Glutine: ultime sentenze
Alimenti destinati a sostituire quelli tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali fonte di glutine; linee guida; erogazione dei prodotti destinati ai celiaci; intolleranza cutanea al glutine per semplice contatto.
Indice
Qualificazione giuridica di un prodotto alimentare come “alimento senza glutine”
Ai fini della qualificazione giuridica di un prodotto alimentare come “alimento senza glutine” e della sua conseguente inclusione nel Registro di cui all’art. 7 del d.m. 8 giugno 2001, non è sufficiente che l’alimento sia (naturalmente) privo di glutine, ma è necessario che esso sia confezionato con materie prime succedanee dei cereali contenenti glutine.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/08/2021, n.9182
L’erogazione dei prodotti senza glutine
Appare prima facie immune da censure l’art. 2 d.m. 10 agosto 2018 (“Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine di cui all’art. 4 commi 1 e 2 l. 4 luglio 2005, n. 123, recante: “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”), con il quale il Ministero della salute ha limitato l’erogabilità a carico del S.s.n. ai soli alimenti destinati a sostituire quelli tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali fonte di glutine, escludendo dall’iscrizione al Registro nazionale istituito ai sensi dell’art. 7 d.m. 8 giugno 2001 alimenti quali “hamburger (panino farcito), cotolette, nuggets di pollo, arancine e supplì”.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/02/2019, n.1153
L’esposizione cutanea al glutine
La decisione dell’AGCM adottata in esito ad un procedimento volto alla valutazione della scorrettezza di un messaggio pubblicitario va esente da critiche laddove l’Autorità operi una congrua e logica decodifica del messaggio esaminato, tenendo conto delle affermazioni in esso contenute, del contesto complessivo e degli accertamenti istruttori eseguiti durante il procedimento, e attribuisca rilevanza primaria al bene giuridico della salute e alla sua tutela (nella specie, l’AGCM ha ritenuto non scorretta l’indicazione “senza glutine” riferita ad una tipologia di prodotto non alimentare dopo aver accertato che l’esposizione cutanea al glutine, pur non presentando un rischio di attivazione della celiachia, può causare ai consumatori atopici una dermatite allergica).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/07/2015, n.9866
Pratiche commerciali scorrette
In sede di accertamento di una presunta pratica commerciale scorretta l’AGCM non è vincolata a svolgere la propria indagine all’interno dei confini della contestazione mossa dal denunciante, né è vincolata ai profili di recettività segnalati, potendo, invece, esaminare la condotta anche sotto angoli prospettici non coincidenti con quelli descritti dal segnalante, sulla base del potere riconosciuto alla stessa di attivarsi anche d’ufficio (nel caso di specie, nel procedimento per la valutazione della scorrettezza della pratica, l’AGCM, oltre a valutare la veridicità stessa del claim, ha verificato il potenziale allergenico e/o irritante del glutine per via topica, esaminando non solo la documentazione scientifica delle parti, ma disponendo anche una consulenza tecnica d’ufficio).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/07/2015, n.9866
Glutine e fenomeni di allergia da contatto
La circostanza che il glutine possa causare fenomeni di allergia da contatto in alcuni soggetti con cute deteriorata consente di concludere che l’indicazione “senza glutine”, qualora corrispondente a verità e riportata in modo neutrale senza alcun riferimento o indicazione d’uso che possa correlarne l’impiego ad una categoria specifica di soggetti, mettendo in evidenza che tra gli ingredienti di un cosmetico non figura il glutine, non è ingannevole e può, anzi, costituire un’informazione rilevante per orientare le scelte dei consumatori allergici o intolleranti per via topica alle proteine del grano e che non necessariamente coincidono con i soggetti affetti da celiachia la cui intolleranza al glutine è attivata attraverso l’ingestione della sostanza.
Garante concorr. e mercato, 15/10/2014, n.25149
Prodotti dietetici senza glutine
La disciplina delle “modalità di erogazione” dei prodotti dietetici senza glutine rientra nella competenza legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di “igiene e sanità” di cui all’art. 9, comma 1, n. 10), dello Statuto, la quale, alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, incontra i soli limiti disposti dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (fattispecie inerente delibera di Giunta provinciale recante Linee guida per consentire la gestione elettronica dell’erogazione di prodotti senza glutine, non incidente né sul principio della gratuità dell’erogazione dei
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 11/03/2014, n.70
Glutine e claim ingannevole
È ingannevole il claim “il make up che rispetta le pelli più sensibili” utilizzato nella pubblicità di una linea di cosmetici in un contesto che faccia leva su parametri suscettibili di verifica, quali l’assenza di conservanti, profumi, glutine e metalli, in assenza di documentazione scientifica idonea a dimostrare in concreto, anche attraverso un confronto con i prodotti della concorrenza, che i prodotti in questione abbiano effettivamente un ridotto potenziale allergizzante.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 18/01/2013, n.119
Assenza di glutine in un cosmetico: claim pubblicitario
Atteso che esiste almeno una parte della comunità scientifica che sostiene l’esistenza di forme di intolleranza cutanea al glutine per semplice contatto, il Giurì deve tenere conto dell’interesse della parte di consumatori affetta da tale intolleranza a sapere quali cosmetici contengono il glutine e quali no; pertanto, allo stato dell’arte, non può essere considerato contrario al CAP un claim pubblicitario per il solo fatto che enfatizza l’assenza di glutine in un cosmetico, a condizione che tale elemento sia effettivamente assente e che il claim sia esattamente corrispondente alla non palesemente infondata congettura scientifica che lo accredita.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 05/11/2013, n.82
Messaggio pubblicitario ingannevole
Non si pone in contrasto con l’art. 2 c.a.p. e non è, pertanto, ingannevole, il messaggio pubblicitario di una crema antirughe che utilizzi il claim “senza glutine”; pur riconoscendosi, infatti, la circostanza che una crema cosmetica contenente glutine potrebbe generare reazioni nei soggetti celiaci solamente per via indiretta, ossia tramite ingestione involontaria, tale dicitura costituisce una precisazione tecnica tale sì da invogliare il consumatore che sa di essere intollerante alla sostanza, ma non certo da ingannarlo per indurlo all’acquisto.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 01/07/2008, n.52
Pubblicità di alimenti funzionali naturalmente privi di glutine
È legittimo, nella pubblicità di alimenti funzionali naturalmente privi di glutine, l’utilizzo di riferimenti al soddisfacimento di “funzionalità specifiche” per il mantenimento del “benessere” degli individui “intolleranti al glutine”, senza che ciò possa indurre i consumatori affetti da celiachia a confondere gli stessi con i prodotti dietetici privi di glutine, disciplinati dal d.lg. n. 111/1992; con la circolare del 2 ottobre 2003, infatti, il Ministero della salute ha esplicitamente distinto gli alimenti di uso corrente confezionati con materie prime prive di glutine dai prodotti dietetici “senza glutine”, esprimendosi a favore dell’utilizzo dell’espressione “non contiene fonti di glutine” nella presentazione dei primi, purché non presentino tracce di glutine superiori a 20 ppm.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 03/02/2006, n.170
Diciture ingannevoli apposte sulla confezione di un prodotto
Sono ingannevoli le diciture apposte sulla confezione di un prodotto che lo definiscono “senza glutine” in quanto “preparato con materie prime rigorosamente prive di glutine all’origine”, quando dall’analisi tecnica del prodotto medesimo risulti che nello stesso è presente una minima quantità di tale proteina (24 parti per milione), essendo emerso all’esito dell’istruttoria che la quantità riscontrata supera il limite massimo considerato non dannoso (20 parti per milione) sia dalla letteratura scientifica che dallo stesso Ministero della salute.
Garante concorr. e mercato, 18/12/2003, n.12737
L’indicazione della quota di alimenti senza glutine
Il d.m. 8 giugno 2001, che reca l’indicazione della quota di alimenti senza glutine che può soddisfare il fabbisogno calorico dei celiaci e fissa altresì i corrispettivi tetti di spesa mensili a carico del S.s.n., non viola gli art. 1, 2 e 5, d.lg. 29 aprile 1998 n. 124, atteso che questi ultimi disciplinano la diversa materia riguardante il regime di partecipazione dell’assistito al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal S.s.n.
T.A.R., (Lazio) sez. III, 27/05/2002, n.4680
La collocazione delle varietà di grano tra quelle ammesse al beneficio contributivo
Il parametro principale per la collocazione delle varietà di grano tra quelle ammesse al beneficio contributivo previsto dal d.m. risorse agricole alimentari e forestali 5 agosto 1994 è costituito dal valore del glutine del seme, il quale deve altresì essere coniugato con altri elementi utili a giustificare la scelta, tra i quali il peso, il contenuto proteico, le ceneri, l’indice di glutine e l’indice di giallo, a cui si aggiunge ulteriormente il giudizio basato su considerazioni di ordine produttivo e sui relativi processi industriali provenienti dai rappresentanti delle imprese molitorie.
T.A.R., (Lazio) sez. II, 21/05/1997, n.976
Aggiunta di glutine alle farine di grano tenero
Il ministro della sanità può, previa consultazione con il Consiglio Superiore di sanità, consentire, mediante l’adozione di apposito regolamento la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subito sia aggiunte che sottrazioni, (nella fattispecie riguardava il caso di aggiunta di glutine alle farine di grano tenero destinate alla panificazione e alla fabbricazione di prodotti da forno). Inoltre può prescrivere anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito, alla luce dell’art. 7 l. 30 aprile 1962 n. 283 e dell’art. 10 l. 4 luglio 1967 n. 580.
Consiglio di Stato ad. gen., 24/02/1994, n.2014