Scivolamento infortunio lavoro: ultime sentenze
Omissione delle misure di sicurezza; domanda di danno differenziale patito dalla dipendente; riparto onere della prova in caso di danno alla salute; responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche.
Indice
Mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature
È configurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei
Cassazione penale sez. IV, 26/10/2021, n.13199
Tutela delle condizioni di lavoro
L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice – caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti – sul presupposto che non era stata provata la nocività dell’ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l’infortunio).
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, n.24742
Fornitura di protesi da parte dell’Inail
Un lavoratore, pur indossando calzature antinfortunistiche, scivolava su una lastra di ghiaccio, formatasi sul pavimento di una cella frigorifera per un malfunzionamento, di cui era a conoscenza il datore di lavoro, di un macchinario.
In conseguenza della rovinosa caduta il lavoratore riportava una lesione all’integrità psico-fisica, di cui chiedeva il risarcimento integrale al datore di lavoro, trattandosi di evento accaduto prima della socializzazione del suddetto pregiudizio.
Entrambi i giudici di merito accertavano la responsabilità civile del datore di lavoro, escludendo che l’infortunio fosse derivato da un comportamento, anomalo o imprevedibile, rimproverabile alla medesima vittima, liquidandole il
Con ricorso per cassazione il datore di lavoro, oltre a contestare la propria responsabilità, con il terzo motivo di ricorso si doleva dell’imputazione a sé del costo relativo alla protesi dentaria, rilevandone la inclusione nella tutela previdenziale assicurata dall’Inail.
Cassazione civile sez. lav., 02/10/2018, n.23885
Responsabilità del datore nell’infortunio
In merito alla domanda di danno differenziale patito dalla dipendente, ai fini dell’accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un
Corte appello Catanzaro sez. lav., 19/03/2018, n.30
Azione per il risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro
In tema di controversie in materia di lavoro, laddove il lavoratore agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno subito a seguito di infortunio sul lavoro, egli ha l’onere di provare l’inadempimento e il
Nella fattispecie, il Tribunale non ha ritenuto accertato l’inadempimento del datore di lavoro al quale poter ricondurre causalmente gli infortuni lamentati dal lavoratore, il quale era per due volte caduto accidentalmente a causa del pavimento scivoloso del magazzino della società.
Tribunale Milano sez. lav., 06/11/2017, n.2861
Scivolamento sul luogo di lavoro
Per individuare il luogo di lavoro rispetto al quale incombe una posizione di garanzia occorre individuare una correlazione con una specifica organizzazione imprenditoriale alla quale il luogo accede in funzione servente; tale correlazione esiste se su detto luogo possano e debbano estendersi i poteri decisionali del vertice aziendale (fattispecie relativa all’infortunio occorso al dipenedente di una società proprietaria di un negozio di parrucchiera sito all’interno di una galleria di un centro commerciale. Nel transitare all’ingresso dell’edificio, scivolava sul pavimento parzialmente coperto da tappeti mobili e bagnato per l’acqua caduta dall’ombrello di una cliente che la precedeva).
Cassazione penale sez. IV, 09/09/2015, n.40721
Violazione delle norme antinfortunistiche
In materia di responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro obbligato alle prescrizioni dettate per la sicurezza dei luoghi di lavoro va identificato in colui che riveste tale ruolo nell’organizzazione imprenditoriale alla quale accede il luogo di lavoro in cui si è verificato l’infortunio.
(In applicazione del principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata affermata la responsabilità dell’amministratore delegato della società proprietaria della Galleria commerciale all’ingresso della quale una dipendente di uno dei negozi siti all’interno della stessa era scivolata, procurandosi lesioni, giacché mancava la dimostrazione che il luogo dove si era verificato l’incidente fosse qualificabile come “luogo di lavoro” per la società proprietaria dell’immobile).
Cassazione penale sez. IV, 09/09/2015, n.40721
Esclusione della responsabilità datoriale
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito, che hanno escluso ogni responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad una lavoratrice, scivolata nel corridoio di un garage della sede datoriale, allorchè sia emerso che non vi erano vizi di manutenzione o di insidia legata alle pulizie, nonchè vi era una conoscenza, da parte della lavoratrice, del tratto di pavimento in questione; circostanze tutte che hanno indotto ad escludere ogni responsabilità datoriale.
Cassazione civile sez. lav., 13/04/2015, n.7388
Scivolamento dalle scale
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che hanno escluso ogni responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad una lavoratrice, addetta alla mensa, che era scivolata dalla scale mentre trasportava una cassa di bottiglie d’acqua, atteso che al datore non poteva essere imputata alcuna inosservanza delle norme di sicurezza e mancava ogni nesso causale della caduta con la prestazione lavorativa svolta, le cui modalità non imponevano l’adozione delle cautele invocate dalla lavoratrice ovvero l’adozione di un montacarichi o l’installazione di listelli antisdrucciolo.
Cassazione civile sez. lav., 28/10/2014, n.22827
Scivolamento su di una scala in muratura sprovvista di corrimano
Il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli.
La responsabilità si può escludere solo nell’ipotesi tipica di comportamento “abnorme” nel caso in cui il lavoratore violi “con consapevolezza” le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare.
(Nella specie, il responsabile dei lavori e il delegato alla sicurezza del cantiere sono stati ritenuti responsabili, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore il quale, scivolando su di una scala in muratura, sprovvista di corrimano, a ridosso dell’area oggetto dei lavori di ristrutturazione, precipitava dal lato aperto della stessa, da un’altezza di circa tre metri, rovinando violentemente al suolo e procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia e un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni).
Cassazione penale sez. fer., 12/08/2010, n.32357
La configurabilità dell’infortunio in itinere
Alla stregua di un’interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell’art. 12 del d.lg. n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio “in itinere” comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di
(Nella specie la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l’occasione di lavoro nell’infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per raggiungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stessa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro).
Cassazione civile sez. lav., 16/07/2007, n.15777
Lavoratore scivolato sulle scale condominiali
L’infortunio “in itinere”, come tale indennizzabile ai sensi dell’art. 12 d.lg. n. 38 del 2000, non sembra configurabile oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata; nè è di utilità per il lavoratore certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali ed attività lavorativa, in quanto è la stessa natura di detti luoghi a far escludere la ipotesi di realizzazione dell’infortunio “in itinere” (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto indennizzabile l’infortunio “in itinere”, occorso al lavoratore scivolato sulle scale condominiali mentre usciva dalla propria abitazione per recarsi al lavoro).
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2003, n.9211
Nesso di causalità tra l’attività lavorativa ed il sinistro
In tema di occasione di lavoro, ciò che è rilevante, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l’attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore.
Tale nesso presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma il collegamento con l’attività lavorativa vera e propria.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all’
Cassazione civile sez. lav., 09/08/2003, n.12035
L’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro
L’occasione di lavoro che, a norma dell’art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro, è ravvisabile, non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni, come avviene nel caso dell’infortunio in itinere.
(In applicazione di tale principio, la Corte, onerando il giudice del rinvio anche della questione dell’applicabilità al caso dello “ius superveniens” costituito dall’art. 12 della legge n. 38 del 2000, considerato come conforme all’orientamento giurisprudenziale enunciato, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una fattispecie relativa a due lavoratrici scivolate sulle scale mentre si recavano, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo, negli spogliatoi al piano seminterrato dell’edificio Usl, presso il quale prestavano servizio come infermiera e operatrice tecnica, per indossare la divisa di lavoro, aveva rigettato la domanda sulla base della genericità del rischio).
Cassazione civile sez. lav., 13/05/2002, n.6894