Prestazione gratuita: si può chiedere risarcimento danni?

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Autore: Redazione

04 giugno 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Chi non paga per un servizio ha comunque diritto ad essere risarcito nel caso in cui la prestazione non venga compiuta regolarmente?

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Un amico dentista ti ha curato un problema ai molari ma ti ha causato dei gravi danni all’arcata e ora dovrai ricorrere a un intervento correttore. Un avvocato, con cui sei legato da un rapporto di parentela, si è offerto di difenderti gratis, ma poi ha sbagliato la causa e hai perso. Un ingegnere che conosci da tempo ti ha fatto dei lavori in casa, esigendo da te solo i costi per la mano d’opera, rinunciando al suo compenso; anche lui ha sbagliato. In tutti questi casi, si può richiedere il risarcimento nonostante la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito? Cosa prevede la legge? Il fatto di non aver pagato il prezzo di una prestazione dà diritto a ottenere i danni?

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Il contratto gratis

Si può parlare di contratto se una prestazione viene resa a titolo gratuito? Assolutamente sì. Difatti, non si ha un contratto solo quando ci sono prestazioni economiche da entrambe le parti. Per definizione il contratto è un atto in cui c’è una manifestazione di volontà da parte di due o più soggetti, anche se uno dei due non paga. Anche la donazione infatti è un contratto, esigendo l’accettazione del beneficiario. Il fatto poi che l’accordo avvenga oralmente non esclude la sussistenza di un contratto che ben può essere concluso in forma orale o con comportamenti taciti ma concludenti.

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Dunque, anche una prestazione a titolo gratuito si considera un contratto, sia che attenga alla vendita di un oggetto che alla prestazione di un servizio. E non c’è dubbio che chi viola un contratto è responsabile per i danni procurati.

Di qui il dubbio: in caso di prestazione gratuita si può chiedere il risarcimento dei danni? Vediamo cosa dice la legge.

Risarcimento dei danni per prestazione gratuita

Non esiste, all’interno del Codice civile, una norma di carattere generale che stabilisce il diritto a ottenere il risarcimento dei danni da parte di chi eroga, in modo non diligente, una prestazione a titolo gratuito. Ma questo principio si può desumere da altre disposizioni riferite a contratti specifici:

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Da queste tre norme è facile desumere un principio di carattere generale: quando la prestazione è gratuita, la responsabilità del contraente colpevole dell’inadempimento viene valutata con minore rigore. C’è insomma una

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attenuazione di responsabilità.

Dinanzi a questa lacuna legislativa ci si sarebbe atteso un chiarimento da parte della giurisprudenza. L’unico è quello offerto da una sentenza piuttosto datata della Cassazione [1]. In tale occasione, la Corte ha affermato che, in caso di inadempimento in una prestazione gratuita, «la responsabilità del debitore per colpa debba essere valutata con minor rigore, in conformità ad un criterio che, pur essendo dettato espressamente in tema di mandato (art. 1710, 1 comma, cod. civ.) e di deposito (art. 1768, 2 comma, cod. civ.) gratuiti e, con riferimento ai vizi della cosa oggetto della prestazione, di comodato (art. 1812 cod. civ.) e di mutuo gratuito (art. 1821, 2 comma, cod. civ.), assume il valore e il significato di un

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principio generale in materia di responsabilità per inadempimento in relazione alle prestazioni gratuite».

In pratica, la Corte ha detto che le regole dettate dai tre articoli sopra menzionati si possono estendere a qualsiasi altro tipo di contratto gratuito.

Dunque, questo non significa che debba essere negato il risarcimento a chi abbia ricevuto una prestazione gratuita per i danni realizzati dall’esecutore, tuttavia, nella quantificazione degli stessi bisognerà tenere conto anche del vantaggio economico di cui si è avvantaggiato il beneficiario senza corrispondere nulla in cambio. Tale vantaggio, quindi, andrà decurtato dalla misura del risarcimento che, di conseguenza, sarà meno elevato rispetto a una prestazione a titolo oneroso.

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Lo stesso principio è stato poi affermato dalla Cassazione più di recente [2] in occasione di un viaggio a premi estratto a sorte per il quale i turisti avevano sollevato delle contestazioni in merito alla qualità dei servizi. In quella occasione, la Corte ha ricordato che la gratuità della prestazione non consente di escludere ogni responsabilità dell’organizzatore o dell’intermediario poiché sarebbe in contrasto con i principi generali in materia contrattuale; la gratuità della prestazione comporta l’attenuazione, ma non l’esclusione, della responsabilità.

La responsabilità del medico per l’attività gratuita

Più rigorosa la posizione della Cassazione in merito alle

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prestazioni mediche rese a titolo gratuito. Qui, l’esigenza di garantire il diritto alla salute viene prima rispetto al vantaggio reso al beneficiario della prestazione gratis. Sicché si è detto «chi assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l’esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dal Codice civile, a prescindere dal fatto che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito».

Questa sentenza, a nostro avviso, non costituisce un cambio di opinione rispetto al passato ma implica solo una deroga nel particolare campo medico per la delicatezza degli interessi coinvolti.

Resta quindi il fatto che la prestazione a titolo gratuito rende ugualmente responsabile l’agente ma in forma attenuata salvo che in campo medico.

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