Iscrizione albo infermieri: ultime sentenze
Esercizio della professione di infermiere; obbligo d’iscrizione all’albo professionale e cancellazione.
Indice
Sospensione dall’albo degli infermieri
Non può trovare accoglimento la
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 13/01/2022, n.7
Infermiere generico e puericultrice
Nell’attuale quadro ordinamentale, le figure dell’infermiere generico e della puericultrice non rientrano nel novero delle professioni sanitarie e, conseguentemente, non necessitano dell’
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 26/06/2020, n.7210
Professioni sanitarie infermieristiche: l’iscrizione all’albo
In tema di iscrizione all’albo professionale in materia di professioni sanitarie infemieristiche, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della l. n. 43 del 2006, l’iscrizione all’albo – comune, nel caso, sia per gli infermieri del settore privato che per quelli dell’ambito pubblico – costituisce semplicemente una ‘condizione necessaria’ per l’esercizio della professione di infermiere che preesiste o può preesistere all’instaurazione del rapporto di lavoro, ponendosi quale presupposto necessario per chi voglia proporsi in tale ruolo, non potendo esercitare tale mestiere chi non sia iscritto al relativo albo ai sensi dell’art. 2, co. 3, della legge n. 43/06.
Tribunale Salerno sez. lav., 10/10/2019, n.2119
Costo dell’iscrizione obbligatoria all’albo
Con riferimento al rapporto di lavoro dell’infermiere con un Ente pubblico e in presenza di un vincolo di esclusività, il costo dell’iscrizione obbligatoria all’albo deve essere sopportato dall’Ente pubblico che è, quindi, tenuto a rimborsare all’infermiere il relativo costo sostenuto; ciò in quanto deve essere riconosciuto, in via generale, il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore tutti i costi per l’esercizio dell’attività professionale resa in regime di esclusività, fra cui quello dell’iscrizione all’albo.
Tribunale Pordenone sez. lav., 06/09/2019, n.116
Distinzione tra le figure professionali dell’infermiere e dell’ostetrica
In tema di esercizio abusivo della professione, le figure professionali dell’infermiere e dell’ostetrica sono fra loro profondamente differenti quanto a rispettivo ambito di operatività e a titolo abilitativo, trovando la rispettiva disciplina nei decreti del ministro della Sanità n. 739 e 740 del 14 settembre 1994: l’infermiere è, infatti, l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, deputata principalmente alla prevenzione delle malattie, all’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e alla educazione sanitaria; mentre l’ostetrica è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
Cassazione penale sez. VI, 07/06/2018, n.37767
Professione di infermiere
L’esercizio della libera professione infermieristica, svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio (diploma universitario abilitante) e di iscrizione all’albo professionale, non può subire discriminazioni ingiustificate.
Consiglio di Stato sez. III, 28/06/2016, n.2830
Commette reato chi esercita la professione senza essere iscritto all’albo degli infermieri professionali?
Non commette il reato di esercizio abusivo della professione di infermiere chi, senza essere iscritto all’albo degli infermieri professionali, esercita tale attività esclusivamente alle dipendenze del S.s.n. o in una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la p.a. L’iscrizione al collegio è infatti necessaria solo per gli infermieri che esercitano la libera professione mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti.
Tribunale Pisa, 21/05/2010, n.628
L’esercizio della libera professione
Va escluso che all’iscrizione all’albo professionale siano tenuti gli infermieri professionali che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, poiché per essi l’art. 10 decreto del Capo Provvisorio dello stato 13 settembre 1946 n. 233 ha previsto la mera possibilità dell’iscrizione all’albo, “ limitatamente all’esercizio della libera professione”.
Consiglio di Stato sez. VI, 24/02/2011, n.1163
Rapporto di lavoro dipendente
Gli infermieri professionali, che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente, non sono tenuti alla iscrizione al relativo albo professionale
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 11/02/2010, n.546
Contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti
L’obbligo d’iscrizione all’albo professionale degli infermieri non sussiste per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la p.a., considerato che in tale caso non esplicano “attività professionale mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti”, non necessitano di una sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio fisso, rispondono disciplinarmente al loro datore di lavoro al quale sono legati da rapporto gerarchico, devono incontrare – nello svolgimento delle loro funzioni – il gradimento e la piena soddisfazione della
Cassazione penale sez. VI, 04/11/2008, n.6491
Diritto di un infermiere alla cancellazione dall’albo professionale
Spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5 d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, la controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto di un infermiere alla cancellazione dall’albo professionale tenuto dal collegio Ipasvi (infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d’infanzia) e alla giurisdizione ordinaria la controversia circa il diritto del medesimo collegio di esigere il contributo a carico degli iscritti relativo al periodo rispetto a cui è in discussione l’iscrizione, salva la pregiudizialità della controversia in punto di iscrizione rispetto a quella concernente il pagamento, comportante la sospensione di quest’ultima in attesa della definizione della prima.
(Nella specie l’interessata aveva adito il giudice di pace chiedendogli che, “accertata l’avvenuta rinuncia all’iscrizione, da parte dell’attrice, all’iscrizione al collegio Ipasvi di Pesaro”, dichiarasse inesigibile la somma in questione, pretesa mediante cartella esattoriale; accolta la domanda da parte del giudice di merito, la adita Corte di cassazione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di inesigibilità del contributo e quella della Commissione centrale, nei termini indicati nel riportato principio di diritto, e ha annullato, con rinvio ad altro giudice di pace, la sentenza impugnata, ritenendo fondato per quanto di ragione il ricorso sia rispetto alla domanda di competenza di altra giurisdizione, sia per quella esattamente proposta al giudice ordinario, dato che quest’ultima era stata decisa senza attendere la definizione dell’altra causa).
Cassazione civile sez. un., 19/04/2004, n.7376
Esercizio abusivo di una professione
In tema di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), pur dovendosi ritenere che, di regola, con riguardo alle professioni sanitarie, l’iscrizione all’albo professionale, prevista come obbligatoria dall’art. 8 d.lg. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, costituisca parte integrante dell’abilitazione la cui mancanza dà luogo alla configurabilità del reato, deve tuttavia escludersi che alla suddetta iscrizione – da intendersi come prevista, in realtà, per i soli esercenti la “libera professione” – siano tenuti gli operatori sanitari (nella specie, infermieri professionali) i quali rivestano la qualifica di
Cassazione penale sez. VI, 01/04/2003, n.28306
Controversia relativa alla cancellazione dall’albo professionale
Spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5 d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, la controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto di un infermiere alla cancellazione dall’albo professionale tenuto dal collegio Ipasvi (infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d’infanzia) e alla giurisdizione ordinaria la controversia circa il diritto del medesimo collegio di esigere il contributo a carico degli iscritti relativo al periodo rispetto a cui è in discussione l’iscrizione, salva la pregiudizialità della controversia in punto di iscrizione rispetto a quella concernente il pagamento, comportante la sospensione di quest’ultima in attesa della definizione della prima.
(Nella specie l’interessato aveva adito il giudice di pace chiedendogli che, “accertata l’avvenuta rinuncia all’iscrizione, da parte dell’attore, all’iscrizione al collegio Ipasvi di Pesaro”, dichiarasse inesigibile la somma in questione, pretesa mediante cartella esattoriale; accolta la domanda da parte del giudice di merito, la adita Corte di cassazione, disattese le deduzioni del collegio ricorrente circa la giurisdizione del giudice amministrativo e delle commissioni tributarie, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e quella della Commissione centrale, nei termini indicati nel riportato principio di diritto, e ha annullato, con rinvio ad altro giudice di pace, la sentenza impugnata, ritenendo fondato per quanto di ragione il ricorso sia rispetto alla domanda di competenza di altra giurisdizione, sia per quella esattamente proposta al giudice ordinario, dato che quest’ultima era stata decisa senza attendere la definizione dell’altra causa).
Cassazione civile sez. un., 19/11/1999, n.800
Infermiere dipendente da un’Usl
Nel caso in cui un infermiere dipendente da un’USL pretenda dal collegio IPASVI (infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d’infanzia) la restituzione di contributi versati in relazione a periodo per il quale avrebbe dovuto essere cancellato dall’albo, è devoluta al giudice ordinario (anziché alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) la controversia relativa alla restituzione dei contributi, trattandosi di domanda di ripetizione d’indebito proposta contro un soggetto al quale l’attore non è legato da rapporto di pubblico impiego (intercorrente invece con l’USL), mentre spetta alla giurisdizione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5 del d.l.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, la controversia relativa alla sussistenza o no del diritto alla cancellazione, salva – in considerazione della pregiudizialità di tale controversia rispetto a quella concernente la restituzione dei contributi – la necessità della sospensione della causa pregiudicata in attesa della definizione, da parte del giudice speciale, della controversia sulla cancellazione, della quale il giudice ordinario non può conoscere neppure “incidenter tantum”.
Cassazione civile sez. un., 30/12/1991, n.14015