Massaggi orientali in spiaggia: ok della Cassazione

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Autore: Paolo Remer

20 aprile 2020

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

I trattamenti di benessere e quelli estetici non hanno finalità terapeutica e non richiedono nessuna qualifica o abilitazione professionale.

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Passeggiava sulla spiaggia della Sicilia (provincia di Messina) con uno zaino in spalla su cui erano appesi dei fogli che pubblicizzavano vari tipi di massaggi, anche curativi; si avvicinava ai bagnanti e proponeva di praticarli, anche con la canfora di cui era munita.

La “donna sandwich” orientale non era certo un medico o una terapeuta abilitata e così è stata denunciata ed incriminata per il reato di esercizio abusivo della professione [1] medica. Nel processo svoltosi era stata condannata anche in appello alla pena di due mesi di reclusione.

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Ma il procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per Cassazione, perché «non è possibile scambiare per medico o paramedico colei la quale offra dei massaggi sulla spiaggia» e stavolta l’interessata ottiene ragione piena: la sua condotta non è considerata illecita.

Nella sentenza depositata oggi [2] gli Ermellini rilevano che «sotto la denominazione di massaggio ricadono plurime tecnologie di manipolazione» e non tutte sono “coperte” dalla necessità di una speciale abilitazione o iscrizione all’albo professionale.

Bisogna distinguere tra le operazioni che hanno una «specifica finalità terapeutica» per dare «sollievo a patologie vere e proprie, come distorsioni, lombosciatalgie, ernie, dolori articolari, slittamento delle vertebre ecc.», che richiedono, queste sì, uno specifico titolo di studio e l’abilitazione professionale (con la qualifica di massofisioterapista della riabilitazione) da altri tipi di massaggi che non necessitano di questi requisiti.

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Si tratta, in particolare, prosegue la suprema Corte, di quei massaggi «che hanno una mera finalità di benessere o distensivi ovvero fini meramente estetici (quali quelli antietà, anticellulite, antistress, ecc.)» e queste operazioni non richiedono alcun titolo preventivamente rilasciato dallo Stato per poter essere praticate.

Questi tipi di massaggi, non avendo una «finalità curativa», non necessitano di «riscontrate competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche», anche perché sono «volti a dispensare benessere inteso in senso lato, anziché a curare una patologia o a lenirne gli effetti».

Perciò via libera alla possibilità per la donna cinese di praticarli anche sulla spiaggia: lo

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zaino – osserva la Cassazione – aveva «chiaramente una finalità solo promozionale e non vale a mutare la natura delle prestazioni manuali», ma soprattutto la circostanza che le manipolazioni erano «praticate su un asciugamano o su un lettino di una spiaggia pubblica affollata di turisti», insieme al fatto che la donna «non faceva alcun riferimento a competenze particolari né ad una specifica autorizzazione professionale» rendeva innocua la sua condotta: le persone che si sottoponevano a questi “massaggi da spiaggia” non potevano avere alcun dubbio sul fatto che fossero rese da una persona priva di titoli e abilitazioni professionali.

E la canfora utilizzata? Qui la Cassazione osserva che la «reale valenza terapeutica dei massaggi praticati» (già esclusa, come abbiamo visto, dalle modalità di comportamento e dal contesto del luogo), non può desumersi neppure dal prodotto usato per le manipolazioni: «canfora e lino sono prodotti di libero acquisto, senza necessità alcuna di prescrizione da parte di un medico». Perciò c’è stata assoluzione con formula piena dell’imputata dal reato contestato di esercizio abusivo della professione: «il fatto non sussiste».

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