Denuncia, querela ed esposto: quali differenze?

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Spesso i termini denuncia e querela vengono utilizzati come sinonimi: in realtà hanno contenuti e significati differenti: vediamo quali.

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Per comprendere la differenza tra denunzia e querela occorre fare una premessa e chiarire cosa si intende quando si parla di reati perseguibili d’ufficio e perseguibili solo su querela di parte.

I reati perseguibili d’ufficio sono quelli che, per la loro particolare gravità (ad esempio omicidio, violenze in famiglia), non richiedono la volontà del soggetto danneggiato per essere perseguiti dalla legge e dei quali, pertanto, è sufficiente che l’autorità giudiziaria venga a conoscenza (tramite una denuncia) per poter procedere.

I

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reati perseguibili a querela di parte, sono, invece, reati per i quali la legge attribuisce al soggetto danneggiato la libertà di decidere se chiedere (attraverso una querela) all’autorità giudiziaria di perseguirne o meno l’autore. Si tratta, di solito, di reati di minor gravità (ad esempio l’ingiuria o la minaccia).

La denuncia

La denuncia rappresenta l’atto con cui un privato rende noto all’autorità (per esempio un ufficiale di polizia giudiziaria o un pubblico ministero) che è stato compiuto un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia [1]. Il procedimento si avvia d’ufficio anche in assenza della persona offesa.

Essa può consistere anche in una semplice esposizione del fatto, poiché la legge non prevede una forma particolare. Non deve contenere una precisa manifestazione di volontà che venga perseguito il reo.
Il più delle volte si tratta di un atto facoltativo e può essere presentato in qualsiasi momento.

Casi in cui la denuncia è obbligatoria

Vi sono, però, dei casi in cuiessa è obbligatoria come quando:

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– si viene a conoscenza di atti di terrorismo o attentati;

– ci si accorga di maneggiare denaro falso o di origine sospetta;

– si rinvenga del materiale esplosivo;

– si subisca il furto di un’arma o la si smarrisca.

Forma della denuncia

Essa può essere presentata sia per iscritto che oralmente. Se sia presentata in forma scritta, l’ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – dovrà redigere un verbale, mentre, qualora sia presentata in forma orale, chi fa la denuncia dovrà anche sottoscriverla di persona o farla sottoscrivere dal proprio legale.

La querela

Contenuto

La querela è la dichiarazione con la quale chi ha subito un reato (non perseguibile d’ufficio) – di persona o tramite un legale – chiede al contempo in modo espresso:

– che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato;

– che si punisca il colpevole.

Contenuto

Essa deve contenere:

– la descrizione del fatto-reato;

– tutte le possibili informazioni in merito al suo autore;

– le eventuali prove che si intende produrre;

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– la dichiarazione di volontà che si proceda contro l’autore del crimine.

In altri termini essa rappresenta una condizione per procedere nei confronti di chi abbia commesso il reato, ma al contempo contiene l’informazione sul fatto-reato.
Se non è fatta di persona, ma a mezzo di procuratore deve essere in ogni caso sottoscritta e autenticata: può essere anche spedita per posta tramite raccomandata.

Se fatta all’estero, essa va presentata a un agente consolare.

Attestazione del ricevente

L’autorità che riceve la querela deve provvedere:

– ad attestare il luogo e la data della presentazione,

– a identificare il soggetto che la propone,

– a trasmetterla, insieme a tutta la documentazione, all’ufficio del pubblico ministero [2].

Termine di presentazione

La querela va presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato; tale termine è di sei mesi se il fatto riguardi delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo) poiché, per questa, si procede d’ufficio – o atti sessuali con minorenne

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[3].

Remissione

Se non sia stata ancora presentata, si può rinunciare al diritto di proporre querela, in modo tacito (cioè compiendo degli atti incompatibili con la volontà di querelare) [4] o espresso (mediante un atto di rinuncia redatto in forma scritta) e implica la perdita del diritto di proporre querela [5].

Se, invece, essa sia già stata presentata, sarà possibile revocarla con la cosiddetta remissione.

In ogni caso, per fare estinguere il reato [6], la remissione deve però essere accettata [7].

La ragione sta nel fatto che il soggetto querelato potrebbe avere interesse a veder dimostrata in giudizio la propria innocenza.

Sia la denuncia che la querela si possono presentare sia in forma orale che scritta; inoltre, chi le presenta avrà diritto di ottenere una attestazione della ricezione.

In conclusione può dirsi che la querela costituisce al contempo una denuncia (per questo di parla anche di denuncia-querela), ma non viceversa.

L’Esposto

Differente sia dalla denuncia che dalla querela è l’esposto.

Esso consiste in un atto col quale si richiede all’

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Autorità di Pubblica Sicurezza di intervenire allo scopo di dirimere una lite intervenuta tra privati onde evitare che degeneri in un reato.

In tal caso, l’Autorità di P.S. interviene per il tramite degli Ufficiali di P.S. (appartenenti alla Polizia di Stato o ai Carabinieri), i quali redigono relativo verbale.
Qualora dai fatti emerga la commissione di un reato, l’Ufficiale di P.S. – se il fatto è perseguibile d’ufficio – deve informare l’Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, tentare di comporre la lite in modo bonario, senza che sia pregiudicato il diritto delle parti di sporgere successiva querela.

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