Il datore di lavoro può licenziarmi se sciopero?

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Autore: Noemi Secci

16 giugno 2020

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Condotta antisindacale del datore di lavoro: tutela contro i comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero.

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“Provate a scioperare e vi licenzio tutti”. È stata questa la minaccia, neanche tanto “velata”, da parte del datore di lavoro nei tuoi confronti e nei confronti dei colleghi, quando lo avete preavvertito che avreste scioperato.

Lo sciopero, per voi, non è certamente un capriccio, ma un modo per combattere, portando all’attenzione generale, i numerosi e gravi problemi connessi al vostro futuro lavorativo. Il datore di lavoro, però, non è d’accordo, ma ritiene che lo sciopero possa danneggiare irrimediabilmente l’attività produttiva: per questo, vi ha avvertiti che considererà la vostra assenza per sciopero come giusta causa di licenziamento.

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“Ma chi ha ragione?” – Ti starai senz’altro domandando- “Il datore di lavoro può licenziarmi se sciopero?”.

Ricordi infatti che il datore di lavoro può essere sanzionato per condotta antisindacale. Tuttavia, ricordi anche che qualsiasi grave danno all’attività produttiva arrecato dal lavoratore può essere sanzionato col licenziamento.

Ma lo sciopero può essere vietato, o il diritto di sciopero limitato? Ed in quali casi il datore può essere accusato di condotta antisindacale? Facciamo chiarezza.

Condotta antisindacale del datore di lavoro

Per

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condotta antisindacale, lo Statuto dei lavoratori [1] intende qualsiasi atto o comportamento materiale (azione oppure omissione) del datore di lavoro, diretto a impedire o limitare l’esercizio:

Per integrare gli estremi della condotta antisindacale, è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali. Non è necessario che il datore di lavoro abbia la specifica volontà di danneggiare questi interessi, ma basta che valuti in modo errato le conseguenze del proprio comportamento.

Peraltro, il solo intento del datore di lavoro di danneggiare questi interessi collettivi non è sufficiente per considerare antisindacale una condotta che di fatto non limita la libertà sindacale

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[2].

Si realizza una condotta antisindacale, ad esempio, quando il datore di lavoro:

Bisogna però considerare che le

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limitazioni al diritto di sciopero non sono sempre illegittime.

Che cos’è il diritto di sciopero?

Il diritto di sciopero, previsto dalla Costituzione [3], rappresenta lo strumento di lotta più rilevante a disposizione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano.

In particolare, lo sciopero consiste nell’astensione collettiva dall’esecuzione della prestazione lavorativa:

A seguito di questa astensione dal lavoro, il dipendente perde la retribuzione per le ore o i giorni non lavorati.

Posso scioperare se svolgo un servizio pubblico essenziale?

La legge

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[4] considera servizi pubblici essenziali quelli che sono volti a garantire il godimento dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione, cioè il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.

ln questi casi, il diritto di sciopero deve essere esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni, salvo termini superiori previsti dai contratti collettivi.

I sindacati che proclamano lo sciopero devono comunicarne per iscritto la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni.

Le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi essenziali devono concordare con i sindacati le

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prestazioni indispensabili da garantire: in base a queste misure, il datore di lavoro o l’amministrazione può disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di dipendenti obbligati a lavorare.

Che cosa succede se sciopero violando le regole?

A carico dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei servizi pubblici essenziali che violano le norme in materia di sciopero sono previste:

Quando lo sciopero non è legittimo?

Come osservato in relazione ai servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero è limitato dagli altri diritti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla vita e all’integrità fisica.

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Ma che cosa succede se lo sciopero danneggia l’azienda? Bisogna distinguere tra danno alla produzione e danno alla produttività.

Il danno alla produttività è un danno grave, alle persone, ai macchinari o ai locali aziendali, tale da non consentire di riprendere l’attività lavorativa una volta cessato lo sciopero. Per evitarlo, il datore può ricorrere alla cosiddetta comandata, cioè nell’esonero dallo sciopero di alcuni lavoratori, perché restino a disposizione del datore, facendo “girare” gli impianti (pur se al minimo) per evitare il loro spegnimento o danneggiamento. Anche in questo caso, dunque, si realizza una sorta di “divieto di sciopero”.

Secondo la giurisprudenza

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[5] è invece non sanzionabile il danno alla produzione, che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero. D’altra parte, non è nemmeno sanzionabile il comportamento del datore di lavoro, che dispone l’utilizzazione del personale rimasto in servizio assegnandolo anche a mansioni inferiori (cosiddetto crumiraggio interno), per salvaguardare l’efficienza e funzionalità minime degli impianti aziendali [6]. È comunque vietata l’assunzione di lavoratori a termine, in somministrazione o con contratto intermittente per sostituire i lavoratori scioperanti.

Il datore di lavoro può punire lo sciopero?

Al di fuori delle particolarità osservate, l’esercizio del diritto di sciopero non legittima l’applicazione di sanzioni disciplinari al lavoratore e non configura l’assenza ingiustificata del dipendente né la sua reiterata insubordinazione.

Se il datore licenzia un dipendente solo per avere scioperato, il licenziamento è illegittimo e si applica la tutela prevista per il licenziamento discriminatorio, che comporta sempre la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. È vietato anche modificare qualifiche, mansioni o retribuzione e trasferire ad un’altra unità produttiva il lavoratore per punirlo in relazione allo sciopero.

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