mezzi offerti dalle avanzate tecnologie sia in grado di eliminare gravosi sforzi fisici nell’esecuzione di determinati lavori, non è configurabile un obbligo dell’imprenditore di adottarli per porsi in condizione di cooperare all’accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di garantire la sicurezza imposto dalla legge.
Cassazione civile sez. lav., 19/08/2009, n.18387
L’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti
Nell’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il licenziamento del datore di lavoro può ritenersi legittimo quando sia provata l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell’assetto aziendale.
(Nella specie, la Corte cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento dell’autista di un’azienda di autotrasporti divenuto incapace di svolgere tali mansioni, non esistendo più posti di bigliettaio o di fattorino disponibili).
Cassazione civile sez. lav., 07/01/2005, n.239
Onere della prova a carico del datore di lavoro
Nell’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all’attività attuale, ma anche nell’inesistenza in azienda di altre attività (anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore e a quest’ultimo attribuibili senza alterare l’organizzazione produttiva, onde spetta al datore di lavoro convenuto in giudizio dal lavoratore in sede di impugnativa del licenziamento fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell’impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico-produttiva (Cass. n. 3245 del 2003; Cass. n. 126141 del 2002; Cass. n. 6378 2003).
Tribunale Padova sez. lav., 10/12/2004, n.502
Prova delle attività svolte in azienda
Nell’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all’attività attuale, ma anche nell’inesistenza in azienda di altre attività (anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed a quest’ultimo attribuibili senza alterare l’organizzazione produttiva, onde spetta al datore di lavoro convenuto in giudizio dal lavoratore in sede in impugnativa del licenziamento fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell’impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico – produttiva.
Tuttavia, ove il lavoratore non abbia contestato nella prima occasione processuale utile alcune delle suddette circostanze allegate dal datore di lavoro nell’atto di costituzione e non abbia manifestato la disponibilità ad essere adibito anche a mansioni eventualmente inferiori, non può poi lamentare che il datore di lavoro non abbia completamente assolto all’onere probatorio su di lui incombente. (Nella specie il lavoratore solo in appello aveva dedotto che nel mansionario prodotto dalla società non erano comprese alcune delle
Cassazione civile sez. lav., 05/03/2003, n.3245
Preavviso di licenziamento e prognosi riconosciuta dal sanitario
Il preavviso di licenziamento – anche se intimato per giustificato motivo oggettivo ha presentato da sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore – è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore fino al termine dell’ultima prognosi riconosciuta dal sanitario, nei limiti del periodo di comporto.
Cassazione civile sez. lav., 27/06/2003, n.10272
Assegnazione a mansioni inferiori
La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore costituisce giustificato motivo oggettivo a svolgere di licenziamento, che può essere validamente intimato senza che il datore di lavoro abbia l’obbligo di assegnare preventivamente il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle in cui è inquadrato, poiché l’obbligo di c.d. “repechage” opera esclusivamente con riferimento a mansioni dello stesso livello.
Tribunale Roma, 19/07/2002
Collocazione del lavoratore compatibile con l’assetto organizzativo esistente
È illegittimo il licenziamento – e la relativa efficacia va sospesa anche in via cautelare – qualora, nel caso di
Tribunale Bari, 01/12/2000
Accertamento delle mansioni espletate dal lavoratore
Il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza del giudice di merito fondata sulla relazione del consulente d’ufficio che, incaricato di accertare la sussistenza, o meno, di una situazione di impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, aveva proceduto autonomamente ad accertare le mansioni espletate dal lavoratore medesimo).
Cassazione civile sez. lav., 29/05/1998, n.5345