Pignoramento in coda

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Autore: Mariano Acquaviva

03 luglio 2020

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Pignoramento dello stipendio in coda: cos’è e come funziona? Entro quali limiti si può pignorare lo stipendio del debitore?

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Cosa c’è di peggio di avere un creditore alle calcagna che, pur di riavere ciò che gli spetta, decide di pignorare i tuoi beni? Semplice: avere più creditori che vogliono fare la stessa cosa. Se sei assediato da creditori che, pur di vederti, fanno la fila davanti alla porta di casa, sappi che questa situazione potrebbe riflettersi anche nel caso in cui venisse intrapresa una procedura di esecuzione forzata nei tuoi confronti. È proprio ciò che avviene nell’ipotesi di pignoramento in coda.

La legge regola il caso in cui contro un debitore agiscano più creditori, i quali sono tutti muniti di un titolo esecutivo e, pertanto, possono tutti intraprendere un’espropriazione forzata nei confronti dei beni del debitore. Per la precisione, ci occuperemo dell’espropriazione presso terzi dello stipendio del debitore. Con questo articolo ti spiegherò

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cos’è e come funziona il pignoramento in coda e quali sono le garanzie che la legge prevede per il debitore.

Atto di pignoramento: cos’è?

Il pignoramento è l’atto introduttivo dell’esecuzione forzata [1].

In termini più pratici, possiamo dire che il pignoramento è quell’intimazione con cui si ingiunge al debitore di astenersi dal compiere qualsiasi condotta diretta a sottrarre alla garanzia del creditore i beni preordinati all’esecuzione forzata

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[2].

Dunque, il pignoramento è un semplice avviso, predisposto dal creditore e notificato a mezzo ufficiale giudiziario, attraverso il quale si comunica al debitore che gli è assolutamente proibito di disporre di alcuni suoi beni e, in particolare, di quelli che il creditore ha “preso di mira” con l’esecuzione forzata che ha intrapreso.

Ingiunzione di pignoramento: a cosa serve?

L’effetto principale del pignoramento è quello di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione che il debitore compie sui beni oggetto di pignoramento. Se il debitore dovesse contravvenire, gli atti compiuti sarebbero comunque inopponibili, cioè inefficaci nei confronti del creditore.

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In altre parole, il pignoramento crea sul bene un vincolo di indisponibilità, nel senso che, dal pignoramento in avanti, il bene sarà preordinato a soddisfare il diritto del creditore. Facciamo un esempio.

Tizio notifica a Caio un atto di pignoramento avente ad oggetto la propria autovettura. Caio, in spregio a quanto intimatogli, vende l’auto a Sempronio, ricavandone una somma di danaro che provvede a conservare. Tizio potrà comunque aggredire l’automobile che Caio ha venduto a Sempronio, proprio come se la cessione non fosse mai avvenuta: questo perché la vendita è inefficace nei confronti del creditore pignorante.

Espropriazione: cos’è e come funziona?

L’esecuzione forzata è quella fase del

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procedimento civile durante la quale si porta a concreta attuazione una sentenza o, comunque, un provvedimento del giudice divenuto esecutivo.

L’esecuzione (o espropriazione) è forzata perché può essere portata a compimento anche senza la collaborazione del debitore: ciò significa che, se il debitore, nonostante i ripetuti inviti, si rifiuta di adempiere, allora il creditore potrà ottenere ciò che gli spetta anche contro la volontà dell’antagonista.

A seconda dei beni che “colpisce”, l’esecuzione può essere:

Questi vari tipi di esecuzione/espropriazione seguono procedure diverse regale dalla legge, ma tutte sono accomunate da un elemento: il

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pignoramento. Tale ingiunzione, infatti, rappresenta sempre il primo atto che il creditore deve porre in essere prima dell’inizio della procedura esecutiva.

Come ti spiegherò nel prossimo paragrafo, il pignoramento in coda è strettamente collegato con il pignoramento presso terzi dello stipendio del debitore.

Pignoramento in coda: cos’è?

Il pignoramento in coda riguarda l’ipotesi in cui più creditori vogliano pignorare lo stipendio dello stesso debitore.

Per la precisione, il pignoramento in coda si ha quando i creditori hanno deciso di procedere con l’espropriazione presso terzi, aggredendo lo stipendio del debitore che viene accreditato direttamente dal datore di lavoro sul conto corrente del dipendente.

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In questa ipotesi, come ti spiegherò nei prossimi paragrafi, i creditori non possono avventarsi contemporaneamente sulla quota pignorabile di stipendio, ma devono “mettersi in coda” e attendere che chi ha effettuato per primo il pignoramento soddisfi la propria pretesa.

Pignoramento dello stipendio: come funziona?

La legge non consente ai creditori di prosciugare per intero lo stipendio del debitore. In pratica, nonostante il pignoramento presso terzi, una parte dello stipendio deve per forza rimanere nella disponibilità del debitore al fine di garantirgli una vita dignitosa.

Nello specifico, con riferimento alla pignorabilità dello stipendio, la legge [3] pone un limite alla possibilità di procedere all’esproprio,

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limite stabilito in un quinto del totale, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.

Dunque, la legge stabilisce che lo stipendio non possa essere pignorato oltre il limite di 1/5; tale calcolo deve essere effettuato sull’importo netto e non su quello lordo.

Tizio ha uno stipendio di 1.000 euro al mese. La quota pignorabile sarà pari a 200 euro, 1/5 del totale.

La quota di pignorabilità dello stipendio si abbassa ancor di più se a procedere è l’Agenzia delle entrate: in questo caso, si può giungere a pignorare 1/5 dello stipendio solamente se questo superi i 5.000 euro al mese.

Il pignoramento della retribuzione può avvenire in due modi differenti: direttamente in

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busta paga, se il pignoramento viene fatto presso il datore di lavoro, oppure direttamente sullo stipendio accreditato in banca (o alle poste).

La differenza tra queste due forme di pignoramento presso terzi è molto rilevante per i diversi limiti alla pignorabilità:

Pignoramento dello stipendio in coda: come funziona?

È possibile che lo stipendio del debitore venga

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pignorato più volte da diversi creditori; in queste ipotesi la regola generale che si segue nelle procedure esecutive è quella di mettersi in coda, nel senso che i creditori successivi al primo, i quali hanno azionato in un secondo momento il loro credito, devono attendere che il primo creditore venga soddisfatto, per poi poter a loro volta essere destinatari dei pagamenti del quinto.

Per capire meglio questo meccanismo, si tenga presente che, una volta instaurato il processo esecutivo, a seguito del pignoramento dello stipendio, il datore di lavoro è tenuto a rendere una dichiarazione, specificando l’ammontare dello stipendio pagato al lavoratore e se vi sono altri pignoramenti o cessioni del quinto sulla stessa busta paga

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[4].

In caso di pignoramenti successivi, il giudice dell’esecuzione disporrà l’assegnazione del quinto in coda, cioè solo dopo la soddisfazione del primo creditore.

Pignoramento in coda: quando non si applica?

Come visto, il pignoramento in coda riguarda le ipotesi di espropriazione presso terzi (datore di lavoro o banca) dello stipendio del debitore.

Esistono però delle eccezioni a quanto appena detto: infatti, se le cause del debito sono diverse, la legge ammette il concorso di più pignoramenti, a condizione però che lo stipendio non scenda al di sotto della metà, cioè che il 50% dello stipendio rimanga comunque nella disponibilità al lavoratore.

Dunque, se, ad esempio, una persona è debitrice nei confronti di un libero professionista ma allo stesso tempo anche dello Stato, il pignoramento complessivo può superare il limite di 1/5, ma lo stipendio garantito deve essere di almeno la metà.

Su uno stipendio netto di € 1.200, la metà è pari ad € 600; il quinto pignorabile è pari ad € 120,00 dunque il pignoramento successivo dovrà essere effettuato sulla differenza tra € 600 ed € 120, cioè su € 480.

Al debitore, pertanto, in questo modo viene assicurata almeno la metà dello stipendio mensile, oltre la differenza restante una volta decurtate le somme pignorate.

Dunque, la legge deroga alla regola del pignoramento in coda quando i debiti hanno fonti diverse.

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