Negligenza medico: ultime sentenze

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Autore: Redazione

10 agosto 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Danno alla salute; responsabilità omissiva medico-professionale; risarcimento del danno.

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Intervento di chirurgia estetica

L’obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il primo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il secondo si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell’assenza di negligenza o imperizia, fermo l’obbligo del professionista medesimo di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito. In tale contesto, assume allora valenza decisiva per entrambe le parti il consenso informato, avente la finalità di tutelare tanto il paziente, quanto il medico. Infatti, nell’informativa da rendere prima dell’intervento chirurgico, il sanitario deve stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l’operazione, le modalità con le quali avrà luogo l’intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare.

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Allo stesso modo, anche il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista nell’esercizio della propria autonomia privata. Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, potrà accettare consapevolmente l’operazione.

(Nel caso di specie, relativo a un giudizio di responsabilità medica avente ad oggetto l’azione risarcitoria intrapresa dal paziente danneggiato nei confronti del sanitario in conseguenza di un intervento di natura estetica eseguito con trattamento di laserterapia, la corte territoriale, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda attorea, aveva ritenuto ampiamente dimostrato il consenso informato circa il trattamento da eseguire, con declinazione anche delle procedure alternative, vantaggi e svantaggi, i rischi e benefici collegati all’intervento programmato).

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Corte appello Bari sez. III, 23/03/2022, n.475

Rifiuto di atti d’ufficio da parte del sanitario

Non integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio il medico che, avvertito preventivamente dal locale Centro di Igiene mentale sulle condizioni di un determinato paziente, rifiuti nei confronti del medesimo soggetto la prescrizione medica di medicinali e di una visita specialistica ritenendole aprioristicamente la non veridicità della richiesta. Potendo essere tacciato, il sanitario, in siffatta ipotesi, solo di negligenza ed incuria.

Tribunale Udine, 07/03/2022, n.279

Colpa per negligenza

In tema di responsabilità da colpa medica, è configurabile colpa per negligenza nella condotta del medico del pronto soccorso che, in presenza di sintomatologia idonea a formulare una diagnosi differenziale, non rispetti l’obbligo cautelare informativo di rendere edotto il paziente circa l’insufficienza dei dati diagnostici acquisiti per individuare l’effettiva patologia che lo affligga, così da prevenire il rischio di scelte inconsapevolmente ostative agli approfondimenti diagnostici e alle cure.

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(Fattispecie relativa al decesso di un paziente per patologia cardiaca, avvenuto a distanza di poche ore dalle volontarie dimissioni dall’ospedale, sulla base di una diagnosi di epigastralgia formulata dal medico di pronto soccorso prima del completamento dell’iter diagnostico, in cui la Corte ha ritenuto imputabile all’informazione inidonea, incompleta e confusa veicolata dal sanitario, piuttosto che ad un evento eccezionale, il comportamento del paziente ostativo al ricovero).

Cassazione penale sez. IV, 17/02/2022, n.8464

Responsabilità medica tra colpa, patologia e cura

“L’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera, per condotta propria, consistente nella mancata predisposizione di attrezzatura idonee a far svolgere correttamente l’intervento, costituisce capo autonomo di decisione di condanna per responsabilità che è concorrente con quella del medico: come tale, deve essere impugnato autonomamente, pena il passaggio in giudicato, non impedito dalla impugnazione dell’altro capo, relativo alla responsabilità del medico.

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In tema di responsabilità sanitaria, la colpa lieve vale ad escludere responsabilità quando l’intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità.

La colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. È la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore”.

Cassazione civile sez. III, 15/02/2022, n.4905

Malpractice medica e riparto dell’onere probatorio

In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica il riparto dell’onere probatorio si atteggia nel seguente modo: il paziente danneggiato deve allegare il contratto di spedalità e l’inadempimento dei sanitari e provare il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il mancato raggiungimento del risultato di cura sperato. A fronte di ciò il debitore (struttura sanitaria) deve fornire la prova liberatoria, ossia che l’intervento posto in essere non era ‘routinario’, ma particolarmente complesso e comportante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

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Qualora sia raggiunta tale prova, l’onere probatorio si riverserà nuovamente sul paziente, che dovrà provare la colpa dei sanitari sotto il profilo della negligenza e della imprudenza. Se invece il debitore non riesce a dimostrare la speciale difficoltà dell’intervento, si libera dalla responsabilità solo provando che il risultato è stato reso impossibile dall’intervento di un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Tribunale Ferrara sez. I, 31/01/2022, n.64

La colpa grave del medico

Sussiste colpa grave in capo al medico qualora questi non applichi le buone pratiche, ovvero i protocolli obbligatori e quando le cause del danno riconnesse alla sua condotta siano

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negligenza, trascuratezza, distrazione ed imprudenza, ovvero un atteggiamento avventato da parte del sanitario che decide di applicare una procedura nonostante fosse al corrente dei rischi per il paziente.

Corte appello Messina sez. II, 08/10/2021, n.449

Limitazione della responsabilità professionale del medico

La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma della predetta disposizione si applica quando si presentino problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendano la preparazione media o non siano ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, ed attiene esclusivamente all’imperizia, non all’imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.

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Corte appello Palermo sez. II, 09/09/2021, n.1451

Malpractice medica e riparto dell’onere probatorio

Nel caso di errore sanitario e conseguente richiesta di risarcimento del danno, per quanto attiene allo specifico aspetto della ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e medico, il paziente ha solo l’onere di allegare il peggioramento delle proprie condizioni di salute, imputandone la causa all’attività del medico, nonché e il nesso causale tra il danno subito e la condotta del sanitario. Quest’ultimo invece dovrà provare che l’esito negativo non è riconducibile a propria negligenza od imperizia e che la prestazione implicava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Di conseguenza qualora il medico non assolva tale onere probatorio, l’inesatto adempimento della sua prestazione va posto a suo totale carico.

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Tribunale Perugia sez. I, 26/04/2021, n.654

Negligenza del medico e onere della prova

In caso di negligenza nell’esecuzione di lavori di implantologia, è onere del medico dentista provare che le cure – per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell’apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell’ars medica – non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall’inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova.

Cassazione civile sez. III, 26/02/2020, n.5128

Risarcimento del danno

Sono infondati i motivi in quanto va riconosciuta la incensurabile professionalità con la quale risultava eseguito l’intervento, sicché la mobilizzazione della protesi secondo gli esperti, doveva ascriversi ad una delle sopravvenute possibili complicanze che la letteratura medica prevede in casi di artroprotesi all’anca.

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Inoltre, il danno risarcibile discende soltanto dalla negligenza imputata al medico per non aver tempestivamente rilevata l’opportunità di un ulteriore intervento chirurgico resosi necessario a causa della sopravvenuta mobilizzazione della protesi. In questa ottica pertanto risulta valutato e quantificato dal c.t.u. il danno riconducibile al nesso di causalità intercorso tra il momento in cui la mobilizzazione si era verificata e quello in cui venne diagnosticata dal professionista che eseguì anche il secondo intervento correttivo.

Corte appello Firenze sez. II, 20/02/2017, n.402

Negligenza del medico radiologo

Quando il ritardo diagnostico tumorale comporta dei danni al paziente e dipende dalla negligenza del medico radiologo, quest’ultimo e la casa di cura, presso cui opera, rispondono del risarcimento del danno non patrimoniale.

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Tribunale Milano sez. I, 23/08/2016

Negligenza del medico dottorando

Sussiste grave negligenza del medico dottorando, che abbia eseguito intervento neurochirurgico in assenza del tutor designato, cagionando con il loro comportamento danno all’azienda ospedaliero-universitaria. La violazione di precisi, puntuali, quindi in equivoci, obblighi di servizio ha esposto l’azienda alla necessità di pervenire ad un accordo transattivo, il cui importo, pur nell’esercizio del ragionevole potere riduttivo, va risarcito all’azienda dai convenuti, tutor e medico dottorando.

Corte Conti, (Toscana) sez. reg. giurisd., 09/03/2016, n.58

Imperizia o negligenza del medico

Ritenuto che il danno va considerato causato dall’illecito (ai sensi dell’art. 1223 c.c.) quando, pur non essendo conseguenza diretta ed immediata di quest’ultimo, rientra pur sempre nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto, qualora l’imperizia o la negligenza del medico impedisca alla gestante di esercitare il proprio diritto all’aborto, e ciò determini un danno alla salute della madre, è ipotizzabile che da tale danno derivi un

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danno alla salute anche del marito. Quest’ultimo, però, va rigorosamente accertato in concreto, senza possibilità per il giudice di merito di ricorrere al fatto notorio.

Cassazione civile sez. III, 01/12/1998, n.12195

Gravidanza a rischio e negligenza del medico

In tema di accertamento del nesso causale in materia di responsabilità omissiva medico-professionale, deve ritenersi rispettato il criterio dell’alto tasso di probabilità logica o credibilità razionale qualora risulti che la tempestiva diagnosi del distacco placentare e l’esecuzione immediata del parto cesareo avrebbero, con elevato grado di probabilità logica, evitato il verificarsi della morte endouterina del bambino: in caso di grave negligenza nell’assistenza alla donna portatrice di una

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gravidanza ad alto rischio (nella specie, con pregressa poliabortività e pregressa patologia annessiale) per l’atteggiamento attendistico dei sanitari, sussiste la responsabilità della casa di cura, del medico di turno e dell’ostetrica, con conseguente condanna in solido tra loro al risarcimento ex art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale subito iure proprio da ciascun genitore in relazione all’immensa sofferenza per la morte del feto.

Tribunale Vallo Lucania, 15/04/2015, n.191

Rapporto di causalità tra omissione ed evento

Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di

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credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

(Nel caso di specie non è stato ritenuto sussistente il nesso causale tra la negligenza del medico e la morte del paziente per l’interferenza di fattori causali alternativi quali: l’ontologica modalità evolutiva della patologia e il comportamento tenuto dal paziente che ha ritardato il ricorso).

Tribunale Milano sez. V, 05/02/2007, n.1417

Mancata diagnosi imputabile alla negligenza del medico

Il bimbo venuto al mondo con una grave malformazione, non dipendente dall’operato dei medici, non vanta alcun diritto al risarcimento del danno consistito nell’essere nato, mentre è risarcibile il danno dei genitori in conseguenza della mancata diagnosi imputabile a negligenza del medico.

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Tribunale Roma sez. XIII, 03/04/2005

Intervento chirurgico, danno morale e danno biologico

La valutazione del danno morale va sganciata dal danno biologico quando – in un intervento chirurgico – per negligenza del medico si procura al paziente una menomazione altrimenti non verificabile.

Tribunale Bologna, 09/06/2003

Negligenza del medico e risarcimento dei danni

In caso di mancata interruzione della gravidanza ex art. 4 l. n. 194 del 1978, a seguito dell’imperizia o negligenza del medico, la struttura sanitaria da cui dipende il medico che ha eseguito materialmente l’intervento è tenuta al risarcimento dei danni a favore della donna, non per il solo fatto dell’inadempimento, ma solo se, alla luce dell’interesse protetto dall’art. 4 l. n. 194 del 1978, risulti provato il danno alla salute di questa, o anche il serio pericolo di danno.

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Pertanto, l’entità del risarcimento va determinata in quella somma necessaria a rimuovere le difficoltà economiche idonee ad incidere negativamente sulla salute della donna, ovvero a risarcire i danni alla salute in concreto subiti. Nulla invece è dovuto in ordine alle spese che la donna dovrà affrontare per il mantenimento del nuovo nato.

Corte appello Cagliari, 12/11/1998

La scusabilità dell’errore

Quando si deve valutare non già l’imprudenza o negligenza del medico, bensì l’errore di diagnosi, quel che decide della scusabilità dell’errore, e quindi della sussistenza della colpa, è il grado di difficoltà tecnico scientifico in relazione al quale l’errore si verifica.

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Con la conseguenza che solo la mancata percezione di un quadro clinico la cui gravità sia agevolmente riconoscibile può essere attribuita a colpevole imperizia. (Principio affermato con riferimento alla responsabilità civile di un medico assolto ex art. 530 comma 2 c.p.p. dall’imputazione di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi).

Cassazione penale sez. IV, 30/10/1998, n.57

Colpa grave del medico

È correttamente motivata la decisione di merito la quale ritenga sussistere la colpa grave (per negligenza) del medico il quale, chiamato ad intervenire chirurgicamente su una tumefazione al seno, decida di asportare l’intera ghiandola mammaria senza previamente eseguire un esame istologico intraoperatorio.

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Cassazione civile sez. III, 02/12/1998, n.12233

La responsabilità diretta anche a carico dell’ente ospedaliero

Ritenuto che dall’insuccesso di un intervento abortivo (praticato, peraltro, in conformità alla legge n. 194 del 1978), dovuto ad imperizia o negligenza del medico operatore, scaturisce responsabilità diretta anche a carico dell’ente ospedaliero, gestore del servizio sanitario, all’interno del quale il fallito intervento è avvenuto, e che alla donna vanno risarciti, in via contrattuale ed extracontrattuale, sia i danni diretti derivanti dalla lesione del diritto alla salute, sia i danni indiretti derivanti dagli oneri di mantenimento, educazione ed istruzione della prole non desiderata, nessun risarcimento è invece dovuto al marito della donna stessa: l’obbligo delle prestazioni abortive, ai sensi della citata legge n. 194, sorge infatti esclusivamente nei confronti della gestante, tanto più che non vi è per il marito di quest’ultima possibilità alcuna di influire sulla decisione muliebre di porre fine alla gravidanza, e che gli oneri tutti, ex art. 146, 147 e 148 c.c., gravanti sul coniuge di sesso maschile a causa del mancato successo dell’intervento abortivo, non presentano il carattere di danno ingiusto, in quanto non derivano dalla lesione di un suo diritto soggettivo o di un suo interesse in sè integralmente protetto.

Corte appello Bologna, 19/12/1991

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