Canapa: ultime sentenze

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Autore: Redazione

14 settembre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina; esclusione della responsabilità per le attività di coltivazione di minime dimensioni in forma domestica.

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Coltivazione di canapa

In tema di stupefacenti, integra il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, da parte di coltivatore diretto, allorquando emerga la prova di una finalità diversa da quella indicata dall’art. 2 l. 2 dicembre 2016, n. 242. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale per il riesame che aveva considerato indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti, le modalità della coltivazione – in serra anziché in campo – e la condotta reticente dell’indagato, non essendo sufficiente a dimostrare la liceità della coltivazione la conservazione dei cartellini e le fatture della semente acquistata).

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Cassazione penale sez. IV, 17/03/2021, n.16155

Coltivazioni di canapa e valori di THC

La coltivazione di canapa è consentita senza necessità di autorizzazione purché abbi ad oggetto le varietà ammesse, il coltivatore va esente da responsabilità penale anche nel caso in cui i valori di THC complessivi delle piante (non della singola pianta) siano superiori ai limiti consentiti, pari a 0,6%, se ha rispettato le disposizioni di legge.

Tribunale Pescara, 08/02/2021, n.273

Convalida dell’arresto

In tema di convalida dell’arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione “ex ante” – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale.

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(Fattispecie relativa a coltivazione di organismi vegetali da cui è ricavabile sostanza stupefacente, in cui la Corte ha precisato che non poteva giustificare la non convalida dell’arresto la circostanza che, nella contestazione provvisoria, fosse stato indicato un ridotto numero di piante – per di più, a fronte della detenzione di una non indifferente quantità di semi di canapa indiana, di un bilancino e di una considerevole somma di danaro contante -, in quanto non è richiesta, in detta fase, la valutazione dell’assenza di tipicità criminale della condotta di coltivazione, che presuppone, fra l’altro, un’ulteriore attività investigativa volta ad escludere significativi indici di inserimento del “coltivatore” nel

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mercato illegale).

Cassazione penale sez. III, 12/01/2021, n.12954

Coltivazione di undici piantine di canapa

Devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore (fattispecie relativa alla coltivazione di undici piantine di canapa).

Cassazione penale sez. VI, 05/11/2020, n.6599

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Esami di laboratorio sulla sostanza

Non può essere convalidato l’arresto per chi coltiva in modo casalingo canapa sativa fino al compimento degli esami di laboratorio sulla sostanza, anche se l’ipotesi di accusa è di uso non esclusivamente personale. In tal caso, se la sostanza è stata sequestrata, non c’è pericolo di dispersione o cessione a terzi. Ad affermarlo è la cassazione respingendo il ricorso del Pm contro la scelta di non convalidare l’arresto, fatto dalla polizia giudiziaria, e disporre i domiciliari. Nel caso di specie, si trattava di detenzione e coltivazione illecita di 635 grammi di marijuana, suddivisa in involucri, oltre 135 grammi di inflorescenze e 350 piantine, presumibilmente destinate ad essere cedute.

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Cassazione penale sez. VI, 27/05/2020, n.17838

Coltivazione delle varietà di canapa ammesse

La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della l. n. 242/2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui al d.P.R. n. 309/1990, art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla l. n. 242/2016, art. 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.

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Cassazione penale sez. III, 12/12/2019, n.14735

La coltivazione di cannabis sativa L.

In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la l. 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l’

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attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall’art. 2 della predetta legge).

Cassazione penale sez. un., 30/05/2019, n.30475

Commercializzazione della cannabis in ogni varietà e con qualsiasi contenuto di principio attivo

L’art. 73 dpr 309/90 sanziona la commercializzazione della cannabis in ogni varietà e con qualsiasi contenuto di principio attivo, purché la sostanza abbia efficacia drogante, secondo il principio di offensività, non avendo apportato alcuna deroga la l. 2 dicembre 2016 n. 242, che consente la

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coltivazione della canapa (cannabis sativa L) per le sole finalità indicano dalla legge stessa, tra le quali non vi è il consumo “ricreativo”.

Cassazione penale sez. un., 30/05/2019, n.30475

La coltivazione illegale di stupefacenti

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo; non è determinante, pertanto, la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell’obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente, cosicché anche il numero di piante coltivate è rilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza del reato.

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(Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato di coltivazione non autorizzata nella condotta dell’imputato che coltivava n. 65 piante del tipo ‘canapa indica’ di altezza compresa fra 35 e 210 cm., in parte complete di infiorescenze, pur in assenza di un accertamento scientifico sulla quantità di principio attivo).

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.32485

Liceità della coltivazione della cannabis

Va rimessa alle Sezioni unite la questione se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016 n. 242 – e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L – rientrino o meno nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa. Ciò a fronte di un contrasto tra due diversi orientamenti giurisprudenziali.

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Da un lato, un primo orientamento che ha fornito risposta negativa al quesito se la legge 242/2016 consenta anche la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (hashish e marijuana), sostenendo che tale normativa disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate, soltanto per i fini commerciali elencati dall’articolo 1, comma 3, tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina.

Dall’altro, un secondo orientamento, di segno opposto, secondo cui, invece, proprio dalla liceità della coltivazione della cannabis, alla stregua della legge 242/2016, deriverebbe naturalmente la liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,63, poiché essi non possono più essere considerati, ai fini giuridici, sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del Dpr 309/1990, derivandone quindi che, ove sia incontroverso che le

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infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite ai sensi della legge 242/2016, sarebbe da escludere la responsabilità penale sia dell’agricoltore che del commerciante, anche in caso di superamento del limite dello 0,63, essendo semmai ammissibile soltanto un sequestro in via amministrativa, a norma dell’articolo 4, comma 7, della legge 242/2016.

Cassazione penale sez. IV, 08/02/2019, n.8654

Contenuto di Thc inferiore ai valori indicati dalla legge

La commercializzazione al pubblico di cannabis stativa c.d. « light » e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio e resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge che qualifica come lecita unicamente l’

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attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi della direttiva n. 2002/53/CE e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa c.d. « light », quali foglie, inflorescenze, olio e resina, sono condotte che integrano un fatto di reato anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla legge, salvo solamente che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
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T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 19/08/2019, n.661

Commercializzazione di fiori di canapa

Il delitto di frode in commercio, incriminando la consegna all’acquirente di un aliud pro alio o di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, tutela la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, ma non la liceità del commercio del prodotto destinato alla vendita.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la commercializzazione di fiori di canapa, tisane e altre infiorescenze, quali prodotti succedanei al tabacco, etichettati come «prodotto ad uso tecnico» e «non idonei al consumo alimentare», integrasse il reato di cui all’art. 515 c.p., trattandosi di una indicazione non fuorviante rispetto alla destinazione dei beni venduti, poiché non contenente alcun esplicito riferimento ad uno specifico fine legittimo o richiesto nel mercato di tali prodotti).

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Cassazione penale sez. III, 04/12/2018, n.14017

Liceità della coltivazione di canapa: requisiti necessari

La coltivazione di canapa è lecita se sono congiuntamente rispettati tre requisiti: 1) deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC; 2) la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2%; 3) la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati nell’art. 2, comma 2, l. n. 242/2016. Rispettate queste condizioni, ne deriva che è lecita non solo la coltivazione ma, quale logico corollario, anche la commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

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Per quanto riguarda il commerciante di prodotti a base di canapa, egli va esente da responsabilità penale ricorrendo le condizioni sopra indicate. In applicazione dei principi generali, può configurarsi nei suoi confronti, dal punto di vista oggettivo, il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 solo se la percentuale di THC rinvenuta nei prodotti è tale da provocare un effetto stupefacente o psicotropo, e ferma restando l’indagine in ordine all’elemento soggettivo del reato. La previsione espressa di esonero di responsabilità nel caso di superamento del limite dello 0,2% di THC presente nelle piante riguarda solamente l’agricoltore, sicché nei confronti del commerciante di prodotti a base di canapa trovano applicazione i principi generali.

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Cassazione penale sez. III, 06/12/2018, n.7649

Commercializzazione di infiorescenze di cannabis sativa L.

In tema di sostanze stupefacenti, è lecita la commercializzazione di infiorescenze di “cannabis sativa L.” proveniente da coltivazioni consentite dalla l. 2 dicembre 2016, n. 242, a condizione che i prodotti commercializzati presentino un principio attivo di THC non superiore allo 0.6 %.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la legge n. 242 del 2016 si limita a disciplinare la coltivazione della canapa, senza menzionare la successiva commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale attività, in quanto trova applicazione il principio generale che consente la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità).

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Cassazione penale sez. VI, 29/11/2018, n.4920

La coltivazione di canapa ad uso agroindustriale

In forza della l. n. 242/2016, la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale è esplicitamente corredata di salvezze con riferimento al testo Unico sugli stupefacenti – limitatamente agli utilizzi ivi indicati; in particolare, l’utilizzo volto ad ottenere “alimenti e cosmetici” è stato corredato della precisazione ”prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori”, essendo così chiaro dal tenore delle norme che destinatario del margine di tolleranza di principio attivo fissato tra lo 0,2 e 0,6% è l’agricoltore.

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2018, n.56737

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Prodotti derivanti dalle inflorescenze e dalla resina della canapa

In tema di stupefacenti, la legge 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della canapa alle condizioni e per le finalità tassative ivi indicate, tra le quali non rientra la commercializzazione dei prodotti della coltivazione costituiti dalle inflorescenze e dalla resina che, al pari della detenzione e della coltivazione per fini diversi, continua ad essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cassazione penale sez. IV, 19/09/2018, n.57703

Prodotti provenienti dalla coltivazione di una delle varietà di canapa

In tema di sostanze stupefacenti, deve ritenersi lecita la commercializzazione dei prodotti provenienti dalla coltivazione di canapa consentita ai sensi della l. 2 dicembre 2016, n. 242, sempre che la coltivazione abbia ad oggetto una delle

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varietà di canapa ammesse dalla legge, iscritte nel catalogo europeo delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC; porti alla produzione di una canapa che presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2%; sia finalizzata alla realizzazione dei soli prodotti tassativamente indicati nell’art. 2, comma 2, della medesima legge.

Cassazione penale sez. III, 07/12/2018, n.7166

Coltivazione della canapa: limiti di applicabilità della causa di non punibilità

La causa di non punibilità prevista nell’ipotesi in cui non venga superata la percentuale di THC dello 0,6 per cento, prevista dall’articolo 4, comma 7, della legge 2 dicembre 2016 n. 242, contenente disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, è applicabile al solo agricoltore che abbia impiantato una coltivazione di canapa e solo qualora lo stesso abbia rispettato le prescrizioni dettate dalla suindicata legge, non potendosi estendere a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto la sostanza.

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Cassazione penale sez. VI, 10/10/2018, n.52003

Detenzione per la commercializzazione di confezioni contenenti la canapa light

Con riferimento ad attività di detenzione per la commercializzazione di confezioni contenenti la c.d. “canapa light”, sulle quali è specificato che non trattasi di prodotto medicinale, alimentare, da combustione, da ingestione o assunzione, ma, peraltro molto genericamente, solo di prodotto tecnico da collezione, ornamento o profumo per ambiente, deve senz’altro escludersi che la normativa di cui alla l. n. 242/2016si ponga quale lex specialis rispetto alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 309/90.

Tribunale La Spezia, 03/09/2018

Coltivazione in ambiente domestico di un’unica pianta di canapa

La coltivazione di un’unica pianta di canapa indiana, curata in un vaso e posta sul balcone di una abitazione in città, non è punibile ai sensi del testo Unico in materia di

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stupefacenti, perché tale condotta è inoffensiva e non idonea a ledere il bene giuridico tutelato. A ribadirlo è la Cassazione che rigetta il ricorso presentato dalla pubblica accusa contro la decisione del Gup di non luogo a procedere.

Per il Pm, doveva valorizzarsi l’assunto che ai fini dell’offensività della condotta e della relativa punibilità è necessario valutare non soltanto il dato quantitativo del principio attivo, ma anche l’estensione e il livello di strutturazione potenziale della coltivazione. Per la Corte, tuttavia, la coltivazione incriminata nel caso di specie mostra “evidenze che obiettivamente escludono” il pericolo di ulteriore diffusione della sostanza stupefacente.

Cassazione penale sez. VI, 15/09/2016, n.40030

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