Diffamazione rettifica: ultime sentenze

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Autore: Redazione

02 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Notizia giornalistica falsa; conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una fake news; lesione della reputazione dei danneggiati; risarcimento danni.

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Notizia falsa: pubblicazione della rettifica

In tema di

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diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, l. 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell’azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge citata.

Cassazione penale sez. V, 17/10/2019, n.48077

Lesione dell’identità personale della vittima

Perché possa ritenersi integrato il diritto di rettifica è necessario accertare che la pubblicazione abbia leso l’identità personale del soggetto; tale lesione non sussiste se la circostanza pubblicata, nella specie l’abuso di alcool in gioventù, non sia idonea suscitare discredito generalizzato, risultando vera, in quanto diffusa dalla stessa supposta parte lesa, e se il riferimento a segreti tradimenti contestualizzati nel testo dell’articolo si riferiscano a possibili dubbi sui tradimenti del marito della parte attrice, senza alcuna offensività intrinseca della frase contestata.

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Tribunale Roma sez. I, 06/06/2019, n.11964

Trasmissione televisiva a diffusione nazionale

Nel caso di diffamazione a mezzo stampa (nella specie: diffamazione effettuata nel corso di una trasmissione televisiva di rilevanza nazionale) l’accertato superamento dei limiti del diritto di cronaca (quanto al requisito della verità del fatto narrato) nonché l’inidoneità della successiva rettifica del conduttore ad eliminare tutte le conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una notizia falsa e gravemente lesiva della reputazione dei danneggiati rendono la condotta posta in essere illegittimamente lesiva del diritto alla reputazione e radicano il conseguente diritto dei danneggiati al risarcimento del danno: risarcimento cui vanno ritenuti obbligati tanto il conduttore della trasmissione, quanto il concessionario del servizio che ha mandato in onda la trasmissione.

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Tribunale Palermo sez. I, 07/05/2019, n.2259

Diritto al risarcimento del danno

Il superamento dei limiti del diritto di cronaca e l’inidoneità di eventuali successive rettifiche volte ad eliminare le conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una notizia falsa e gravemente lesiva della reputazione di taluni, rendono la condotta posta in essere da chi ha diffuso le notizie lesiva del diritto alla reputazione, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Tribunale Palermo sez. I, 07/05/2019, n.2259

Inefficacia pienamente riparatrice della rettifica

La pubblicazione della sentenza di condanna per estratto, di cui all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all’accertamento dell’illecito ove il

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provvedimento giudiziale che impone la rettifica della notizia diffamatoria, ingiunto in via interinale e anticipata ex art. 700 c.p.c., per quanto puntualmente adempiuto dalla parte intimata, non abbia avuto efficacia pienamente riparatrice, in via preventiva, rispetto all’ulteriore rischio di propagazione degli effetti nocivi della notizia.

Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n.5840

Informazioni fornite in un’intervista

Se un giornalista riporta informazioni di interesse per la collettività e agisce in buona fede, le autorità nazionali non possono chiedergli di verificare ogni affermazione contenuta nell’intervista. Di conseguenza, è contraria alla Convenzione europea una condanna del giornalista che non tenga conto del contesto generale e del comportamento del cronista e di colui che si ritiene diffamato pur senza aver mai chiesto una rettifica e senza aver agito contro chi rende le dichiarazioni ritenute diffamatorie.

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Corte europea diritti dell’uomo sez. IV, 04/07/2017, n.10947

La mancata rettifica

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la violazione dell’obbligo di rettifica di cui all’art. 8 della l. n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all’identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell’onore e della reputazione, sicchè l’esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall’ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione.

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Cassazione civile sez. III, 30/05/2017, n.13520

L’esercizio del diritto di rettifica

L’esercizio del diritto di rettifica – di cui all’art. 12 l. n. 47 del 1948 – svolge una funzione riparatoria, finalizzata a non lasciare spazio a un danno ulteriormente risarcibile, che tuttavia non eliminare l’evento di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati. Tale diritto, comunque, costituisce una facoltà discrezionale dell’interessato e non può mai assurgere a una sorta di dovere. In particolare deve escludersi che la rettifica possa qualificarsi come un vero e proprio dovere del danneggiato, rilevante ai fini di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. e che sussista violazione di legge nella circostanza che la Corte di appello non abbia dato rilievo alla omessa richiesta di rettifica da parte del presunto diffamato.

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Cassazione civile sez. III, 27/01/2015, n.1436

La pubblicazione di una rettifica

La pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l’ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo.

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2013, n.16040

Direttore o responsabile del giornale

Legittimato passivo rispetto alla richiesta di rettifica di cui all’art. 8 l. n. 47 del 1948 è esclusivamente il direttore o il responsabile del giornale o del periodico, non anche la società editrice.

Tribunale Messina, 15/03/2012

Risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa

In tema di

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risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l’istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all’interessato dall’art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell’altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati; conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c., sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del comma 2 dello stesso art. 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l’eventus damni si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive.
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Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9038

La liquidazione del danno morale da diffamazione

La liquidazione del danno morale da diffamazione non può che essere effettuata con criteri equitativi, posto che la ragione del ricorso a tali criteri è insista nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Tra i criteri da adottare nella liquidazione possono venire in rilievo: la diffusione dello stampato; il ruolo rivestito dalla vittima; la risonanza della notizia che riguardava fatti di notevole gravità; la reiterazione della

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notizia diffamatoria; la circostanza che la rettifica richiesta dalla vittima sia stata pubblicata con un commento da parte del giornalista che porta ad escludere qualsiasi incidenza della rettifica sulle conseguenze dannose delle notizie pubblicate (in applicazione di tali parametri il Tribunale ha liquidato € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e € 10.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria).

Tribunale Lecce, 27/04/2009

Richiesta di rettifica

L’accoglimento della richiesta di rettifica in sede cautelare non richiede l’accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione, sia per l’incompatibilità di detto accertamento con la cognizione sommaria dei procedimenti cautelari, sia per la natura stessa della rettifica, che è quella di garantire un diritto di replica e non quella di pubblicare la “verità”.

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Tribunale Monza, 28/04/2004

Frasi di valenza diffamatoria e rettifica

Il giudice, adito con richiesta di pubblicazione di una rettifica ai sensi dell’art. 8 l. n. 47 del 1948, può rigettare il ricorso ove ravvisi che nel testo siano contenute frasi che potrebbero avere valenza diffamatoria.

Tribunale Torino, 01/10/2003

Il limite per la lunghezza delle rettifiche

Il limite delle 30 righe per la lunghezza delle rettifiche ai sensi dell’art. 8 l. n. 47 del 1948, va computato, in mancanza di precise e puntuali disposizioni normative, applicando in via analogica il criterio indicato dall’art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, pari a 28 sillabe per riga e dunque a più di 840 sillabe.

Tribunale Torino, 01/10/2003

Pubblicazione notizia a contenuto diffamatorio

Qualora l’editore di un periodico, dopo avere pubblicato una notizia a contenuto diffamatorio, pubblichi la rettifica o la smentita inviatagli dalla persona offesa, non viene “sanata” l’offesa subita dal diffamato, e quindi non viene meno il delitto di diffamazione.

Cassazione penale sez. V, 02/07/2002, n.32364

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