Pensione quota 100: medici e personale sanitario
Medici, infermieri, veterinari e personale di ruolo della sanità possono lavorare, in casi specifici, anche se percepiscono la pensione quota 100.
La pensione Quota 100 è un trattamento sperimentale, che consente di uscire dal lavoro con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi, qualora questi requisiti siano raggiunti entro il 31 dicembre 2021.
Le condizioni previste per l’accesso alla pensione sono piuttosto vantaggiose, considerando che la pensione di vecchiaia si può percepire a 67 anni di età, con 20 anni di contributi, mentre per la pensione anticipata ci vogliono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Tuttavia, la pensione Quota 100, rispetto alle pensioni di vecchiaia e anticipata ordinarie, presenta il notevole svantaggio di non essere cumulabile con i redditi di lavoro: in pratica, se il pensionato con quota 100 lavora prima del compimento dell’età per il trattamento di vecchiaia, la pensione quota 100 viene sospesa.
Il recente decreto di potenziamento del Servizio sanitario nazionale [1], tuttavia, per fronteggiare al meglio l’epidemia di coronavirus ha previsto, transitoriamente, la possibilità di cumulare i redditi di lavoro con la pensione per medici, infermieri, sanitari, veterinari e personale di ruolo della sanità in genere.
In sostanza, per la pensione quota 100, medici e personale sanitario non devono subire la sospensione del trattamento, qualora rientrino in servizio a causa dell’attuale emergenza epidemiologica.
L’Inps, in una recente circolare [2], ha fornito maggiori dettagli sulle regole da applicare a medici e sanitari beneficiari della quota 100 che lavorano. Quanto esposto è stato recentemente aggiornato da una nuova circolare Inps
Per maggiori approfondimenti sulla pensione quota 100: Guida alla pensione quota 100.
Indice
Quali sono i requisiti quota 100 per medici e sanitari?
Ricordiamo innanzitutto che medici e sanitari possono percepire la quota 100 se possiedono, entro il 31 dicembre 2021:
- almeno 62 anni di età;
- almeno 38 anni di contributi, cumulabili anche in gestioni previdenziali diverse, ad esclusione delle casse professionali.
Per la decorrenza della pensione tutti i dipendenti pubblici in generale devono attendere una
Con la quota 100 si può lavorare?
La pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi di lavoro, ma solo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Il divieto di lavorare, inoltre, non è assoluto, ma si possono conseguire redditi da lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.
La pensione quota 100 è inoltre cumulabile con i seguenti redditi:
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
- i redditi di impresa non collegati ad attività lavorative;
- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;
- i compensi percepiti per l’esercizio della funzione di sacerdote;
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, giudice onorario aggregato o giudice tributario;
- l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
- i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani;
- le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale;
- i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto;
- le spese di alloggio;
- le spese di vitto che non concorrono a formare il reddito fiscalmente imponibile;
- l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Che cosa succede a chi lavora con la quota 100?
Come osservato, sino al compimento dell’età pensionabile l’assegno di pensione
Se il pensionato, che non ha ancora compito l’età per il trattamento di vecchiaia, lavora mentre percepisce la pensione con quota 100, la prestazione è sospesa per tutto l’anno di produzione del reddito. L’interessato deve comunicare la sussistenza del reddito incumulabile all’Inps attraverso il nuovo modello Quota 100 AP 139. Se la comunicazione è contestuale alla domanda di pensione, si utilizza il modello
Il trattamento del pensionato lavoratore viene sospeso, comunque, solo se:
- il pensionato svolge un’attività lavorativa;
- il pensionato incassa redditi incumulabili con la pensione derivanti dall’attività lavorativa svolta.
La pensione è sospesa solo per parte dell’annualità se l’interessato compie, nell’anno, l’età per la pensione di vecchiaia.
Se il reddito prodotto è di lavoro autonomo occasionale, la pensione è sospesa soltanto se il reddito supera i 5mila euro annui.
Che cosa deve fare il pensionato che lavora con quota 100?
Il pensionato quota 100 che lavora deve comunicare immediatamente all’Inps:
- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito anche inferiore a 5mila euro lordi annui;
- la produzione di redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo, oppure redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della pensione;
- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito superiore a 5mila euro lordi annui.
L’Inps sospende il trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del reddito (per parte dell’anno, in caso di compimento dell’età pensionabile) e
Se il pensionato, nell’anno precedente, ha percepito redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione, deve presentare la «dichiarazione d’assenza di redditi nell’anno in corso» per riattivare .la pensione.
La dichiarazione va trasmessa con il servizio «Domanda di ricostituzione pensione» presente sul portale Inps o delegando al compito un patronato, oppure contestualmente alla domanda di pensione Quota 100.
Pensione quota 100 per medici e sanitari che lavorano
Il decreto per il potenziamento del Ssn per l’emergenza epidemiologica Covid-19 [1] ha disposto che per gli incarichi conferiti al
In sede di conversione del decreto, come chiarito dall’Inps [2], è stato poi previsto che, fino al 31 luglio 2020, le regioni e le provincie autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, ai seguenti lavoratori collocati in pensione:
- dirigenti medici;
- veterinari;
- sanitari;
- personale del ruolo sanitario del comparto sanità;
- operatori sociosanitari Oss.
A questi incarichi
Il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa prevista per il periodo di emergenza, per un periodo non superiore ai sei mesi.
Resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza del decreto per il potenziamento del Ssn) al personale medico e infermieristico.
Nuove disposizioni 2021
L’Inps, con una nuova circolare [3], approfondisce la legge di Bilancio 2021
Qualora i lavoratori elencati siano titolari della pensione quota 100 e sia stato loro conferito, dal 30 aprile 2020 un incarico di lavoro autonomo o di co.co.co. per far fronte all’emergenza da Covid-19, continua a non applicarsi l’incumulabilità tra la pensione e il reddito da lavoro autonomo, prevista dal decreto sulla quota 100 [1].
Per evitare l’applicazione dell’incumulabilità, che comporta la sospensione della pensione, gli interessati devono
Comunicazione all’Inps
Per non interrompere il trattamento pensionistico quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti nel periodo di emergenza, gli interessati sono tenuti a comunicare alle sedi territoriali Inps, attraverso gli indirizzi e-mail o pec, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da Covid-19, indicando la durata del relativo incarico.
Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione allegando il modello “AP139”:
- compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata ai redditi cumulabili in virtù di espressa deroga normativa;
- indicando “Emergenza Covid-19” nel campo relativo all’attività lavorativa;
- allegando la documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della normativa derogatoria.