Bonus 600 euro: quando ne hanno diritto i professionisti

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I calcoli e le circostanze da considerare per chi appartiene ad una cassa di previdenza autonoma.

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Un conto è dire che c’è un bonus da 600 euro per i professionisti colpiti economicamente dall’emergenza coronavirus e un altro ben diverso è ottenerlo. C’è sempre in ogni decreto una virgola, un passaggio nascosto tra le pieghe che può dare diritto all’agevolazione o far sì che quel diritto sfumi.

Il decreto Rilancio approvato dal Governo, e ora al vaglio del Parlamento, fa un distinguo tra i professionisti iscritti ad una cassa di previdenza autonoma e quelli che appartengono alla gestione separata dell’Inps.

Nel primo caso, non è possibile accedere al contributo a fondo perduto, indipendentemente dal fatto che si percepisca o meno il

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bonus da 600 euro. Quest’ultima indennità, dunque, è l’unico aiuto che hanno a disposizione. Con alcuni vincoli, però. Incassato il bonus di marzo, restava infatti l’incognita di quelli relativi ai mesi di aprile e di maggio (rispettivamente, almeno secondo quanto previsto, di 600 e di 1.000 euro).

Tanto per cominciare, non ha diritto al bonus il professionista ordinistico titolare di una pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dopodiché, occorre valutare se si rientra tra i professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Secondo il decreto del 28 marzo, ricadono in tale condizione:

Passaggio successivo: capire se si è verificata tale circostanza. Lo stesso decreto del 28 marzo chiarisce che va intesa come

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cessata l’attività se è stata chiusa la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, ma la scadenza potrebbe slittare al 31 maggio. In questo caso, si avrebbe diritto al bonus.

Inoltre, si stabilisce che si deve intendere ridotta o sospesa l’attività se si è registrata una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al medesimo dato del primo trimestre 2019 di almeno il 33%. Reddito, però, non fatturato, cioè va calcolata la differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti. La norma non cita tra i costi sostenuti le quote di ammortamento dei beni strumentali, che parrebbero quindi da escludere dal conteggio.

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