Come fare una causa per usucapione

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Autore: Maria Monteleone

05 maggio 2020

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Come acquistare la proprietà di un bene per usucapione: mediazione e causa in tribunale.

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Possiedi da anni un terreno o altro bene immobile pur non essendone proprietario, ma lo hai utilizzato come se fossi tale, occupandoti della manutenzione, pagando le spese e le tasse. Il vero proprietario non si è mai interessato del bene o addirittura non si sa neppure chi sia. In casi come questo, l’ordinamento giuridico prevede la possibilità di acquistare la proprietà del bene per usucapione.

In altri termini, non serve un contatto di acquisto del bene, ma è sufficiente la dimostrazione di averlo pacificamente posseduto in modo continuato e ininterrotto per un determinato periodo di tempo, per divenirne a tutti gli effetti proprietario. Attenzione, però: il semplice possesso non fa del possessore il proprietario del bene, finché l’usucapione non è dichiarata giudizialmente. Occorre, cioè, una

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sentenza del tribunale che accerti l’esistenza dei presupposti dell’usucapione.

Vediamo allora come fare causa per usucapione.

Usucapione: requisiti

L’usucapione richiede una situazione di possesso “qualificato”, che l’interessato deve essere in grado di dimostrare in giudizio. In particolare occorre che:

1) l’acquisto del possesso sia avvenuto in modo pacifico, cioè non deve essere avvenuto violentemente, e pubblico, cioè non di nascosto o clandestinamente;

2) il possesso sia continuo e non interrotto: non devono esservi state azioni di terzi che abbiano impedito il possesso del bene o che ne abbiano contestato la titolarità.

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3) il possesso deve avere una durata specifica, espressamente prevista dalla legge. In particolare:

– per i beni immobili:

– per i

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beni mobili:

  1. 10 anni se il possesso è stato acquistato in buona fede;
  2. 20 anni se il possesso è stato acquistato in mala fede;
  3. 3 anni nel caso di beni mobili registrati (per esempio, automobile) se l’acquisto da chi non era proprietario sia avvenuto in buona fede in virtù di titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà che sia stato trascritto nei registri.

Usucapione: mediazione prima della causa

Prima di intraprendere la causa per usucapione occorre intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria.

In particolare, il soggetto interessato ad ottenere l’usucapione deve rivolgersi, con l’assistenza di un avvocato, ad un organismo di mediazione che tenterà di conciliare le parti per ottenere un accordo stragiudiziale. Il procedimento ha inizio con un’istanza di mediazione in cui vengono indicati gli estremi delle parti e l’oggetto della controversia.

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L’organismo di mediazione procede alla convocazione delle parti (il possessore istante e i soggetti effettivi proprietari del bene) fissando un incontro dinanzi al mediatore. In questa sede, o negli incontri successivi, le parti possono trovare un accordo e riconoscere l’acquisto del diritto di proprietà del possessore. Il verbale di accordo, definito “negozio di accertamento dell’usucapione” deve poi essere trascritto nei pubblici registri.

Se, invece, le parti non trovano un accordo, occorre necessariamente rivolgersi al tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa dell’usucapione.

Usucapione: introduzione della causa

La causa di usucapione si introduce con atto di citazione

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dinanzi al tribunale competente per territorio. Nel caso di bene immobile, è competente il tribunale del luogo in cui l’immobile è situato.

Con l’atto di citazione, deve essere convocato in causa colui che risulta proprietario del bene al momento della domanda giudiziale. Non occorre chiamare in causa tutti coloro che si sono avvicendati nella proprietà del bene, ma solo coloro che, alla data dell’introduzione del giudizio, ne risultano formalmente proprietari. Nel caso dei beni immobili, è possibile risalire all’ultimo proprietario mediante una ricerca nei pubblici registri.

Nell’atto di citazione saranno riportati i dati identificativi del bene e descritti e dimostrati i presupposti dell’usucapione. Nelle conclusioni verrà chiesto al giudice di accertare e dichiarare l’acquisto della proprietà per usucapione.

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Usucapione: cosa provare

L’interessato deve dimostrare al giudice di aver esercitato sul bene un potere di fatto come se fosse l’effettivo proprietario. Egli deve provare di essere nella disponibilità del bene e di averlo posseduto in modo pacifico, continuato e ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire (per esempio, vent’anni nel caso di bene immobile).

Il mezzo di prova più importante ed efficace è la prova testimoniale: occorre, quindi, introdurre nel processo le dichiarazioni di terzi soggetti che possano confermare che, per tutto l’arco di tempo necessario, il possessore ha esercitato il potere di fatto sul bene come se ne fosse il proprietario, senza contestazioni o interruzioni da parte di altri.

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