Mancata consegna documenti ispettorato del lavoro

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Autore: Redazione

10 maggio 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa rischia chi, dopo la convocazione dell’ispettorato del lavoro, non trasmette la documentazione in merito alla posizione dei dipendenti?

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Non capita di rado che, nel corso di un’ispezione o a seguito di una convocazione presso l’ufficio, l’Ispettorato del lavoro chieda all’imprenditore i documenti relativi ai propri dipendenti. Cosa succede se non si adempie all’invito?

Come ben si potrà comprendere, non si tratta di un invito, ma di una intimazione, di un ordine a cui non ci si può sottrarre. Ma quali sono le conseguenze della mancata consegna dei documenti all’Ispettorato del lavoro? Si può parlare di un reato o di un semplice illecito amministrativo a cui ci si può sottrarre adempiendo in ritardo?

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Sul punto, è intervenuta, di recente, la Cassazione [1]. La sentenza è entrata nel merito del procedimento ispettivo in materia di lavoro, di salute e sicurezza sul lavoro e del conseguente obbligo, in capo al datore di lavoro, di esibire la documentazione richiesta dal personale incaricato dei controlli.

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Qual è la documentazione del lavoro che chiede l’Ispettorato?

L’Ispettorato di solito richiede il libro unico del lavoro, che è quello in cui sono contenute le presenze e le buste paga.

Poi viene richiesta l’esibizione delle

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buste paga firmate, che non sono altro che le stesse pagine del libro unico, ma con la sottoscrizione del lavoratore.

L’Ispettorato richiede poi i modelli F 24 di pagamento dei contributi mensili e delle ritenute fiscali, il documento di valutazione dei rischi in materia di sicurezza e le attestazioni di svolgimento dei corsi per la sicurezza (lavoratori, rspp e rls).

Talvolta sono richieste anche le certificazioni uniche CU e i modelli 770 (ciò non avviene più spesso, atteso che tali documenti possono essere reperiti dalle banche dati). Stesso discorso per la dichiarazione contributiva mensile all’Inps uniemens e per l’autoliquidazione Inail.

Gli ispettori chiedono anche il contratto di lavoro ed eventuali sue modifiche (ad esempio per il passaggio a part-time). Capita anche che chiedano il modello UNI LAV di assunzione, cessazione o variazione, anche se questo modello lo procurano dal sistema informatico dei servizi per l’impiego. Nelle ditte con più di 14 dipendenti chiedono anche informazioni sull’adempimento degli obblighi sindacali, in quanto costretti a far fare le assemblee, e sull’obbligo di assunzione dei disabili chiedono il prospetto informativo annuale.

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Reato di omessa esibizione della documentazione di lavoro

Come noto, la legge impone la conservazione di una copiosa documentazione in merito alla posizione dei dipendenti. Correlato a tale obbligo vi è il reato di omessa esibizione della documentazione in materia di lavoro: «Coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire un milione [500 euro circa]», recita la norma [2].

Il reato in questione deve ritenersi «integrato anche nel caso di mancata esibizione di documenti richiesti dall’Ispettorato del lavoro

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nell’esercizio dei compiti di vigilanza demandati dal medesimo articolo, anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall’articolo 8 D.P.R. n. 520/1955».

Quindi, la mancata risposta alle richieste di notizie, avanzata dall’Ispettorato del lavoro, costituisce reato solo quando l’accertamento «concerne violazioni alle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro», ossia solo quando l’indagine è rivolta ad eseguire dei controlli sull’azienda.

Al contrario, non integra reato la mancata esibizione di documenti richiesti dall’Ispettorato del lavoro al datore di lavoro quando si tratti di una generica richiesta di trasmissione della “documentazione di lavoro“; infatti, secondo la Cassazione, il reato scatta solo in caso di mancata risposta a specifiche richieste d’informazioni rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo.

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