Dipendente pubblico: può chiedere part-time per fare secondo lavoro?
Compatibilità di un doppio lavoro per chi è già dipendente di una pubblica amministrazione. La richiesta può essere motivata con la legge 104?
Un nostro lettore, dipendente comunale, ci informa di aver chiesto, alla propria amministrazione di appartenenza, la trasformazione del contratto da full-time a part-time in modo da dedicarsi a una seconda attività lavorativa. La richiesta gli è stata negata. Sicché, ha ripresentato la stessa domanda, motivandola questa volta sulla base di esigenze personali (in particolare, le gravi patologie del padre certificate dalla legge 104); in questa circostanza, l’istanza è stata accolta. Ci chiede pertanto se, ottenuta la trasformazione del rapporto di lavoro, può ora svolgere la seconda attività esterna, accanto a quella principale presso il Comune.
Indice
Dipendente pubblico: quando può svolgere un secondo lavoro
La legge n. 662/1996, all’articolo 1, comma 58 stabilisce quanto segue. Il dipendente pubblico può chiedere la trasformazione del suo contratto di lavoro da full-time in part-time. La trasformazione avviene in automatico, entro 60 giorni dalla richiesta, senza bisogno di un apposito provvedimento di approvazione.
Tuttavia, entro tale termine (60 giorni), l’amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro se sussiste una delle due seguenti condizioni:
- un conflitto di interessi tra il lavoro pubblico e la seconda attività che il dipendente intende svolgere;
- un grave pregiudizio al funzionamento dell’amministrazione (si pensi a un dipendente su cui gravano mansioni che non verrebbero altrimenti ricoperte da altre persone).
Proprio per valutare tali requisiti, il lavoratore, nella propria richiesta, deve indicare qual è la seconda attività “parallela” che intende svolgere.
Il secondo lavoro che il dipendente pubblico intende svolgere può essere sia di natura autonoma
La legge sui dipendenti pubblici e sul secondo lavoro
Tutto ciò che abbiamo appena riassunto è espresso nelle seguenti parole riportate dalla norma sopracitata (art. 1, co. 58, L. n. 662/1996):
«La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un
Il diritto dell’amministrazione di negare il secondo lavoro
Alla luce di quanto appena detto, ne deriva che la PA non può immotivatamente negare la riduzione dell’orario di lavoro da full-time a part-time se non ci sono conflitti di interesse o gravi pregiudizi al funzionamento dell’ente pubblico. Ma se dovesse sussistere anche una sola di tali condizioni, il diniego va esercitato entro 60 giorni.
Non ci può essere, invece, diniego alla trasformazione del contratto di lavoro se la richiesta viene motivata con la necessità di prestare assistenza a un proprio familiare, affetto da gravi patologie certificate dalla legge 104/1992.
In ogni caso, se il lettore volesse comunque svolgere un’altra attività lavorativa una volta ottenuta la trasformazione del rapporto motivato sulla base delle esigenze della legge 104, egli dovrebbe comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa. La mancata comunicazione o la non veridicità delle comunicazioni accertata in sede ispettiva, possono comportare un licenziamento per giusta causa.
Quindi, in questo caso, l’amministrazione di appartenenza, avuta conoscenza della nuova attività lavorativa intrapresa, potrebbe sospendere la concessione del part-time, in quanto utilizzata non per assistere il proprio congiunto ma per svolgere un’altra attività, che è stata negata in sede di prima richiesta di lavoro a tempo parziale.