Cane di grossa taglia: ultime sentenze
Leggi le più recenti pronunce giurisprudenziali su: dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele; danni alla persona cagionati dall’aggressione; responsabilità del proprietario del cane.
Indice
Cliente con aria minacciosa accompagnato da un cane di grossa taglia richiede denaro: è tentata estorsione?
Integra l’ipotesi di tentata estorsione, la condotta dell’imputato che, avvalendosi della presenza minacciosa e agitata di un cane di grossa taglia e di indole particolarmente aggressiva (rottweiler), chiese “con enfasi” amplificata dal mix di alcolici, farmaci e droghe la dazione di 20 Euro allorchè la situazione sia percepita come pericolosa.
Cassazione penale sez. II, 24/06/2021, n.35442
Danni causati dai cani randagi di grossa taglia
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani randagi. Nel caso di specie, avente ad oggetto l’aggressione da parte di un cane randagio di grossa taglia nei confronti di una donna intenta a praticare attività sportiva all’aperto, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della Asl locale, individuata dalla legge regionale quale ente cui compete il controllo sul fenomeno del randagismo.
Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 25/02/2020, n.188
Omessa custodia di animali: esclusione della colpa
In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l’animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di lesioni colpose, dell’imputato che, aprendo il cancello automatico dell’abitazione, non si era avveduto dell’uscita del cane di grossa taglia).
Cassazione penale sez. IV, 19/11/2019, n.13464
L’obbligo di custodia di animali
In tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico (confermata, nella specie, la responsabilità dell’imputato che, avendo la temporanea disponibilità di un cane di grossa taglia di proprietà della figlia, lo affidava, senza idonee cautele, a due soggetti inesperti, prevedibilmente incapaci di far fronte alla sua eventuale aggressività, permettendo quindi all’animale di aggredire uno di essi).
Cassazione penale sez. IV, 09/02/2016, n.12690
Responsabilità del proprietario del cane
In tema di lesioni colpose derivanti da morsi di cane, deve ritenersi responsabile il soggetto che ha l’obbligo di custodire gli animali, obbligo che sorge ogni qual volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e la persona stessa, non essendo necessaria una relazione di proprietà in senso civilistico.
Cassazione penale sez. IV, 16/12/2011, n.18814
Omessa custodia e malgoverno di animali
In tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico.
(Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputata sottolineando come la stessa, proprio perché aveva in custodia temporanea il cane, avrebbe dovuto mettergli la museruola, a prescindere da un obbligo legale in tal senso, vuoi per la grossa taglia dell’animale, vuoi per il fatto che, trattandosi di semplice detentrice momentanea dell’animale, non era in grado di conoscere le possibili reazioni di questo anche nei confronti degli altri cani).
Cassazione penale sez. IV, 20/09/2011, n.36089
Aggressione di un cane di grossa taglia
Va confermata la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose, in relazione ai danni alla persona cagionati dall’aggressione di un cane di grossa taglia (nella specie, di razza collie), lasciato libero e incustodito in un cortile condominiale dove si trovavano altre persone, emessa dal giudice del merito nei confronti di un condomino, identificato come proprietario e custode dell’animale sulla base delle dichiarazioni della parte offesa (anch’essa condomino), confermate dalle testimonianze, secondo cui l’imputato era solito giocare con il cane in questione, libero e senza museruola, tirandogli una palla da tennis.
Cassazione penale sez. IV, 04/12/2008, n.4672
Lesioni cagionate dall’aggressione di un cane di grossa taglia
In caso di lesioni cagionate dall’aggressione di un cane di grossa taglia affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l’animale e quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata alla “ratio” di essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllarne le reazioni. (Fattispecie relativa all’aggressione ad un bambino da parte di un pitbull privo di museruola e non adeguatamente custodito).
Cassazione penale sez. IV, 03/04/2008, n.34765
Cane grossa taglia aggressivo lasciato libero e senza museruola sulla pubblica via
Concorrono a causare l’evento di danno consistente nella rovinosa caduta di un motociclista i proprietari di animali, nella fattispecie cani, di cui il primo di grossa taglia e aggressivo, lasciato libero e senza museruola sulla pubblica via, mette in fuga un cane bassotto il quale con il relativo guinzaglio attraversa inopinatamente la strada sortendo da veicoli in sosta parandosi davanti al motociclista a breve distanza. Questi, benché gravato dalla responsabilità del primo comma dell’art. 2054 c.c. per aver ucciso il cane bassotto è liberato dal fatto di non aver potuto evitare l’urto.
La responsabilità dei proprietari dei cani prevista dall’art. 2052 c.c. va suddivisa con onere risarcitorio ex art. 2055 c.c. nella misura di 2/3 a carico del proprietario del cane aggressore e nella misura di 1/3 dell’utilizzatore del cane bassotto per essersi portato sulla pubblica via con tre cani al guinzaglio, con la conseguenza di trovarsi a non averne il pieno controllo nel traffico cittadino.
Tribunale Milano, 30/11/2005
Minaccia integrata da un cane di grossa taglia ringhiante
In tema di resistenza a p.u. la minaccia può essere costituita da qualsiasi mezzo idoneo ad opporsi all’atto di ufficio (o di servizio) che si sta compiendo ed è integrata anche nel caso che si manifesti in modo indiretto (cioè all’indirizzo di soggetto diverso dal p.u.) purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che la minaccia fosse integrata da un cane di grossa taglia e ringhiante, chiuso nell’abitacolo, costituente ostacolo alle operazioni di rimozione, specie con riguardo al lavoro materiale riservato al conducente del carro-attrezzi).
Cassazione penale sez. VI, 15/07/2000, n.8493
Cane lupo da guardia di grossa taglia slegato e privo di museruola
L’art. 672 c.p. configura tre fattispecie criminose: «lasciar liberi », «custodire senza le debite cautele», «affidare a persona inesperta » animali pericolosi. Consuma la seconda di tali ipotesi colui che, nella sua dimora, tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, quando al medesimo sia possibile portarsi nell’ingresso, nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori, per tal modo esposti al rischio di improvvisi assalti.
Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza, 17/03/1970, n. 684