Multa stradale: cosa deve indicare

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Autore: Sabrina Mirabelli

27 settembre 2020

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Un verbale stradale è illegittimo quando il suo contenuto non è conforme alle prescrizioni di legge. Nullità e annullabilità del verbale stradale e strumenti per l’impugnazione.

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Quando viene recapitato a casa un verbale per un’infrazione al codice della strada, la prima cosa da fare è quella di verificare se lo stesso presenta vizi tali da legittimare la proposizione di un’opposizione. Trattandosi di un atto amministrativo, infatti, la legge prevede che abbia un determinato contenuto. Perciò, i verbali stradali cosa devono indicare? Rispondere esattamente a questa domanda è importante perché la mancanza di uno degli elementi essenziali comporta la nullità insanabile del verbale mentre la loro erronea individuazione ne determina l’annullabilità per violazione di legge. In entrambi i casi, sarà possibile impugnare l’atto, scegliendo tra uno degli strumenti predisposti ad hoc dal nostro legislatore.

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In cosa consiste un verbale stradale

Il codice della strada [1] dispone che la violazione di una o più norme di comportamento della circolazione stradale che determina un illecito amministrativo, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore. A questa regola generale fanno eccezione i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata come ad esempio quando è impossibile raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità oppure in caso di sorpasso vietato o anche nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa

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[2].

Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale, contenente le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

In parole più semplici, gli agenti accertatori nel momento in cui rilevano un’infrazione al codice della strada, devono contestarla immediatamente al trasgressore, fermandolo e consegnandogli il relativo verbale.

Il verbale contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Una copia del verbale, inoltre, va consegnata anche all’ufficio o al comando da cui dipendono gli agenti accertatori.

Se la contestazione immediata non è possibile, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore mediante consegna da parte del postino, entro

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90 giorni dall’accertamento dell’infrazione [3].

Cosa deve indicare un verbale stradale

La struttura formale del verbale stradale è prevista dalla legge [4], a norma della quale l’atto deve contenere:

Il verbale, inoltre, deve contenere:

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Quando il verbale stradale è nullo e quando è annullabile

L’indicazione del giorno, dell’ora e della località in cui la violazione è stata posta in essere, delle generalità del trasgressore, della residenza nonché degli estremi della patente di guida e del tipo di veicolo costituiscono

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elementi essenziali del verbale di contestazione. La loro assenza nel verbale, pertanto, comporta la nullità insanabile di tale atto per vizi di forma.

L’erronea individuazione di uno degli elementi sopra menzionati, invece, determina l’annullabilità del verbale per violazione di legge, in quanto attiene ai suoi requisiti di legittimità.

Il verbale, altresì, deve riportare la citazione della norma violata, la quale costituisce il supporto giuridico dell’accertamento. La sua mancata indicazione nell’atto, determina la nullità del verbale. Non si ha, invece, nullità quando il verbale non contiene l’indicazione dei termini per il pagamento della sanzione. In questo caso il pagamento in ritardo non comporterà l’applicazione di ulteriori sanzioni.

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La mancata indicazione dell’autorità competente per il ricorso determina la nullità del verbale mentre l’inesatta o incompleta indicazione della medesima autorità, consentirà al trasgressore di proporre opposizione in un momento successivo.

In ultimo, se il verbale non riporta il termine per presentare il ricorso o l’indicazione è errata, si avrà una rimessione in termini per il ricorso tardivo.

La nullità o l’annullabilità del verbale stradale non è automatica nel senso che deve essere pronunciata dal giudice. Spetta, quindi, al trasgressore impugnare tale atto nei modi e nei tempi previsti dalla legge, altrimenti lo stesso diventerà definitivo e non sarà più impugnabile.

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Quali sono gli strumenti per impugnare un verbale stradale illegittimo

Il legislatore ha previsto più strumenti per impugnare un verbale stradale qualora sia illegittimo per vizi di forma o per violazione di legge.

Nello specifico, si tratta dei seguenti:

  1. il ricorso al prefetto, che si può presentare nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale, personalmente presso gli uffici della prefettura del luogo della commessa violazione oppure inviare con raccomandata a/r o via pec. In alternativa, si può presentare al comando dei vigili urbani che ha elevato la contravvenzione. Se il prefetto non accoglie il ricorso, è possibile proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
  2. il ricorso al giudice di pace, che va proposto entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale a condizione che non sia stato già presentato quello al prefetto o che non si sia proceduto al pagamento della multa. Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione oppure va inviato con raccomandata a/r o anche presentato online, collegandosi al sito gdp.giustizia.it. La presentazione del ricorso comporta il pagamento del contributo unificato il cui importo dipende dall’ammontare della multa che si contesta. Il giudice di pace può dichiarare inammissibile il ricorso – ad esempio se è stato presentato oltre il termine previsto dei 30 giorni – accogliere il ricorso, annullando in tutto o in parte la multa oppure rigettarlo, condannando il ricorrente al pagamento di una sanzione il cui importo è compreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata. Contro la sentenza del giudice di pace è possibile proporre appello in tribunale;
  3. il ricorso in autotutela, che va inviato all’Ente che ha emesso il verbale – ad esempio il Comune, per i verbali elevati dalla polizia municipale – con raccomandata a/r oppure via pec. L’istanza può essere presentata indipendentemente dalla proposizione del ricorso al prefetto o al giudice di pace e non sospende i termini per la proposizione di questi altri due tipi di opposizione. Il ricorso in autotutela va utilizzato quando il verbale è palesemente illegittimo per vizi di forma ovvero contiene un’errata valutazione del fatto contestato.

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