Violazione obbligo di fedeltà coniugale: ultime sentenze
Infedeltà; crisi coniugale; intollerabilità della convivenza; addebito della separazione al coniuge.
Indice
Adulterio: quando giustifica l’addebito?
La
Tribunale Napoli sez. I, 12/05/2022, n.4729
Inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).
Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035
Assenza del nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza
Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.
Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307
Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200
Presupposto dell’addebito della separazione
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714
Separazione tra coniugi
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave. Detto comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile.
Tribunale Foggia sez. I, 11/01/2022, n.40
Preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto
Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658
Addebitabilità della separazione
Le assenze sempre più prolungate dalla casa familiare, unite all’ostentazione presso gli amici delle fotografie delle ragazze frequentate e alle affermazioni, compiute pubblicamente e alla presenza della moglie, circa l’avvenenza di altre donne – circostanze alle quali non può non riconoscersi una valenza offensiva della dignità della moglie – sono idonee a far concludere per la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito, con conseguente addebito della separazione coniugale a quest’ultimo, non essendo a tal fine necessario il compimento di rapporti sessuali ben potendo bastare una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi.
Tribunale Perugia sez. I, 26/11/2020, n.1305
Addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.
La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale. Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.
Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463
L’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi
La dichiarazione di addebito della separazione implica l’imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato l’addebito della separazione al marito, in quanto in sede istruttoria era emersa l’assenza di una preesistente crisi coniugale, mentre aveva trovato pieno riscontro la relazione extraconiugale dell’uomo con la sua collaboratrice di studio, circostanza invero da ritenersi causa determinante dell’intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Corte appello Catanzaro sez. I, 12/05/2020, n.437
L’addebito della separazione
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33
La stabile relazione extraconiugale
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229
Il risarcimento del danno non patrimoniale
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità esi traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.
Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598
L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza
In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.
A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.
Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140
Separazione coniugale: la violazione dell’obbligo di fedeltà
In tema di separazione personale tra coniugi, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile di tale violazione, salvo le ipotesi in cui si accerti, attraverso una valutazione rigorosa e complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, con la conseguente insussistenza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.
In definitiva, la violazione dell’obbligo di fedeltà non giustifica di per sé la pronunzia di addebito, ma soltanto quando è causa del disgregarsi dell’unione familiare. Nel caso di specie, i giudici hanno respinto la richiesta di addebito in quanto il marito non era riuscito a dimostrare che la crisi del rapporto fosse addebitabile a presunti e ripetuti tradimenti da parte della moglie.
Corte appello Palermo sez. I, 17/10/2017, n.1866
Violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale: quando non è causa di addebito?
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non è causa d’addebito se risulta provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva.
Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, n.2093
La crisi coniugale
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica “ex se” l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale.
Cassazione civile sez. I, 14/10/2010, n.21245
Causa presuntiva della separazione coniugale
In riferimento all’obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’
Cassazione civile sez. I, 12/06/2006, n.13592
Definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, compiuta prima dell’instaurarsi del
Corte appello L’Aquila, 23/04/2002
Pronuncia di separazione con addebito
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non costituisce, di per sè, una condotta illecita fonte di danno risarcibile, neppure nel caso in cui abbia condotto ad una pronuncia di separazione con addebito; tale condotta può ritenersi illecita soltanto ove sia stata attuata con modalità obiettivamente gravi.
Tribunale Milano, 22/11/2002
Comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce una regola di condotta imperativa, deve ritenersi comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e solo eccezionalmente, qualora risulti da un’indagine rigorosa e penetrante ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, l’irrilevanza di una tale violazione per mancanza di un nesso di causalità con la crisi coniugale, può escludersi l’addebitabilità.
Una volta accertata l’esistenza di detto nesso, nessuna giustificazione può assumere il fatto che la violazione in esame possa considerarsi alla stregua di una mera reazione al comportamento dell’altro coniuge, non essendo invocabile in tema di rapporti familiari il concetto di compensazione, funzionale per i rapporti obbligatori, ma non già per quelli coniugali.
Cassazione civile sez. I, 09/06/2000, n.7859