Violazione obbligo di fedeltà coniugale: ultime sentenze

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Autore: Redazione

07 ottobre 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Infedeltà; crisi coniugale; intollerabilità della convivenza; addebito della separazione al coniuge.

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Adulterio: quando giustifica l’addebito?

La

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violazione dell’obbligo di fedeltà, anche se non attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di per sé, causa di addebito della separazione, salvo che risulti che la crisi coniugale era già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente

Tribunale Napoli sez. I, 12/05/2022, n.4729

Inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale

Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).

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Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035

Assenza del nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza

Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.

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Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307

Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200

Presupposto dell’addebito della separazione

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714

Separazione tra coniugi

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave. Detto comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile.

Tribunale Foggia sez. I, 11/01/2022, n.40

Preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto

Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658

Addebitabilità della separazione

Le assenze sempre più prolungate dalla casa familiare, unite all’ostentazione presso gli amici delle fotografie delle ragazze frequentate e alle affermazioni, compiute pubblicamente e alla presenza della moglie, circa l’avvenenza di altre donne – circostanze alle quali non può non riconoscersi una valenza offensiva della dignità della moglie – sono idonee a far concludere per la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito, con conseguente addebito della separazione coniugale a quest’ultimo, non essendo a tal fine necessario il compimento di rapporti sessuali ben potendo bastare una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi.

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Tribunale Perugia sez. I, 26/11/2020, n.1305

Addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio

L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.

La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale. Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.

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Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463

L’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi

La dichiarazione di addebito della separazione implica l’imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi.

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato l’addebito della separazione al marito, in quanto in sede istruttoria era emersa l’assenza di una preesistente crisi coniugale, mentre aveva trovato pieno riscontro la relazione extraconiugale dell’uomo con la sua collaboratrice di studio, circostanza invero da ritenersi causa determinante dell’intollerabilità della convivenza tra i coniugi.

Corte appello Catanzaro sez. I, 12/05/2020, n.437

L’addebito della separazione

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33

La stabile relazione extraconiugale

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229

Il risarcimento del danno non patrimoniale

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità esi traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598

L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza

In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.

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A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.

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Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140

Separazione coniugale: la violazione dell’obbligo di fedeltà

In tema di separazione personale tra coniugi, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile di tale violazione, salvo le ipotesi in cui si accerti, attraverso una valutazione rigorosa e complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, con la conseguente insussistenza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.

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In definitiva, la violazione dell’obbligo di fedeltà non giustifica di per sé la pronunzia di addebito, ma soltanto quando è causa del disgregarsi dell’unione familiare. Nel caso di specie, i giudici hanno respinto la richiesta di addebito in quanto il marito non era riuscito a dimostrare che la crisi del rapporto fosse addebitabile a presunti e ripetuti tradimenti da parte della moglie.

Corte appello Palermo sez. I, 17/10/2017, n.1866

Violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale: quando non è causa di addebito?

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non è causa d’addebito se risulta provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva.

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Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, n.2093

La crisi coniugale

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica “ex se” l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale.

Cassazione civile sez. I, 14/10/2010, n.21245

Causa presuntiva della separazione coniugale

In riferimento all’obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’

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intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Cassazione civile sez. I, 12/06/2006, n.13592

Definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, compiuta prima dell’instaurarsi del

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procedimento di separazione personale, in base all'”id quod plerumque accidit” deve presumersi causa efficiente del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Una volta accertata l’esistenza di detto nesso, nessuna giustificazione può assumere il fatto che la violazione in esame possa considerarsi alla stregua di una mera reazione al comportamento dell’altro coniuge, non essendo invocabile, in tema di rapporti familiari, il concetto di compensazione.

Corte appello L’Aquila, 23/04/2002

Pronuncia di separazione con addebito

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non costituisce, di per sè, una condotta illecita fonte di danno risarcibile, neppure nel caso in cui abbia condotto ad una pronuncia di separazione con addebito; tale condotta può ritenersi illecita soltanto ove sia stata attuata con modalità obiettivamente gravi.

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Tribunale Milano, 22/11/2002

Comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce una regola di condotta imperativa, deve ritenersi comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e solo eccezionalmente, qualora risulti da un’indagine rigorosa e penetrante ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, l’irrilevanza di una tale violazione per mancanza di un nesso di causalità con la crisi coniugale, può escludersi l’addebitabilità.

Una volta accertata l’esistenza di detto nesso, nessuna giustificazione può assumere il fatto che la violazione in esame possa considerarsi alla stregua di una mera reazione al comportamento dell’altro coniuge, non essendo invocabile in tema di rapporti familiari il concetto di compensazione, funzionale per i rapporti obbligatori, ma non già per quelli coniugali.

Cassazione civile sez. I, 09/06/2000, n.7859

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