Se il datore riduce l’orario di lavoro del dipendente

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Se un’azienda decide di variare l’orario di lavoro per un contratto a tempo indeterminato è necessario che vi sia l’accordo con il lavoratore, previe intese sindacali.

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In tempi di crisi, per evitare i licenziamenti, le aziende sono solite ridurre la misura dell’orario di lavoro dei dipendenti, stante la contrazione della produzione. Tuttavia, si tratta di una misura che non può essere operata dall’imprenditore senza aver prima ottenuto il consenso delle parti.

La misura dell’orario di lavoro rappresenta, infatti, uno degli elementi essenziali della prestazione di lavoro e deve essere sempre concordata tra le parti.

La riduzione unilaterale dell’orario, adottata da parte del datore di lavoro senza aver interpellato il dipendente e, quindi, senza il consenso di questi, costituisce una pratica scorretta.

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Infatti, la giurisprudenza ritiene che, in presenza di una profonda crisi aziendale, il datore di lavoro possa offrire al lavoratore di ridurre le proprie ore, percependo quindi una retribuzione inferiore. In questi casi, però, è sempre necessario che il consenso del diretto interessato, previe intese sindacali.

Se l’accordo non viene raggiunto, il datore potrebbe al limite procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia per crisi aziendale), con l’attivazione, però, delle necessarie procedure previste per tale tipo di risoluzione del rapporto di lavoro (incontro presso la direzione territoriale del Lavoro, ecc.).

Se, invece, il datore non promuove proprio il tentativo di un l’accordo e, quindi, operi in modo autonomo, senza la consultazione del lavoratore e dei sindacati, e nel caso in cui non sia evidente che la riduzione è dovuta a un calo dei servizi richiesti dai terzi, il lavoratore può contestare al datore la violazione del contratto di lavoro in forma scritta; in tale modo egli potrà precisare che la mancata prestazione e le conseguenti differenze retributive – che in ogni caso gli sono dovute – scaturiscono solo dal rifiuto del datore di riceverle.

È comunque opportuno accertarsi sempre che, nell’originario contratto di assunzione, non sia prevista l’ipotesi di una flessibilità per una temporanea durata della riduzione dell’orario.

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