Finanziamento: quando si prescrive?

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Autore: Consulenze

30 maggio 2020

A seguito di un un finanziamento del settembre 2009, della durata di 84 mesi, purtroppo mai restituito, ho ricevuto un decreto ingiuntivo. Volevo sapere se si tratta di un credito ormai prescritto e se, attualmente, sono sospesi i pignoramenti per l’attuale emergenza sanitaria

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Gentile cliente, dall’esame del decreto ingiuntivo allegato alla sua richiesta, emerge che il contratto di finanziamento da lei sottoscritto nel settembre del 2009, prevedeva un piano di ammortamento/restituzione del medesimo in 84 rate mensili, cioè con l’ultimo pagamento fissato dopo sette anni.

Nel suo caso, pertanto, non è invocabile alcuna prescrizione del diritto di credito azionato, poiché la stessa è di natura decennale e decorrente dalla data di scadenza dell’ultima

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rata del finanziamento; trattasi di una conclusione che trova, altresì, fondamento nella corrente interpretazione giurisprudenziale [1].

Devo, altresì, informarla che, con il descritto ricorso per ingiunzione, è stata interrotta la prescrizione del suo debito: ciò significa che saranno necessari altri dieci anni per far maturare questa particolare forma di estinzione del diritto.

Le devo, inoltre, precisare che i recenti interventi legislativi, adottati in concomitanza con l’attuale emergenza sanitaria, contemplano, attualmente, la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa [2] e la sospensione dei pignoramenti dello stipendio e/o del conto corrente da parte dello Stato

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[3]. Nulla, però, è stato previsto in merito ad analoghe iniziative assunte da creditori privati che, pertanto, possono essere esercitate senza alcun limite temporaneo e/o sospensione.

Ad ogni modo, si ricordi che l’eventuale esecuzione ad opera del soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo in esame non potrà essere immediata. È necessario, infatti, che trascorrano i 40 giorni dalla notifica dell’atto senza che lei abbia fatto opposizione. Dopodiché, il creditore potrà chiedere al Tribunale che il decreto ottenuto, in quanto non impugnato, possa essere dichiarato esecutivo: ciò comporterà altro tempo (dipende dal carico di lavoro dell’ufficio giudiziario coinvolto).

Successivamente, il predetto creditore le dovrà inviare un atto di precetto in cui le preannuncerà l’esecuzione e la inviterà a pagare entro dieci giorni, scaduti i quali potrebbe procedere.

Pertanto, anche se può rappresentare una magra consolazione, ha ancora qualche mese di tempo prima di subire, in concreto, un’eventuale azione esecutiva.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Marco Borriello

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