Diffamazione rettifica: ultime sentenze
Notizia giornalistica falsa; conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una fake news; lesione della reputazione dei danneggiati; risarcimento danni.
Indice
Notizia falsa: pubblicazione della rettifica
In tema di
Cassazione penale sez. V, 17/10/2019, n.48077
Lesione dell’identità personale della vittima
Perché possa ritenersi integrato il diritto di rettifica è necessario accertare che la pubblicazione abbia leso l’identità personale del soggetto; tale lesione non sussiste se la circostanza pubblicata, nella specie l’abuso di alcool in gioventù, non sia idonea suscitare discredito generalizzato, risultando vera, in quanto diffusa dalla stessa supposta parte lesa, e se il riferimento a segreti tradimenti contestualizzati nel testo dell’articolo si riferiscano a possibili dubbi sui tradimenti del marito della parte attrice, senza alcuna offensività intrinseca della frase contestata.
Tribunale Roma sez. I, 06/06/2019, n.11964
Trasmissione televisiva a diffusione nazionale
Nel caso di diffamazione a mezzo stampa (nella specie: diffamazione effettuata nel corso di una trasmissione televisiva di rilevanza nazionale) l’accertato superamento dei limiti del diritto di cronaca (quanto al requisito della verità del fatto narrato) nonché l’inidoneità della successiva rettifica del conduttore ad eliminare tutte le conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una notizia falsa e gravemente lesiva della reputazione dei danneggiati rendono la condotta posta in essere illegittimamente lesiva del diritto alla reputazione e radicano il conseguente diritto dei danneggiati al risarcimento del danno: risarcimento cui vanno ritenuti obbligati tanto il conduttore della trasmissione, quanto il concessionario del servizio che ha mandato in onda la trasmissione.
Tribunale Palermo sez. I, 07/05/2019, n.2259
Diritto al risarcimento del danno
Il superamento dei limiti del diritto di cronaca e l’inidoneità di eventuali successive rettifiche volte ad eliminare le conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una notizia falsa e gravemente lesiva della reputazione di taluni, rendono la condotta posta in essere da chi ha diffuso le notizie lesiva del diritto alla reputazione, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Tribunale Palermo sez. I, 07/05/2019, n.2259
Inefficacia pienamente riparatrice della rettifica
La pubblicazione della sentenza di condanna per estratto, di cui all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all’accertamento dell’illecito ove il
Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n.5840
Informazioni fornite in un’intervista
Se un giornalista riporta informazioni di interesse per la collettività e agisce in buona fede, le autorità nazionali non possono chiedergli di verificare ogni affermazione contenuta nell’intervista. Di conseguenza, è contraria alla Convenzione europea una condanna del giornalista che non tenga conto del contesto generale e del comportamento del cronista e di colui che si ritiene diffamato pur senza aver mai chiesto una rettifica e senza aver agito contro chi rende le dichiarazioni ritenute diffamatorie.
Corte europea diritti dell’uomo sez. IV, 04/07/2017, n.10947
La mancata rettifica
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la violazione dell’obbligo di rettifica di cui all’art. 8 della l. n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all’identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell’onore e della reputazione, sicchè l’esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall’ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione.
Cassazione civile sez. III, 30/05/2017, n.13520
L’esercizio del diritto di rettifica
L’esercizio del diritto di rettifica – di cui all’art. 12 l. n. 47 del 1948 – svolge una funzione riparatoria, finalizzata a non lasciare spazio a un danno ulteriormente risarcibile, che tuttavia non eliminare l’evento di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati. Tale diritto, comunque, costituisce una facoltà discrezionale dell’interessato e non può mai assurgere a una sorta di dovere. In particolare deve escludersi che la rettifica possa qualificarsi come un vero e proprio dovere del danneggiato, rilevante ai fini di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. e che sussista violazione di legge nella circostanza che la Corte di appello non abbia dato rilievo alla omessa richiesta di rettifica da parte del presunto diffamato.
Cassazione civile sez. III, 27/01/2015, n.1436
La pubblicazione di una rettifica
La pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l’ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo.
Cassazione civile sez. VI, 26/06/2013, n.16040
Direttore o responsabile del giornale
Legittimato passivo rispetto alla richiesta di rettifica di cui all’art. 8 l. n. 47 del 1948 è esclusivamente il direttore o il responsabile del giornale o del periodico, non anche la società editrice.
Tribunale Messina, 15/03/2012
Risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa
In tema di
Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9038
La liquidazione del danno morale da diffamazione
La liquidazione del danno morale da diffamazione non può che essere effettuata con criteri equitativi, posto che la ragione del ricorso a tali criteri è insista nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.
Tra i criteri da adottare nella liquidazione possono venire in rilievo: la diffusione dello stampato; il ruolo rivestito dalla vittima; la risonanza della notizia che riguardava fatti di notevole gravità; la reiterazione della
Tribunale Lecce, 27/04/2009
Richiesta di rettifica
L’accoglimento della richiesta di rettifica in sede cautelare non richiede l’accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione, sia per l’incompatibilità di detto accertamento con la cognizione sommaria dei procedimenti cautelari, sia per la natura stessa della rettifica, che è quella di garantire un diritto di replica e non quella di pubblicare la “verità”.
Tribunale Monza, 28/04/2004
Frasi di valenza diffamatoria e rettifica
Il giudice, adito con richiesta di pubblicazione di una rettifica ai sensi dell’art. 8 l. n. 47 del 1948, può rigettare il ricorso ove ravvisi che nel testo siano contenute frasi che potrebbero avere valenza diffamatoria.
Tribunale Torino, 01/10/2003
Il limite per la lunghezza delle rettifiche
Il limite delle 30 righe per la lunghezza delle rettifiche ai sensi dell’art. 8 l. n. 47 del 1948, va computato, in mancanza di precise e puntuali disposizioni normative, applicando in via analogica il criterio indicato dall’art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, pari a 28 sillabe per riga e dunque a più di 840 sillabe.
Tribunale Torino, 01/10/2003
Pubblicazione notizia a contenuto diffamatorio
Qualora l’editore di un periodico, dopo avere pubblicato una notizia a contenuto diffamatorio, pubblichi la rettifica o la smentita inviatagli dalla persona offesa, non viene “sanata” l’offesa subita dal diffamato, e quindi non viene meno il delitto di diffamazione.
Cassazione penale sez. V, 02/07/2002, n.32364