Cosa fare se la banca non paga un assegno
Quando può essere negata ad un cliente la possibilità di incassare un titolo di credito e come comportarsi se non c’è un motivo giustificato.
In linea di massima, una banca non può rifiutarsi di pagare un assegno a chi si presenta in filiale con il titolo di pagamento in mano: la legge, infatti, ritiene che chi lo presenta allo sportello debba ricevere la somma indicata sull’assegno. Tuttavia, ci sono delle eccezioni, cioè dei casi in cui un istituto di credito può rifiutarsi. Quindi, cosa fare se la banca non paga un assegno?
I motivi per cui ci si può sentir dire di “no” quando si va a riscuotere un assegno bancario possono essere oggettivi o soggettivi. L’impiegato allo sportello può, ad esempio, riscontrare dei difetti, diciamo così, di forma nella compilazione del titolo di credito o nell’assegno stesso, perché danneggiato o mancante di un dato fondamentale come l’importo, il beneficiario o la firma di chi lo ha emesso. Ma può capitare anche che lo respinga nel tentativo di convincere il cliente ad aprire un conto presso quella filiale, con la scusa che altrimenti l’operazione non può essere conclusa. Nel primo caso, come conferma la Banca d’Italia, è possibile rifiutare il pagamento. Nel secondo, invece, no.
Vediamo cosa fare se la banca non paga un assegno, quando può rifiutarsi di farlo e quando no.
Indice
Assegno: come compilarlo correttamente
Uno dei motivi per cui la banca non paga un assegno è perché il titolo di credito è compilato male. Tanto vale, quindi, cominciare proprio da qui, da come si compila correttamente un assegno per non fare qualche brutta figura con il beneficiario, oltre che con la banca.
L’assegno va compilato indicando data e luogo di emissione, importo, nome o ragione sociale del beneficiario e firma. Se
Assegno: quando una banca può rifiutarsi di pagarlo
Oltre alla compilazione errata, la normativa riconosce altri motivi che giustificano il rifiuto di una banca a pagare un assegno. Uno di questi può riguardare l’importo del titolo e la mancata indicazione sulla non trasferibilità.
Per combattere il fenomeno del riciclaggio, la legge ha stretto le maglie sull’uso degli assegni al portatore ed ha imposto per i titoli di importo pari o superiore a 1.000 euro la clausola «non trasferibile». Gli assegni vengono consegnati con questa dicitura prestampata, a meno che il cliente ne faccia esplicita richiesta contraria per pagamenti di importo inferiore. Significa che se una persona si presenta allo sportello per incassare un assegno, ad esempio, di 1.500 euro e sul titolo di credito non c’è scritto «non trasferibile», la banca si può rifiutare di pagarlo. In più, si rischia una sanzione amministrativa del valore variabile a seconda della cifra che si pretende di riscuotere.
Altro motivo per il quale l’istituto potrebbe respingere la richiesta di pagamento di un assegno è quello di trovare scritta una data diversa da quella effettiva di emissione. In pratica, i rischi possono essere due:
- che l’assegno sia post-datato, cioè che lo si possa riscuotere in una data successiva: può far pensare ad una mancanza di denaro sul conto dell’emittente;
- che l’assegno sia retro-datato, cioè che riporti una data precedente a quella di emissione: in questo caso, si riduce il termine utile per la presentazione dell’assegno, il che può comportare dei problemi in caso di mancato pagamento.
La banca non paga un assegno nemmeno quando il titolo di credito presenta delle
Assegno: quando una banca non può rifiutarsi di pagarlo
Se non c’è qualcuno dei motivi sopra elencati e l’assegno è stato girato, cioè firmato nella parte posteriore dal beneficiario, la banca non può rifiutarsi di pagare un assegno alla persona che ne sia in possesso e lo mostri allo sportello. Secondo la legge, infatti, si tratta di un titolo di credito pagabile a vista.
Va detto, infatti, che un cittadino non è obbligato ad aprire un conto corrente in una determinata filiale di una banca per incassare un assegno: significa che anche chi non ha il contro presso quella banca – cioè la stessa indicata sull’assegno – ha il diritto di incassare il titolo di credito.
Altro discorso è che avere un conto corrente convenga, per una questione di praticità: in questo caso, l’assegno non solo può essere incassato presso la banca in cui è stato emesso ma anche in quella propria, versando l’importo sul conto.
Da ricordare, inoltre, che l’utilizzo di un assegno rappresenta di per sé il rispetto dell’obbligo di tracciabilità di un pagamento.
C’è da aggiungere che la banca non può in alcun modo respingere la
Con questo tipo di assegno, infatti, la banca si obbliga a corrispondere la somma di denaro, a richiesta del titolare dell’assegno, poiché al momento dell’emissione, viene bloccato il relativo importo sul conto corrente del debitore, che non può più disporne liberamente.
Il titolare dell’assegno circolare ha diritto a ricevere il pagamento anche se non ha un conto corrente ed anche se l’importo dell’assegno è oltre la soglia (di 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) prevista per i
Se la banca non paga un assegno circolare senza motivo, non solo incorre in responsabilità civile, ma integra la fattispecie del reato di appropriazione indebita, dato che trattiene una somma che non le appartiene.
Assegno: cosa fare se la banca rifiuta il pagamento
Nel caso in cui il cliente sia convinto di avere tutti i requisiti per poter incassare un assegno e la banca rifiuti il pagamento per un motivo diverso da quelli che abbiamo visto in precedenza, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (Abf). Si tratta di un sistema di risoluzione di una controversia tra la banca ed un cliente. Garantisce semplicità e velocità maggiori rispetto alla normale via giudiziaria e non richiede l’assistenza di un avvocato. È un organismo indipendente sostenuto dalla Banca d’Italia.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. La decisione non è vincolante, ma in caso di inadempimento da una delle parti, la notizia viene resa pubblica. Chi non è d’accordo con quanto stabilito dall’Abf, può ricorrere, comunque, presso il giudice ordinario.