Quando si ha diritto alla malattia?
Il lavoratore che non può recarsi regolarmente al lavoro a causa del suo stato di salute può ottenere un’indennità economica a carico dell’Inps.
Nel nostro ordinamento, le ragioni dell’impresa e dell’economia vengono bilanciate con le esigenze sociali. Per questo, nel rapporto di lavoro, la disciplina introdotta dal contratto individuale di lavoro ha pochi spazi di manovra in quanto, al fine di tutelare la parte debole del rapporto, ossia il lavoratore, è direttamente la legge a regolamentare molti aspetti del rapporto lavorativo, prevedendo diritti e tutele a favore del dipendente.
Tale protezione del dipendente si esprime, soprattutto, nei momenti di particolare debolezza del lavoratore come nel caso della malattia. Quali sono i diritti del lavoratore malato?
Indice
Cos’è la malattia nel rapporto di lavoro?
Nel rapporto di lavoro si definisce malattia quell’alterazione della salute psico-fisica del lavoratore che gli impedisce di svolgere la prestazione professionale e, dunque, di eseguire la principale obbligazione che gli deriva dal rapporto di lavoro.
Preliminarmente, occorre chiarire che, per determinare gli effetti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, la malattia del lavoratore non deve essere solo uno stato di fatto dichiarato dal dipendente ma deve essere accertata dal medico curante con apposito certificato di malattia.
Una volta ottenuta la certificazione medica di malattia, il lavoratore può accedere ai diritti ed alle tutele che gli vengono riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Malattia del lavoratore: gli obblighi da rispettare
Essere malato non significa disinteressarsi del tutto del rapporto di lavoro. Infatti, il lavoratore deve sempre comportarsi con correttezza e buona fede
Le modalità di comunicazione della malattia al datore di lavoro sono, di solito, disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro.
In generale, si prevede che il dipendente possa avvisare l’azienda che non andrà al lavoro essendo malato, con ogni mezzo, anche il più comune. Sono dunque validi messaggi sms, messaggi su WhatsApp, e-mail o un semplice colpo di telefono.
Omettere di avvisare l’azienda può essere considerato un illecito disciplinare, sanzionabile dal datore di lavoro, a meno che le circostanze del caso non possano ritenere scusabile l’omissione (ad es. in caso di malattia che impedisce al lavoratore di comunicare, etc.).
Il secondo obbligo del dipendente è farsi certificare lo stato di malattia. Il lavoratore deve recarsi dal medico curante o farsi visitare a domicilio. All’esito della visita, il medico redige, direttamente in modalità telematica, il certificato telematico di malattia che viene inviato in tempo reale al datore di lavoro e all’Inps tramite posta elettronica certificata.
Nonostante l’invio telematico, il lavoratore dovrebbe anche inviare al datore di lavoro il
Il lavoratore deve prestare molta attenzione ai dati ed alle informazioni contenute nel certificato. In particolare, nel documento, il lavoratore deve dichiarare in quale domicilio risiederà durante l’assenza per malattia e deve verificare che l’indirizzo indicato sia corretto. Se così non fosse, in caso di visita fiscale, i medici Inps potrebbero recarsi all’indirizzo sbagliato e il lavoratore risulterebbe assente alla visita fiscale, con le conseguenti penalizzazioni del caso.
Il lavoratore deve, poi, farsi trovare in casa durante le fasce di reperibilità alla
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Infine, il lavoratore assente per malattia ha degli obblighi comportamentali che derivano sempre dai canoni di buona fede e correttezza con cui deve sempre essere svolto il rapporto di lavoro. In particolare, egli deve tenere un comportamento che favorisca una guarigione veloce ed evitare ogni attività incompatibile con la malattia e che possa ritardare il ritorno al lavoro.
Quando si ha diritto alla malattia?
Oltre al diritto di essere assente dal lavoro per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia, il lavoratore, al ricorrere di determinati presupposti, può avere diritto ad una tutela di carattere economico. Si tratta dell’
In verità, l’indennità di malattia Inps non spetta a tutti i lavoratori, ma spetta solo a:
- operai settore industriale;
- operai ed impiegati settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori iscritti alla gestione separata Inps.
La malattia non spetta, invece (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) a:
- collaboratori familiari (come colf e badanti);
- impiegati dell’industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.
Il diritto all’indennità di malattia Inps inizia a decorrere dal 4° giorno (cosiddetto inizio malattia) in quanto i primi 3 giorni di malattia (cosiddetto
Il diritto all’indennità di malattia Inps cessa con la scadenza della prognosi indicata dal medico curante (cosiddetta fine malattia). Il periodo di malattia non deve essere necessariamente coperto da un solo certificato medico ma può essere giustificato anche con più certificati. Se i periodi sono consecutivi il certificato si chiamerà “continuazione malattia“.
Si considera rientrante nel periodo di malattia indennizzabile dall’Inps anche il
Indennità di malattia Inps: quanto spetta?
Per quanto concerne il quantum della tutela economica offerta dall’Inps ai lavoratori malati ci sono delle differenze a seconda della tipologia del rapporto di lavoro (privato o pubblico) e del settore di riferimento.
In generale, ai lavoratori dipendenti spetta un’indennità di malattia Inps pari a:
- dal 4° al 20° giorno: il 50% della retribuzione media giornaliera;
- dal 21° al 180° giorno: il 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Superati i 180 giorni di malattia nell’anno solare, al lavoratore non spetta nessuna tutela economica ma solo il diritto di continuare ad assentarsi dal lavoro con conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo massimo detto
I contratti collettivi prevedono molto spesso che il datore di lavoro debba integrare l’indennità di malattia Inps con una somma a proprio carico, al fine di aumentare la percentuale della retribuzione media giornaliera garantita al lavoratore assente per malattia.
Per esempio, il Ccnl Commercio prevede che il lavoratore in malattia ha diritto ad una integrazione dell’indennità a carico dell’Inps da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
- 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
- 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Analoghe previsioni sono contenute nei principali Ccnl di settore.
Resta inteso che se al rapporto di lavoro non si applica alcun Ccnl, il lavoratore assente per malattia ha diritto alla sospensione del rapporto di lavoro e alla conservazione del posto di lavoro ma, sul fronte economico, ha diritto unicamente all’indennità di malattia Inps ove spettante.
Che succede in caso di assenza alla visita fiscale?
Come abbiamo visto, il lavoratore malato ha dei diritti ma anche degli obblighi. Uno di questi è essere presente in casa durante le fasce di reperibilità.
È, infatti, un interesse sia dell’Inps che del datore di lavoro verificare la reale sussistenza dello stato morboso dichiarato.
Per questo è stato istituito il Polo unico visite fiscali
- verificare che il lavoratore stia a casa durante le fasce di reperibilità;
- verificare l’effettiva sussistenza della malattia;
- rettificare, se necessario, il numero di giorni di riposo prescritti dal medico curante nella certificazione di malattia.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non viene giustificata dal lavoratore, comporterà l’applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nei termini seguenti:
- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 100% dell’indennità dalla data della terza assenza a visita di controllo non giustificata.
Il medico fiscale accerta l’assenza del lavoratore rilasciando, in busta chiusa, un invito a visita medica di controllo ambulatoriale.
L’assenza, inoltre, può anche condurre ad un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente da parte del datore di lavoro.