Lettera sollecito mancato pagamento tfr

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Autore: Redazione

03 luglio 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il trattamento di fine rapporto è una delle peculiarità del diritto del lavoro italiano.

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Una delle caratteristiche peculiari del nostro diritto del lavoro è rappresentata dall’istituto del trattamento di fine rapporto. Ogni lavoratore sa che, quando il suo rapporto di lavoro cesserà, gli spetta una somma di denaro accantonata, anno per anno, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Se sei stato licenziato, oppure il tuo rapporto di lavoro è cessato per altre cause, e l’azienda ritarda nel pagarti il trattamento di fine rapporto devi rivolgerti ad un legale per inviare al tuo ex datore di lavoro una lettera sollecito mancato pagamento Tfr. Si tratta di una comunicazione con cui metti in mora il datore di lavoro e gli comunichi che, se non paga immediatamente il tfr a te spettante, sarai costretto a rivolgerti all’autorità giudiziaria per il recupero coattivo del credito.

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Se l’azienda ignora anche questa lettera di sollecito formale non resta che la via giudiziaria, con tutto ciò che ne consegue in termini di tempi e di costi.

Trattamento di fine rapporto: che cos’è?

Come a tutti noto, il rapporto di lavoro è un rapporto di scambio. Il lavoratore si impegna a fornire al datore di lavoro la propria prestazione di lavoro e il datore di lavoro, come contropartita per l’impegno profuso dal dipendente, gli paga la retribuzione [1]

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Il pagamento della retribuzione avviene, in larga parte, mese per mese, alla scadenza del periodo di paga previsto dal contratto collettivo o dagli usi aziendali (di solito, i primi giorni del mese o il giorno 27 del mese).

In realtà, ci sono alcune voci retributive che non vengono pagate mese per mese ma in un momento successivo. Tra queste troviamo, innanzitutto, le cosiddette mensilità aggiuntive, ossia, la tredicesima e la quattordicesima. Si tratta di mensilità di stipendio ulteriori previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato che devono essere pagate, rispettivamente, a Natale e a luglio.

Un’altra parte di retribuzione che viene pagata in un momento successivo rispetto alla sua maturazione è il

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Tfr, acronimo di trattamento di fine rapporto. Si tratta di una retribuzione differita erogata al lavoratore in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ed accantonata, anno per anno, dal datore di lavoro.

Il Tfr, dunque, si matura anno per anno ma viene pagato solo alla fine del rapporto di lavoro.

Trattamento di fine rapporto: come si calcola?

Per quanto concerne le modalità di calcolo, la legge [2] prevede che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore presso l’azienda, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Effettuando questo calcolo deriva, dunque, che la

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quota annuale di Tfr da accantonare per il lavoratore è pari, più o meno, ad un mese di stipendio.

È, dunque, evidente che più dura il rapporto di lavoro e più guadagna il dipendente maggiore sarà la somma accantonata a titolo di Tfr che gli verrà erogata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Un altro aspetto da considerare è qual è la retribuzione da assumere come base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Come noto, infatti, la retribuzione del dipendente si compone di diverse voci: paga base, superminimo individuale, scatti di anzianità, indennità di funzione specifica, rimborsi spese, indennità di trasferta, bonus o premi di risultato, etc.

Quali di queste voci devono essere computate nel

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calcolo del Tfr? Tutte o solo alcune? La legge prevede che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, sia di livello nazionale che aziendale, la retribuzione annua da tenere in considerazione come base di calcolo per il Tfr comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Ne consegue che, secondo la regola generale prevista dalla legge, sono esenti da Tfr solo i rimborsi spese (che non hanno per l’appunto natura di retribuzione) e le somme corrisposte a titolo occasionale (ad es. un premio una tantum o una erogazione liberale del datore di lavoro). Su tutti gli altri importi erogati al dipendente si deve

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calcolare il trattamento di fine rapporto.

Come detto, però, i contratti collettivi possono incidere sulla base di calcolo del Tfr, potendo prevedere che alcune voci, ad esempio, non debbano essere considerate nel calcolo della liquidazione.

Tfr: cosa accade in caso di malattia o cassa integrazione?

Come abbiamo visto, il Tfr si calcola su tutte le retribuzioni erogate al dipendente. Ci sono, tuttavia, dei casi in cui il dipendente non riceve la normale retribuzione da parte del datore di lavoro ma una indennità di natura sociale. Basti pensare ai casi in cui il lavoratore deve astenersi dalla prestazione di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza. In questi casi, il rapporto di lavoro resta sospeso ed il lavoratore riceve una indennità a carico dell’Inps ed erogata per il tramite del datore di lavoro. Su queste somme, non avendo natura retributiva, non spetta il Tfr.

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La legge, tuttavia, con una fictio iuris, prevede che, in caso di sospensione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore nel corso dell’anno per eventi come la malattia, l’infortunio o la gravidanza [3], oppure in caso di sospensione totale o parziale dell’attività di lavoro del dipendente per la quale sia prevista la cassa integrazione salariale, il Tfr sia comunque dovuto.

In particolare, in questi casi, deve essere computato nella retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che malattia, infortunio, gravidanza o cassa integrazione non incidono negativamente sulla maturazione del Tfr da parte del lavoratore.

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Quando spetta il Tfr?

Il trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessa, indipendentemente dal motivo della cessazione del rapporto.

Il Tfr spetta, dunque, in caso di licenziamento, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La funzione del Tfr, infatti, è tutelare sul piano economico il lavoratore a fronte della perdita del lavoro e, dunque, della retribuzione. Soprattutto quando a concludersi è un rapporto di lavoro duraturo, il Tfr può consistere anche in una somma di denaro considerevole che garantisce al lavoratore ed alla sua famiglia una disponibilità economica per affrontare la

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perdita del lavoro e dello stipendio.

Per quanto concerne il momento in cui il Tfr deve essere erogato, il diritto al Tfr matura con la cessazione del rapporto di lavoro e, dunque, almeno in teoria, andrebbe pagato contestualmente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

È, tuttavia, usuale che passi un certo numero di giorni prima di vedersi accreditato il Tfr. L’azienda, infatti, in qualità di sostituto di imposta, deve calcolare l’aliquota di tassazione del Tfr prima di erogarlo, da calcolare come tassazione separata. Il Tfr, infatti, viene erogato al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che viene trattenuta dal datore di lavoro ed erogata all’erario. Questi conteggi possono portare via del tempo.

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Inoltre, in alcuni casi, i contratti collettivi di lavoro prevedono delle specifiche tempistiche di erogazione del Tfr prevedendo, ad esempio, che la liquidazione debba essere erogata entro 30 giorni, oppure 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Quando il rapporto di lavoro si chiude, dunque, è opportuno consultare il Ccnl applicato al proprio rapporto di lavoro e verificare cosa prevede con riferimento ai tempi di pagamento del Tfr. Una volta fatta questa verifica, il lavoratore sa quanti giorni di tempo deve aspettare prima di ricevere il Tfr.

Lettera sollecito mancato pagamento Tfr

Se il datore di lavoro omette di pagare il trattamento di fine rapporto

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a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di tolleranza fisiologico per l’effettuazione dei conteggi e/o dopo aver atteso il termine di pagamento previsto dal Ccnl, il lavoratore non può restare con le mani in mano ma deve attivarsi per richiedere il pagamento di quanto a lui dovuto.

Per farlo può, innanzitutto, iniziare con un contatto diretto ed informale con la direzione risorse umane, chiedendo informazioni circa il pagamento del trattamento di fine rapporto.

Se le acque, tuttavia, non si muovono occorre inviare una lettera sollecito mancato pagamento Tfr o di pugno oppure per il tramite di un patronato o di un legale.

Nell’apposito box sottostante, ti proponiamo una bozza di lettera da recapitare alla società via pec o raccomandata a/r.

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