Compensi del professionista: parere dell’Ordine tacitamente abrogato

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Autore: Redazione

11 ottobre 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il professionista non deve più depositare, insieme al ricorso per decreto ingiuntivo per le proprie competenze professionali, oltre alla parcella anche il parere del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

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Il professionista che, per ottenere il pagamento del proprio onorario dal cliente moroso debba agire con un decreto ingiuntivo, non deve più depositare, in tribunale, insieme alla parcella, anche il parere del consiglio dell’ordine di appartenenza. Tale prescrizione normativa, infatti, deve ritenersi ormai tacitamente abrogata per via delle modifiche intervenute nel 2012.

È questo il parere del Tribunale di Verona, intervenuto sul tema con una recente sentenza [1].

Secondo il giudice veneto, con le modifiche del 2012

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[2], è venuto meno il potere, da parte dei Consigli dell’Ordine, di rilasciare il parere sulle tariffe applicate dal professionista per i contratti conclusi dopo il 25 gennaio 2012. Ciò per effetto delle novità introdotte in materia di tariffe professionali. Queste ultime, infatti, sono ora determinate – in caso di liquidazione da parte del giudice – sulla base dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante [3].

Ebbene, tale nuova norma ha modificato il codice civile [4], laddove prevede che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale

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a cui il professionista appartiene”.

Quindi il legislatore ha deciso di abbandonare il sistema precedente, fondato su una pluralità di strumenti di determinazione del compenso dei professionisti, per optare per un sistema nel quale l’accordo tra professionista e cliente costituisce la regola. In mancanza, supplisce la liquidazione ad opera del giudice sulla base dei parametri stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.

Si deve quindi ritenere tacitamente abrogata la norma che richiedeva il coinvolgimento dell’associazione professionale nella determinazione del compenso al professionista.

Conseguentemente, per ottenere un decreto ingiuntivo, il professionista non deve più, come invece previsto per il passato [5], valersi, oltre della parcella, anche del parere del Consiglio dell’Ordine.

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