Legatura delle tube e sterilizzazione della donna: è lecita in Italia

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Autore: Maria Elena Casarano

16 ottobre 2013

Avvocato presso il foro di Bari. Professionista Collaborativo, Mediatrice dei conflitti.Esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

Sono decisa a sottopormi all’intervento di legatura delle tube: è lecito questo tipo di intervento in Italia?

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Spesso la volontà di sottoporsi ad intervento di legatura delle tube non è legato a specifici problemi di salute, ma solo ad una scelta personale della donna.

Infatti, la sterilizzazione tubarica volontaria costituisce uno tra i metodi contraccettivi maggiormente utilizzati nel mondo.

In Italia, tuttavia, nonostante la costante richiesta e l’evoluzione delle tecniche medico-scientifiche, essa costituisce il metodo contraccettivo meno utilizzato. La ragione sta nel fatto che manca, nel nostro Paese, una legge specifica sull’argomento, per quanto la giurisprudenza recente consideri, comunque, legittima tale procedura.

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Leggi e sentenze in materia di sterilizzazione

Fino al 1978, la sterilizzazione volontaria non era ammessa dalla legge [1].

Solo nel 1978 [2] sono state poste le basi giuridiche per ammettere questo procedimento contraccettivo. La legge, infatti, ha riconosciuto ai cittadini “il diritto alla procreazione cosciente e responsabile”.

La Cassazione, tra l’altro, ha espressamente affermato [3] che la sterilizzazione volontaria non costituisce reato se sia stato prestato il consenso del paziente [4].

Infatti, secondo la Suprema Corte, è prevalente il diritto alla salute fisica e psichica [5] rispetto al divieto, imposto dal codice civile [6], di atti sul corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.

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In questa sentenza, la Corte sostiene inequivocabilmente la liceità dell’intervento di sterilizzazione, purché sia subordinato:

– alla maggiore età,

– alla capacità di prestare un valido consenso,

e al fatto che la persona da sottoporre all’intervento sia suscettibile di trarne beneficio (anche psicologico).

Dunque, è ammissibile causare una riduzione dell’integrità fisica della persona quando se ne protegga la salute anche solo psichica.

In pratica, si ritiene che la sterilizzazione possa giovare all’equilibrio psichico dell’individuo che volontariamente vi si sottopone, a prescindere dall’integrità fisica.

La situazione attuale

Alla luce di questa normativa, il servizio sanitario nazionale

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riconosce la possibilità di ricovero per questa tipologia di intervento, prevedendone la possibilità sia in regime ordinario che di day surgery.

Consenso informato

Anche per la sterilizzazione tubarica è fondamentale che il paziente riceva tutte le informazioni circa le modalità e i rischi dell’intervento. È necessario quindi acquisire il libero consenso da parte della donna interessata alla legatura delle tube, senza il quale l’attività medica è illecita poiché lesiva del paziente e quindi generatrice di responsabilità penale, civile e disciplinare a carico del medico per il reato di lesione volontaria e dolosa [7].

Se invece la donna non ha la capacità giuridica per esprimere il proprio consenso alla procedura di sterilizzazione (per esempio, minore o incapace o interdetta) è necessaria l’autorizzazione del

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giudice tutelare.

Il consenso va acquisito attraverso la sottoscrizione dell’informazione fornita da parte del sanitario.

Inoltre, per accertarsi che la donna abbia maturato un sicuro convincimento, viene di norma richiesto – prima della sottoscrizione – un periodo di almeno 30 giorni ai fini della valutazione di tutte informazioni ricevute riguardo alla scelta contraccettiva.

In particolare nella dichiarazione di consenso devono essere indicati alla paziente:

– tutti i possibili metodi di contraccezione reversibili, alternativi alla sterilizzazione tubarica, unitamente a rispettivi rischi e benefici;

– le procedure di sterilizzazione oggi disponibili, dalle più tradizionali alle più recenti e meno invasive, con i rispettivi

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vantaggi, svantaggi e possibili complicanze;

– la sostanziale irreversibilità della procedura di legatura delle tube (che richiede, perciò, una decisione convinta e consapevole);

– l’informazione che la sterilizzazione tubarica non offre protezione dalle malattie a trasmissione sessuale;

– la possibilità, se pur minima, della ricanalizzazione spontanea delle tube, con conseguente rischio di insorgenza di una successiva gravidanza;

– il possibile insuccesso dell’intervento anche se correttamente eseguito.

Rifiuto del medico

Infine, va considerata la possibilità che il medico possa rifiutarsi di effettuare la sterilizzazione tubarica volontaria, qualora tale prestazione contrasti con i suoi

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convincimenti tecnico-scientifici e/o con i suoi principi etico-deontologici.

Si tratta di un rifiuto lecito: infatti, se da un lato il Codice di Deontologia medica, nel riconoscere la libertà e l’indipendenza della professione rimarca che “il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona”, dall’altra afferma che “il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento”.

D’altronde la facoltà del medico di rifiutarsi di procedere alla legatura delle tubevolontaria, trova conferma anche nel riconoscimento da parte della legge italiana del diritto del medico a sollevare “obiezione di coscienza” nei confronti delle procedure:

– dell’interruzione volontaria di gravidanza (tranne che nel caso in cui sia in pericolo la vita della donna),

-della procreazione medicalmente assistita,

– della sperimentazione animale.

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